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Sen. Lauro: aboliamo tutti i privilegi, inaccettabili in una vera democrazia! (23 luglio 2009)
Di Raffaele Lauro (del 23/07/2009 @ 15:45:51, in Il commento politico, linkato 516 volte)
SENATO DELLA REPUBBLICA ———– XVI LEGISLATURA ———– DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa del senatore LAURO A.S. 1708 ———– DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREROGATIVE, BENEFICI E VANTAGGI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DI CARICHE E DI INCARICHI PUBBLICI ———– Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge è finalizzato ad eliminare tutti i benefici, di qualsiasi natura o caratteristica, senza eccezione alcuna, a vantaggio di coloro che abbiano ricoperto una carica pubblica, istituzionale od elettiva, e per tutti i livelli di governo, centrale o periferico. Nella consapevolezza che, con una legge ordinaria, non sia possibile intervenire su materie che sono costituzionalmente riservate alla autonomia degli organi costituzionali, si è ritenuto opportuno sancire, all'articolo 1, un principio di carattere generale, che escluda benefici o vantaggi per coloro che abbiano cessato dall'esercizio di cariche pubbliche e che possa costituire una norma di indirizzo per tutti gli organi costituzionali, nessuno escluso. Lo spirito, con il quale i costituenti avevano inteso assicurare agli organi costituzionali una piena ed intensa autonomia, sottraendo alla fonte legislativa la competenza a disciplinare su materie attinenti allo status e all'attività dei propri membri, si fondava sulla legittima e condivisibile esigenza di garantire una tutela ampia a soggetti chiamati ad esercitare funzioni di altissimo rilievo nella vita dello Stato. Lo "spirito dei costituenti", con il passare degli anni, è stato sostanzialmente tradito e, attraverso un processo di progressiva stratificazione degli interna corporis acta, si sono venuti consolidando veri e propri privilegi, non solo a vantaggio dei membri dei singoli organi costituzionali, ma anche di coloro che ne avevano fatto parte in precedenza. Si tratta di una prassi inconciliabile con un regime autenticamente democratico, che trova il fondamento nel principio di uguaglianza, calato nell’art. 3 della Costituzione Repubblicana. La tutela dell'onorabilità, della dignità e della trasparenza dell'operato degli organi costituzionali, nessuno escluso, passa attraverso l'abolizione radicale di tutti questi privilegi. Ciò vale, a maggior ragione, per il Parlamento, centro del sistema istituzionale, e per gli ex membri delle due Camere. Le polemiche antiparlamentari che, in tempi remoti, hanno messo in crisi lo Stato liberale, aprendo la strada ad un regime totalitario e illiberale, e che, di volta in volta, riaffiorano nella pubblicistica contemporanea, non saranno tacitate dalla riduzione del numero dei parlamentari (che è in realtà rappresenta un falso problema!), ma dall'efficienza del lavoro parlamentare, garantita da una riforma dei regolamenti, e dalla soppressione di ogni ingiustificato privilegio o, ancor più, di ogni vitalizio. Qualunque ragionevole benefit, finalizzato al miglior esercizio del mandato, se è tollerabile per il parlamentare in carica, diventa del tutto intollerabile dopo la cessazione del mandato stesso. In uno Stato democratico, non è ammissibile, e non solo in tempo di crisi economica, che le persone o i soggetti che hanno ricoperto incarichi istituzionali, anche rappresentativi e di natura elettiva, possano, per anni, o in termini addirittura vitalizi, dopo la cessazione della loro carica, godere di privilegi legati al loro precedente status, come uffici, personale pubblico, auto, scorte, franchigie varie e diverse sul trasporto o altri servizi. All'articolo 2 si interviene direttamente nei confronti di tutti quei soggetti la cui attività e le cui funzioni sono regolate con legge dello Stato. Si prevede al riguardo che i titolari di qualsiasi carica di Governo o di qualsiasi incarico pubblico con responsabilità di direzione e di gestione, dal giorno successivo alla cessazione della carica o dell'incarico, decadano automaticamente da ogni beneficio legato a quella carica. Sono inoltre previste, in caso di trasgressione, adeguate sanzioni penali, nonché l'obbligo della restituzione dei benefici e dei vantaggi indebitamente fruiti e il risarcimento del danno alle competenti amministrazioni. Al fine di assicurare che anche le Regioni adottino una disciplina analoga, si stabilisce che le disposizioni della presente legge siano da intendersi come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Articolo 1 1. La presente legge dispone allo scopo di assicurare che le prerogative, i benefici e i vantaggi di qualsiasi natura riconosciuti ai titolari di cariche e di incarichi pubblici siano connessi esclusivamente al loro esercizio, fatte salve le misure di tutela della sicurezza personale, qualora, e finché, ne sussistano le motivazioni, nel rispetto delle esigenze generali di sicurezza. Articolo 2 1. Ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità per i membri del Parlamento comprende ogni altro beneficio o vantaggio connesso all'esercizio del mandato elettivo e non può produrre effetti, neppure indiretti, dopo la cessazione del mandato, salva l'erogazione delle prestazioni di natura previdenziale. 2. I Ministri, i Sottosegretari di Stato, i titolari di qualsiasi carica di governo nelle Province, nei Comuni, nelle Città metropolitane e in ogni altro ente locale, nonché qualsiasi altra carica pubblica, regolata da leggi e da regolamenti statali, dal giorno successivo alla cessazione della carica, non possono godere di alcun beneficio o vantaggio connesso all'esercizio della carica stessa. 3. La disposizione, di cui al comma 2, si applica anche nei confronti dei titolari di qualsiasi incarico pubblico con responsabilità di direzione o di gestione nelle amministrazioni, negli enti pubblici e nelle società a prevalente partecipazione pubblica. 4. In caso di violazione delle disposizioni della presente legge si applica la pena di cui all'articolo 323 del codice penale. In ogni caso, i benefici e i vantaggi indebitamente fruiti costituiscono titolo per le corrispondenti restituzioni e per il risarcimento del danno erariale alle competenti amministrazioni, sia da parte dei concedenti che dei beneficiari. 5. Le disposizioni della presente legge sono da intendersi come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 117, comma terzo, della