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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Di Raffaele Lauro (del 25/12/2009 @ 18:35:37, in Il commento politico, linkato 577 volte)
On. Sen. Lauro, ovviamente attendo la pubblicazione della relazione, prima di esprimere la mia opinione sulla Sua proposta. Ma intanto mi chiedo se siano stati valutati aspetti tecnici che risultano fondamentali in questa materia. Mi occupo da anni di Diritto delle Nuove Tecnologie, e le posso garantire che la tecnologia offre una serie di modalità per impedire/rendere estremamente difficile l'identificazione degli utenti (anonymizer, proxy, ecc.). Con questo non voglio sostenere che il problema da Lei evidenziato sia inesistente, tuttavia il settore tecnologico appare particolarmente sfuggente alle "reti" normative.
Sempre disponibile ad un sereno confronto
Avv. Giuliano De Luca
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Gentile Avvocato De Luca,
innanzi tutto, auguri di Buon Natale a Lei e a tutti gli amici del blog!
La ringrazio per il Suo intervento, chiaro ed incisivo, e raccolgo, con
molto interesse, la richiesta di confronto su un tema delicatissimo,
che presenta risvolti costituzionali (a me ben presenti)
e tecnologici (da Lei ben sottolineati ) di grande rilievo.
A seguito delle notizie di stampa (in parte fuorvianti) sul mio ddl,
insieme con una caterva di minacce, aggressioni verbali,
ed insulti, del tutto immotivati, ma che avevo messo in conto
e che non mi spaventano (abituato, come sono, a ben altre minacce!!),
mi sono pervenute anche autorevoli
proposte di operatori del settore per organizzare alcuni convegni
di studio per l' approfondimento della materia.
Le sarei grato, da ora, di una disponibilità a partecipare per recare
un Suo contributo di alta professionalità.
Non escludo di organizzare un incontro a Sorrento, nel 2010!
Se da questi approfondimenti risultasse minacciata la libertà di opinione,
non esiterei a modificare o a ritirare il disegno di legge.
Le notizie provenienti dagli USA, tuttavia, sembrano dare ragione
alle mie preoccupazioni. Minacce telematiche ed informatiche
alla vita della First Lady hanno portato all'immediato arresto degli autori!
La saluto caramente, nell'attesa di conoscerLa di persona!
Raffaele Lauro
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Gentile Direttore Cinque,
ho letto l'intervento sul blog, da Lei diretto,
sul mio recente ddl.
Desidero subito rassicurare Lei ed i Suoi lettori che non
è mia intenzione proporre alcuna limitazione o condizionamento,
in qualsiari forma, alla libertà di informazione
e di circolazione delle idee,
garantita dalla Costituzione.
Considero il web una della forme più alte di comunicazione democratica.
Quando sarà pubblicata la relazione al provvedimento sul sito del Senato,
sarà dissolto ogni equivoco.
In attesa, mi dichiaro disponibile ad un confronto su un tema delicatissimo,
che presenta risvolti costituzionali e tecnologici di grande rilievo,
come evidenziato da studiosi della disciplina informatica.
A seguito, inoltre, delle notizie di stampa (in parte fuorvianti) sul mio ddl,
mi sono pervenute anche autorevoli
proposte di operatori del settore per organizzare alcuni convegni
di studio per l' approfondimento della materia.
Non escudo, quindi, di organizzare un incontro a Sorrento, nel 2010,
al quale, fin da ora, mi permetto di invitarLa.
Se da questi approfondimenti risultasse minimamente minacciata
la libertà di opinione,
non esiterei a modificare o a ritirare il mio disegno di legge.
La ringrazio ed auguro a Lei e ai Suoi lettori un prospero 2010!
Raffaele Lauro
Di Raffaele Lauro (del 25/12/2009 @ 18:31:47, in il commento politico, linkato 589 volte)
Leggo, sul blog, un commento molto critico nei confronti del mio recente disegno di legge, finalizzato ad introdurre nel nostro ordinamento il reato di istigazione e apologia dei delitti contro la vita e l'incolumità della persona, con l'aggravante per chi lo commette tramite internet e nei social network (luogo virtuale di gran lunga più influente di un quotidiano o di una piazza!).
Rispetto tutte le opinioni, ma credo che non solo il suo anonimo lettore, ma anche molti blog, anche famosi, abbiano preso "lucciole per lanterne", denunziando un inesistente attentato alla libertà di opinione, diritto garantito dalla nostra costituzione repubblicana.
Non è così. Purtroppo la relazione di accompagnamento non é stata ancora pubblicata sul sito del Senato e, quando lo sarà, molti critici dovranno (meglio, dovrebbero) fare ammenda (ma so bene che non ne avranno il coraggio!).
