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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Di Raffaele Lauro (del 29/07/2009 @ 23:21:21, in Il commento politico, linkato 701 volte)
AMIANTO: LAURO (PDL), GRAZIE A SACCONI RISOLTI PROBLEMI ACCESSO A BENEFICI PER MARITTIMI =
Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Il senatore del Pdl Raffaele Lauro ha
ringraziato, anche a nome delle associazioni dei marittimi italiani,
il ministro del welfare, Maurizio Sacconi, per avere definitivamente
risolto, su richiesta del parlamentare, le annose problematiche, da
anni rinviate, concernenti la concessione ai lavoratori marittimi dei
benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto.
''Con rara tempestivita' e sagacia amministrativa - dichiara
Lauro - il ministro Sacconi ha risolto una questione annosa, che ha
impedito per anni ai marittimi italiani l'accesso ai benefici
previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto. Con direttiva
del 14 luglio scorso, in chiave di semplificazione delle procedure
previste dal d.m. del 27 ottobre 2004 - precisa - per la presentazione
della domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, il
Ministro ha stabilito che, in tutti i casi in cui il lavoratore
marittimo sia impossibilitato a reperire il proprio curriculum
lavorativo, la Direzione Provinciale del Lavoro competente per
territorio provvedera' al rilascio del predetto curriculum, tramite
validazione dell'estratto matricolare rilasciato dalla Capitaneria di
Porto oppure del libretto di navigazione, autenticato dalla medesima
Capitaneria''.
(Rre/Gs/Adnkronos)
28-LUG-09 17:31
NNNN
AMIANTO: LAURO(PDL), GRAZIE A SACCONI PER LAVORO SU MARITTIMI =
(AGI) - Roma, 28 lug. - Il senatore Raffaele Lauro (PdL) ha
ringraziato, anche a nome delle associazioni dei marittimi
italiani, il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, per avere
definitivamente risolto, su richiesta del parlamentare, le
annose problematiche, da anni rinviate, concernenti la
concessione ai lavoratori marittimi dei benefici previdenziali
derivanti dall'esposizione all'amianto.
"Con rara tempestivita' e sagacia amministrativa - ha
dichiarato Lauro in una nota - il ministro Sacconi ha risolto
una questione annosa, che ha impedito per anni ai marittimi
italiani l'accesso ai benefici previdenziali derivanti
dall'esposizione all'amianto". "Con direttiva del 14 luglio
scorso, in chiave di semplificazione delle procedure previste
dal D.M. del 27/10/2004 - ha precisato Lauro - per la
presentazione della domanda di certificazione dell'esposizione
all'amianto, il ministro ha stabilito che, in tutti i casi in
cui il lavoratore marittimo sia impossibilitato a reperire il
proprio curriculum lavorativo, la Direzione provinciale del
lavoro competente per territorio provvedera' al rilascio del
predetto curriculum, tramite validazione dell'estratto
matricolare rilasciato dalla Capitaneria di Porto oppure del
libretto di navigazione, autenticato dalla medesima
Capitaneria". (AGI)
Red/Ila
281710 LUG 09
NNNN
Apc-Amianto/ Lauro: Bene Sacconi per benefici previdenziali marittimi
Definitivamente risolte annose problematiche
Roma, 28 lug. (Apcom) - Raffaele Lauro (PdL) ha ringraziato,
anche a nome delle associazioni dei marittimi italiani, il
ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, per avere definitivamente
risolto, su richiesta del parlamentare, "le annose problematiche,
da anni rinviate, concernenti la concessione ai lavoratori
marittimi dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione
all'amianto".