La mia proposta di legge rovescia l'impostazione del Codice Rocco, pregevole ed insuperata costruzione giuridica ed ordinamentale, che, tuttavia, nella temperie storica del regime fascista, poneva al vertice e al centro del sistema lo Stato e puniva chiunque facesse apologia contro di esso. In una repubblica democratica, sia per un laico che per un cristiano, sono la persona umana e il diritto sacrosanto alla tutela della vita (e della incolumità della stessa persona) ad essere il bene più intenso da tutelare, al vertice e al centro del sistema!
Ho esperienza di codici di autoregolamentazione e di codici etici, proclamati in tutte le sedi, e mai rispettati, da essere scettico sull'efficacia dell'iniziativa del Ministro dell'Interno. Pronto a ricredermi, naturalmente. Ma sono certo che, tra qualche anno, il mio disegno di legge, che qualcuno vuole liquidare acriticamente (i vigliacchi di questi tempi abbondano!), tornerà di attualità e il legislatore dovrà assumersi la responsabilità di provvedere ad una situazione ormai degenerata.
Libertà di opinione non può e non deve significare incitazione alla violenza contro la vita delle persone, nè il web può divenire un'arena sanguinaria, irresponsabile e pericolosa per la stessa democrazia! Allora sì che potrebbe nascere la confusione tra il mezzo, il web, espressione di comunicazione democratica, e l'utilizzo improprio, e penalmente perseguibile, dello stesso, provocando una repressione delle libertà fondamentali!
Le sottopongo, quindi, le mie argomentazioni, pronto a qualsiasi confronto sul tema! Scusi per lo spazio, ma è meglio essere chiari, vista l'ignoranza dominante!
I recenti episodi che hanno caratterizzato la vita pubblica nel nostro Paese evidenziano la necessità di intervenire sul diffuso fenomeno caratterizzato da forme di esortazione alla violenza e all’aggressione, mediante discorsi, scritti ed interventi.
Tali fenomeni, in virtù delle moderne tecnologie, riescono oggi ad acquisire una rilevanza mediatica particolarmente significativa.
Certamente, all’interno del nostro codice penale, sono presenti alcune fattispecie che potrebbero ritenersi riferibili ai fenomeni che interessano in questa sede. Mi riferisco, in particolare, alle norme di cui agli articoli 115 e 414 c.p. Tuttavia tali disposizioni, non essendo state propriamente elaborate al fine di disciplinare le fattispecie specifiche che qui ci occupano ed essendo state realizzate con lo scopo di disciplinare fenomeni che non erano caratterizzati dalle moderne modalità di realizzazione, evidentemente non risultano adeguate per fronteggiare un efficace intervento volto alla prevenzione e alla repressione del gravissimo fenomeno.
In particolare, l’art. 115 c.p., norma di parte generale, applicabile poi alle fattispecie di parte speciale qualora se ne presentino i presupposti, dispone che non è punibile il soggetto che istiga alla commissione di un reato, qualora la istigazione sia stata accolta ma il reato non sia stato commesso. In tal caso l’autore della istigazione può essere sottoposto a misure di sicurezza. Differente risulta ovviamente la disciplina da applicarsi qualora, all’esito della istigazione, il reato venga commesso; in tale seconda ipotesi, si applicheranno le norme in materia di concorso di persone nel reato.
Per quanto riguarda, invece, l’altra delle norme richiamate, l’articolo 414 c.p. («Istigazione a delinquere»), dispone che «Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da uno a cinque anni, se si tratta di delitti, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 206,00 € se si tratta di contravvenzioni». Soltanto apparentemente, però, la fattispecie in esame sembra soddisfare le esigenze che ci occupano in questa sede. Infatti, la stessa viene diffusamente utilizzata per ipotesi del tipo della seguente, secondo cui «è atta ad integrare la fattispecie di cui all'art. 414 c.p. (istigazione a delinquere) la condotta di chi, nel corso di una attività identificativa condotta dalle forze di polizia nei confronti di un gruppo di persone rispetto alle quali egli rivesta un ruolo di "riferimento", inciti pubblicamente i componenti del gruppo anzidetto a non ottemperare alla richiesta di fornire le generalità e a commettere, quindi, in tal modo, il reato di cui all'art. 651 c.p. (Cassazione penale sez. VI; 05 marzo 2001, n. 16041, in Riv. pen. 2001, 637). Il dato secondo cui l’art. 414 c.p. si riferisce ad una realtà differente da quella attuale, ad esigenze differenti da quelle che ci occupano in questa sede, ed ad una portata dell’avverbio "pubblicamente" inevitabilmente legata al momento storico della elaborazione della norma, è provato dalla seguente pronuncia secondo cui «Condizione di punibilità del delitto all'art. 414 è che il fatto sia stato commesso pubblicamente. Pertanto è sufficiente che il fatto medesimo sia commesso in luogo aperto al pubblico, come il salone di un barbiere, in cui chiunque può accedere per i servizi che esso offre, e in presenza di più persone (almeno due, come nella specie) (in tal senso, Cassazione penale sez. I 11 giugno 1986, in Cass. pen. 1988, 447 (s.m.), Giust. pen. 1987, II,717 (s.m.).