Lauro ha dichiarato che "con rara tempestività e sagacia
amministrativa, il ministro Sacconi ha risolto una questione
annosa, che ha impedito per anni ai marittimi italiani l'accesso
ai benefici previdenziali derivanti dall'esposizione
all'amianto". "Con direttiva del 14 luglio scorso, in chiave di
semplificazione delle procedure previste dal D.M. del 27/10/2004
- ha precisato Lauro - per la presentazione della domanda di
certificazione dell'esposizione all'amianto, il Ministro ha
stabilito che, in tutti i casi in cui il lavoratore marittimo sia
impossibilitato a reperire il proprio curriculum lavorativo, la
Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio
provvederà al rilascio del predetto curriculum, tramite
validazione dell'estratto matricolare rilasciato dalla
Capitaneria di Porto oppure del libretto di navigazione,
autenticato dalla medesima Capitaneria".
red-eco
281720 lug 09
(ECO) Lavoro: Lauro (Pdl), bene Sacconi su previdenza marittimi
"Risolta l'annosa questione dell'esposizione all'amianto"
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 lug - Il ministro del
lavoro Maurizio Sacconi "ha risolto una questione annosa,
che ha impedito per anni ai marittimi italiani l'accesso ai
benefici previdenziali derivanti dall'esposizione
all'amianto". Lo sottolinea il senatore Raffaele Lauro
(Pdl), in una nota in cui ringrazia il ministro per la "rara
tempestivita' e sagacia amministrativa". Lauro ricorda che
"con direttiva del 14 luglio scorso il ministro del Welfare
ha stabilito che, in tutti i casi in cui il lavoratore
marittimo sia impossibilitato a reperire il proprio
curriculum lavorativo, la Direzione Provinciale del Lavoro
competente per territorio provvedera' al rilascio del
predetto curriculum, tramite validazione dell'estratto
matricolare rilasciato dalla Capitaneria di Porto oppure del
libretto di navigazione, autenticato dalla medesima
Capitaneria".
Com-Mel
(RADIOCOR) 28-07-09 17:43:07 (0282) 5 NNNN
Apc-Amianto/ Lauro: Bene Sacconi per benefici previdenziali marittimi
Definitivamente risolte annose problematiche
Roma, 28 lug. (Apcom) - Raffaele Lauro (PdL) ha ringraziato,
anche a nome delle associazioni dei marittimi italiani, il
ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, per avere definitivamente
risolto, su richiesta del parlamentare, "le annose problematiche,
da anni rinviate, concernenti la concessione ai lavoratori
marittimi dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione
all'amianto".
Lauro ha dichiarato che "con rara tempestività e sagacia
amministrativa, il ministro Sacconi ha risolto una questione
annosa, che ha impedito per anni ai marittimi italiani l'accesso
ai benefici previdenziali derivanti dall'esposizione
all'amianto". "Con direttiva del 14 luglio scorso, in chiave di
semplificazione delle procedure previste dal D.M. del 27/10/2004
- ha precisato Lauro - per la presentazione della domanda di
certificazione dell'esposizione all'amianto, il Ministro ha
stabilito che, in tutti i casi in cui il lavoratore marittimo sia
impossibilitato a reperire il proprio curriculum lavorativo, la
Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio
provvederà al rilascio del predetto curriculum, tramite
validazione dell'estratto matricolare rilasciato dalla
Capitaneria di Porto oppure del libretto di navigazione,
autenticato dalla medesima Capitaneria".
red-eco
281720 lug 09
LAVORO:MARITTIMI ED AMIANTO; SEN.LAURO, DA SACCONI DIRETTIVA
'IL MINISTRO HA RISOLTO UNA QUESTIONE ANNOSA,PRATICHE SEMPLICI'
(ANSA) - SORRENTO (NAPOLI), 28 LUG - Verso una svolta la
vicenda dei marittimi che chiedono l'accesso ai benefici
previdenziali per l'esposizione all'amianto nel corso della
carriera lavorativa; il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi,
accogliendo l'istanza del senatore Raffaele Lauro, ha varato una
direttiva sull'argomento che contribuisce a risolvere annose
problematiche, relative all'applicazione della normativa in
vigore sulla documentazione delle domande per attestare il
curriculum lavorativo, con la produzione di copia dell'estratto
matricolare o copia conforme del libretto di navigazione.
''Con rara tempestivita' e sagacia amministrativa - spiega il
senatore - il ministro Sacconi ha risolto una questione annosa,
che ha impedito per anni ai marittimi italiani l'accesso ai
benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto.
Sulla base della direttiva del 14 luglio scorso, infatti, per la
presentazione della domanda di certificazione dell'esposizione
all'amianto, il ministro ha stabilito che, in tutti i casi in
cui il lavoratore marittimo sia impossibilitato a reperire il
proprio curriculum lavorativo, la Direzione provinciale del
Lavoro competente per territorio provvedera' al rilascio del
predetto curriculum, tramite validazione dell'estratto
matricolare rilasciato dalla Capitaneria di Porto oppure del
libretto di navigazione, autenticato dalla stessa
Capitaneria''.(ANSA).
YPA-CER
28-LUG-09 18:12 NNNN
Di Raffaele Lauro (del 24/07/2009 @ 15:43:13, in Il commento politico, linkato 514 volte)
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE A RISPOSTA SCRITTA -
LAURO. Al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -
Premesso che:
il bacino del Vallone Porto, nel Comune di Positano, rappresenta nel suo insieme un geotopo di grande valore paesaggistico ed ambientale nel contesto geografico della Costiera Amalfitana, già dal 1997 iscritta dall’UNESCO nell’elenco dei beni Patrimonio Mondiale dell’Umanità;
l’ area è inserita in un Sito di Interesse Comunitario (SIC IT8050051);
la zona, nel cuore del Parco dei Monti Lattari, è caratterizzata da importanti specie faunistiche e vegetazionali, anche in via di estinzione, ed è sottoposta a vincolo paesistico-ambientale;
la regione Campania ha erogato dei finanziamenti per i lavori di sistemazione idraulico-forestale per la mitigazione del rischio da dissesto idrogeologico della rete idrografica del Vallone Porto-Arienzo nel Comune di Positano;
per contrastare questo dissesto idrogeologico il Comune di Positano vorrebbe realizzare lunghe briglie in cemento armato, pavimentare un antico sentiero sterrato, eliminare tutte le essenze arboree lungo il letto del torrente, sistemare i versanti marginali l'asse del torrente tramite il taglio della vegetazione ripariale e la costruzione di palizzate e gabbionate a contenimento delle scarpate;
alla foce del vallone il Porto, sulla spiaggia di Arienzo, esiste un passaggio obbligato al di sotto di un tratto tombato e nell’alveo del rivo come unica via di accesso e di fuga alla spiaggia e allo stabilimento balneare presente su suolo demaniale;
tale artificiosa strozzatura realizzata anni fa, abusivamente e sul demanio, appare la causa degli interventi finanziati, inoltre la suddetta tombatura e la relativa sottostante “via d’accesso” alla spiaggia, oltre a non essere a norma di legge, appare costituire serio e reale pericolo per la pubblica e privata incolumità e ad oggi nessuno ha mai provveduto a segnalare tale pericolo con apposita tabellazione e/o ad interdirne il passaggio al di sotto di essa;
esistono serie e motivate perplessità circa la tollerabilità di tale opera di tombatura, ai sensi delle vigenti normative, ed ai fini della sua influenza sui livelli di pericolosità alluvionale nel tratto finale del torrente ossia circa la possibilità di intasamento e sovrappasso dei flussi di piena, con maggior rischio per la costruzione in sponda destra;
gli enti competenti hanno adottato la scelta di utilizzare fondi pubblici per effettuare interventi estensivi a monte di “mitigazione del rischio” (non risolutivi e devastanti) anziché utilizzare le risorse disponibili per affrontare subito (e non rimandarlo ad una incerta disponibilità futura) il problema – reale e ben più grave - del tratto tombato finale;
dagli stessi atti progettuali si deduce che l’intervento sarà solo di mitigazione e non di risoluzione del rischio colate, con una mitigazione dichiarata di meno di 1/10 rispetto al pericolo paventato, mentre nulla verrà fatto riguardo alle frane;
l’intervento finanziato dalla regione ricade anche in proprietà privata ed il preventivo parere rilasciato dalla Regione Campania era subordinato all’avvio delle procedure di ridefinizione dei confini dell’alveo demaniale, procedure che ad oggi non risulterebbero avviate;
l’intera area resterà classificata a rischio colata, anche dopo il discutibile intervento nonché, ovviamente, a rischio frana;
nell’esecuzione delle opere in atto, che prevedono tra l’altro la pulizia dell’alveo, si e’ proceduto all’estrazione e movimentazione di notevoli quantità di inerti fluviali;
alla luce delle normative vigenti, qualsiasi attività promossa da Enti territoriali che possa collegarsi alla movimentazione di inerti fluviali e ad un loro possibile riutilizzo, ivi compresa la semplice dislocazione lungo l’asta fluviale, è soggetta ad un iter autorizzativo che comporta l’acquisizione tra l’altro del preventivo parere favorevole della proprietà rappresentata dall’agenzia del demanio che agisce in nome e per conto del M.E.F. e, inoltre tutti i progetti di regimentazione idraulica devono contenere il piano di riutilizzo del materiale eventualmente estratto, orbene tali pareri e piani parrebbero inesistenti;
migliaia di cittadini si sono mobilitati, anche attraverso una petizione, per impedire che il progetto di mitigazione del rischio idrogeologico si realizzi in questi termini, compromettendo l’integrità dell’oasi di Vallone Porto;
Negli ultimi mesi numerosi articoli, pubblicati anche su riviste specializzate, e programmi Mediaset e Rai (ultimo il programma di Licia Colò) hanno puntato l'attenzione sul rischio che incombe su questa oasi;
Le petizioni on line hanno già raccolto migliaia di firme, centinaia le persone che hanno aderito al gruppo “Help Vallone Porto”, creato sul social network Facebook;
Sono molti gli studi che dimostrano la particolarità botanica e zoologica di questa singolare forra e sono attualmente in corso ulteriori ricerche sulla flora vascolare e lichenica da parte di ricercatori presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Napoli Federico II;
il WWF Italia, assieme a Lega Ambiente e Italia Nostra, ha commissionato diverse perizie geologiche, botaniche e zoologiche nell’area del Vallone Porto di Positano, che hanno dimostrato l’inefficacia, il danno ambientale e le numerose controindicazioni di questa opera oltre alla possibile non corrispondenza alla realtà delle documentazioni progettuali prodotte;
ciò premesso, l’interrogante chiede di sapere se il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sia a conoscenza di questa delicata situazione e quali iniziative intenda intraprendere, con ogni urgenza consentita, affinché gli interventi di messa in sicurezza siano compatibili con le esigenze di tutela paesistica, ambientale e del patrimonio floro-faunistico della zona.
Di Raffaele Lauro (del 23/07/2009 @ 15:45:51, in Il commento politico, linkato 516 volte)
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XVI LEGISLATURA ———–
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore LAURO
A.S. 1708
———–
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREROGATIVE, BENEFICI E VANTAGGI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DI CARICHE E DI INCARICHI PUBBLICI
———–
Onorevoli Senatori. –
Il disegno di legge è finalizzato ad eliminare tutti i benefici, di qualsiasi natura o caratteristica, senza eccezione alcuna, a vantaggio di coloro che abbiano ricoperto una carica pubblica, istituzionale od elettiva, e per tutti i livelli di governo, centrale o periferico.
Nella consapevolezza che, con una legge ordinaria, non sia possibile intervenire su materie che sono costituzionalmente riservate alla autonomia degli organi costituzionali, si è ritenuto opportuno sancire, all'articolo 1, un principio di carattere generale, che escluda benefici o vantaggi per coloro che abbiano cessato dall'esercizio di cariche pubbliche e che possa costituire una norma di indirizzo per tutti gli organi costituzionali, nessuno escluso.
Lo spirito, con il quale i costituenti avevano inteso assicurare agli organi costituzionali una piena ed intensa autonomia, sottraendo alla fonte legislativa la competenza a disciplinare su materie attinenti allo status e all'attività dei propri membri, si fondava sulla legittima e condivisibile esigenza di garantire una tutela ampia a soggetti chiamati ad esercitare funzioni di altissimo rilievo nella vita dello Stato.
Lo "spirito dei costituenti", con il passare degli anni, è stato sostanzialmente tradito e, attraverso un processo di progressiva stratificazione degli interna corporis acta, si sono venuti consolidando veri e propri privilegi, non solo a vantaggio dei membri dei singoli organi costituzionali, ma anche di coloro che ne avevano fatto parte in precedenza.
Si tratta di una prassi inconciliabile con un regime autenticamente democratico, che trova il fondamento nel principio di uguaglianza, calato nell’art. 3 della Costituzione Repubblicana.
La tutela dell'onorabilità, della dignità e della trasparenza dell'operato degli organi costituzionali, nessuno escluso, passa attraverso l'abolizione radicale di tutti questi privilegi.
Ciò vale, a maggior ragione, per il Parlamento, centro del sistema istituzionale, e per gli ex membri delle due Camere. Le polemiche antiparlamentari che, in tempi remoti, hanno messo in crisi lo Stato liberale, aprendo la strada ad un regime totalitario e illiberale, e che, di volta in volta, riaffiorano nella pubblicistica contemporanea, non saranno tacitate dalla riduzione del numero dei parlamentari (che è in realtà rappresenta un falso problema!), ma dall'efficienza del lavoro parlamentare, garantita da una riforma dei regolamenti, e dalla soppressione di ogni ingiustificato privilegio o, ancor più, di ogni vitalizio.
Qualunque ragionevole benefit, finalizzato al miglior esercizio del mandato, se è tollerabile per il parlamentare in carica, diventa del tutto intollerabile dopo la cessazione del mandato stesso. In uno Stato democratico, non è ammissibile, e non solo in tempo di crisi economica, che le persone o i soggetti che hanno ricoperto incarichi istituzionali, anche rappresentativi e di natura elettiva, possano, per anni, o in termini addirittura vitalizi, dopo la cessazione della loro carica, godere di privilegi legati al loro precedente status, come uffici, personale pubblico, auto, scorte, franchigie varie e diverse sul trasporto o altri servizi.
All'articolo 2 si interviene direttamente nei confronti di tutti quei soggetti la cui attività e le cui funzioni sono regolate con legge dello Stato. Si prevede al riguardo che i titolari di qualsiasi carica di Governo o di qualsiasi incarico pubblico con responsabilità di direzione e di gestione, dal giorno successivo alla cessazione della carica o dell'incarico, decadano automaticamente da ogni beneficio legato a quella carica.
Sono inoltre previste, in caso di trasgressione, adeguate sanzioni penali, nonché l'obbligo della restituzione dei benefici e dei vantaggi indebitamente fruiti e il risarcimento del danno alle competenti amministrazioni.
Al fine di assicurare che anche le Regioni adottino una disciplina analoga, si stabilisce che le disposizioni della presente legge siano da intendersi come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
Articolo 1
1. La presente legge dispone allo scopo di assicurare che le prerogative, i benefici e i vantaggi di qualsiasi natura riconosciuti ai titolari di cariche e di incarichi pubblici siano connessi esclusivamente al loro esercizio, fatte salve le misure di tutela della sicurezza personale, qualora, e finché, ne sussistano le motivazioni, nel rispetto delle esigenze generali di sicurezza.
Articolo 2
1. Ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità per i membri del Parlamento comprende ogni altro beneficio o vantaggio connesso all'esercizio del mandato elettivo e non può produrre effetti, neppure indiretti, dopo la cessazione del mandato, salva l'erogazione delle prestazioni di natura previdenziale.
2. I Ministri, i Sottosegretari di Stato, i titolari di qualsiasi carica di governo nelle Province, nei Comuni, nelle Città metropolitane e in ogni altro ente locale, nonché qualsiasi altra carica pubblica, regolata da leggi e da regolamenti statali, dal giorno successivo alla cessazione della carica, non possono godere di alcun beneficio o vantaggio connesso all'esercizio della carica stessa.
3. La disposizione, di cui al comma 2, si applica anche nei confronti dei titolari di qualsiasi incarico pubblico con responsabilità di direzione o di gestione nelle amministrazioni, negli enti pubblici e nelle società a prevalente partecipazione pubblica.
4. In caso di violazione delle disposizioni della presente legge si applica la pena di cui all'articolo 323 del codice penale. In ogni caso, i benefici e i vantaggi indebitamente fruiti costituiscono titolo per le corrispondenti restituzioni e per il risarcimento del danno erariale alle competenti amministrazioni, sia da parte dei concedenti che dei beneficiari.
5. Le disposizioni della presente legge sono da intendersi come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 117, comma terzo, della
Di Raffaele Lauro (del 23/07/2009 @ 15:29:43, in Il commento politico, linkato 613 volte)
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XVI LEGISLATURA ———–
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore LAURO
———–
Interpretazione autentica degli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5
———–
Onorevoli Colleghi. - Un assillo del legislatore, sempre più pressato dall’opinione pubblica e dall’urgenza di dare risposte adeguate alle esigenze di celerità nella definizione delle controversie, è quello di evitare o quanto meno attenuare lungaggini processuali, nocive per i contendenti (che non hanno in tempi brevi certezza delle loro situazioni giuridiche soggettive) ma anche di non poco detrimento per le finanze statali (che sono costrette a risarcire le parti in lite attraverso l’applicazione della Legge Pinto).
In tale ottica numerosi sono stati i tentativi, ancorché non sempre adeguati, di porre in qualche modo un argine alla crisi della giustizia, attraverso provvedimenti legislativi (da ultimo la legge n. 69 del 2009) che - senza incidere sulla qualità delle decisioni rese dagli organi giudicanti - fossero acceleratori dei procedimenti, anche affiancando alla giustizia ordinaria quella alternativa di giurisdizioni arbitrali.
Così, nella delicata materia societaria, che più di altre necessita di celerità decisionale per le sue più stringenti connessioni con la struttura economica e produttiva del Paese, il legislatore (con la legge n. 366 del 2001) ritenne di delegare il Governo ad emanare norme finalizzate ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti; ed il Governo a tanto provvide con il decreto legislativo n. 5 del 2003, che purtroppo non ha dato i risultati sperati, tant’è che a data recente è stato abrogato nella parte riflettente le modalità di svolgimento del processo societario.
Tuttavia, per ciò che interessa, il decreto legislativo n. 5 del 2003 rimane tuttora vigente nell’articolo 34, il quale dispone:
“1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.
3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.
4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.
5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso”.
E’ di tutta evidenza che, nel disegno del legislatore, la norma intendeva espandere - attraverso la previsione di una tutela maggiormente specializzata, ma anche a fini deflattivi - l’ambito di applicazione dell’arbitrato in giustapposizione e/o in alternativa alla giustizia statuale, senza peraltro incidere restrittivamente sulla preesistente giurisdizione arbitrale; e tanto è chiaro sol che si legga la Relazione governativa, la quale sottolinea come “la formulazione del testo contribuisce alla creazione di una compiuta species arbitrale, che si sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico (naturalmente ultrattivo anche in materia societaria) comprendendo numerose opzioni di rango processuale (ma non soltanto: si pensi alla soluzione ex lege dell’opponibilità della clausola compromissoria contenuta nello statuto a soggetti astrattamente terzi rispetto alla fonte del mandato arbitrale, quali amministratori e sindaci) che appaiono assolutamente funzionali alla promozione della cultura dell’arbitrato endo-societario”.
Senonché, ad onta delle buone intenzioni e del richiamato principio dell’ultrattività delle clausole legittime all’atto della loro formazione (tempus regit actum), in sede di interpretazione giurisprudenziale la norma ha dato occasione a pareri contrastanti, così impropriamente restringendo di fatto quello stesso ricorso all’arbitrato che si intendeva ampliare. In non pochi casi è stato ritenuto inapplicabile l’istituto dell’arbitrato per quelle società - in particolar modo di persone - che, costituite in epoca più o meno risalente, non ne potevano prevedere l’articolazione secondo modalità coerenti con lo schema postulato dalla normativa di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 5 del 2003; in altri è accaduto, il contrario; sempre, nella pratica quotidiana, resta l’incertezza delle parti a promuovere la soluzione di controversie societarie regolamentate da clausole compromissorie redatte prima del 2003, divenendo più spesso oggetto di lite non già e non solo la controversia sostanziale ma, a monte, la stessa modalità procedimentale prevista per la sua definizione.
La crescita esponenziale del contenzioso è stata peraltro rilevata puntualmente dalla dottrina; tant’è che, sull’autorevole rivista giuridica Giurisprudenza Italiana, 2007, 2, il Prof. Stefano Cerrato si è così espresso: “La Commissione Vietti ha voluto lasciare alla giurisprudenza il compito di dirimere questi nodi interpretativi: attenta ed autorevole dottrina ha più volte denunciato la pericolosità di tale scelta ed è forse venuto il momento che il legislatore ne prenda coscienza e metta mano all’articolo 34.
Il sistema del doppio binario, che all’inizio aveva ispirato l’opera riformatrice, è l’approdo di gran lunga auspicabile. La persistente validità delle clausole vecchio stile eliminerebbe alla radice la difficoltà degli interpreti, le acrobazie giuridiche dei giudici, i patemi - non ultimo - di molti notai che, per aver omologato clausole "nulle", stanno attraversando in questi tempi le "forche caudine" dei procedimenti disciplinari promossi da zelanti pubblici ministeri. Occorre frenare la crescente incertezza e diffidenza intorno ad un sistema di risoluzione delle controversie che vorrebbe e dovrebbe, al contrario, rappresentare un’alternativa efficiente alla (ormai troppo lenta e caotica) giustizia statale. Prima che sia troppo tardi”.
E’ con occhio attento al tempo stesso alla volontà del legislatore del 2003 ed alle esigenze sociali - e, nel caso di specie, anche del mondo della produzione e degli affari - di una giustizia rapida ed efficiente, non ripiegata su diatribe procedurali inutilmente defatiganti, che si ritiene di proporre all’attenzione parlamentare l’approvazione di una norma di interpretazione autentica che ponga fine ai possibili dubbi che finora hanno angustiato l’interprete; confidando che l’intervento contribuisca alla maggiore speditezza delle soluzioni delle controversie societarie.
Art. 1.
“Le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 devono essere interpretate nel senso che le medesime non precludono alle parti di valersi, in alternativa al particolare tipo di arbitrato societario da esse previsto, di clausole compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato libero”.
Di Raffaele Lauro (del 23/07/2009 @ 15:25:30, in Il commento politico, linkato 521 volte)
TURISMO. PANDEMIA SUINA. LAURO (PdL): Una strategia nazionale di difesa del settore turistico per contenere gli effetti previsti della pandemia suina.
Con un'interrogazione urgente, a risposta orale, pubblicata il 21 luglio 2009, il sen. Raffaele Lauro (PdL) è intervenuto sul Ministro del Turismo, on. Maria Vittoria Brambilla, per sollecitare una strategia nazionale di difesa del nostro settore turistico, in relazione agli effetti previsti della pandemia suina. Il parlamentare campano sottolinea come:"In relazione alla diffusione pandemica, annunziata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, della febbre suina (contagio del 30 per cento con un tasso di mortalità dello 0,4 per cento) nella popolazione a livello mondiale ed europeo, autorevoli centri studi economici internazionali stanno valutando l'incidenza della stessa, in termini di costi, sulla economia dei Paesi comunitari; in particolare, l'Oxford Economics ha valutato la perdita di ricchezza, per ciascun Paese colpito, nel 2010, in termini di 5 punti percentuali di Prodotto Interno Lordo (PIL) che, associata alla deflazione, cioè alla diminuzione del livello generale dei prezzi, potrebbe portare la contrazione del PIL fino al 7,5 per cento; i settori più immediatamente colpiti saranno quelli del turismo e del trasporto aereo; l'Italia fa affidamento proprio sul turismo per l'inizio della ripresa economica, prevista per il 2010, in quanto il turismo vale il 42 per cento del nostro export". Sulla base di queste premesse, il sen. Lauro chiede al Ministro Brambilla: "di sapere se e quale strategia nazionale di difesa del nostro turismo o quali misure straordinarie di sostegno, con particolare riferimento al Mezzogiorno, il Ministero del Turismo stia predisponendo per fronteggiare una situazione che, con la diffusione pandemica, potrebbe diventare drammatica ed esiziale, non solo per l'incidenza negativa sul PIL italiano, ma per la stessa sopravvivenza di migliaia di aziende turistico-alberghiere e per l'indotto del turismo, già in grande affanno, in questa stagione, per l'attenuazione della domanda e per i difficili rapporti con il sistema bancario, in relazioni alla concessione del credito, a breve e a medio termine".