Al di là del reato di cui all’art. 414 c.p., altri casi di incriminazione della istigazione sono presenti nel nostro codice, ma in alcun modo risultano riferibili alle fattispecie oggetto del presente esame; si tratta dei reati di cui agli articoli, 266 c.p. («Istigazione ai militari a disobbedire alle leggi»), 302 c.p. («Istigazione ai delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato»), 322 c.p. («Istigazione alla corruzione»), 415 c.p. («Istigazione a disobbedire alle leggi»).
Ebbene, alla luce delle fattispecie concrete in relazione alla cui disciplina veniva elaborata e viene applicata la norma di cui all’art. 414 c.p., appare di tutta evidenza la necessità di intervenire legislativamente mediante la previsione di una incriminazione finalizzata ad arginare il pericoloso, diffuso, fenomeno di coloro che inneggiano alla violenza sulle persone, in specie mediante interventi mediatici o telematici.
La soluzione prevista consiste nell'introdurre una nuova fattispecie di reato, volta a punire il comportamento di coloro che, in qualsiasi forma, istighino a commettere i reati contro la vita e l'incolumità individuale.
È d'altra parte ormai drammaticamente diffusa, anche tra i minorenni, l'abitudine ad utilizzare gli strumenti informatici per ledere la dignità delle persone, nelle forme più gravi, dai ricatti, alle ingiurie a sfondo sessuale o razzista, alla diffamazione. Per questi comportamenti il codice penale ancora conserva una sua efficacia, in quanto tali azioni integrano fattispecie penalmente rilevanti già codificate.
Sono però mutate alcuni aspetti sostanziali che rendono insufficiente la tutela penale attualmente prestata. In primo luogo, gli strumenti utilizzati (in particolare Internet e social network) rendono particolarmente gravi gli effetti del comportamento offensivo posto in essere: la possibilità che in tempo reale un numero potenzialmente illimitato di persone è in grado di condividere il contenuto dell'offesa espone la vittima a rischi particolarmente rilevanti. Inoltre, attraverso lo strumento informatico, è possibile agevolmente condizionare la mente e il comportamento di soggetti già psicologicamente labili, inducendoli a compiere atti inconsulti. Gli episodi gravi di bullismo nelle scuole, i comportamenti riprovevoli di frange organizzate delle diverse tifoserie sono esempi troppo noti perché possano essere trascurati.
È per questo che, nel caso siano utilizzati questi strumenti informatici e telematici, la pena è aggravata.
È necessario introdurre una fattispecie penale che punisca il comportamento di chi, tramite discorsi, espressioni, scritti, interventi, in Internet e in social network o tramite altro mezzo di comunicazione mediatica, telematica o informatica, istighi a commettere un delitto contro la vita e l'incolumità individuale o fa apologia di uno o più dei medesimi delitti.
La fattispecie è modellata su quella di cui all'articolo 303 c.p. («Pubblica istigazione e apologia»), che però riguarda solo i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato.
Una soluzione di questo tipo peraltro non potrebbe essere soggetta a censure connesse alla possibile lesione del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione.
Ciò per una duplice considerazione: da una parte, infatti, se così fosse, non potrebbe considerarsi a fortiori costituzionalmente compatibile neanche la fattispecie di cui all'articolo 303 c.p., che punisce l'istigazione a commettere un delitto meno grave rispetto a quelli contro la vita e l'incolumità delle persone.
Inoltre, occorre effettuare un corretto bilanciamento tra valori costituzionali, in questo caso tra la libertà di manifestazione del pensiero (articolo 21 Cost.) e la dignità della persona, riguardata nella sua dimensione più intensa, che presuppone la tutela della sua vita e della sua incolumità (articoli 2 e 13 della Costituzione).
La ringrazio per la consueta ospitalità!
Raffaele Lauro
Senatore della Repubblica
Di Raffaele Lauro (del 21/12/2009 @ 22:17:45, in Il commento politico, linkato 649 volte)
ADNKRONOS, lunedì 21 dicembre 2009, 12.45.40
BERLUSCONI: LAURO (PDL), DDL CON AGGRAVANTE PER ISTIGAZIONE VIOLENZA VIA WEB
AGGRESSIONE AL PREMIER IMPONE DI INTERVENIRE SU FENOMENO DIFFUSO
Roma, 21 dic. (Adnkronos) - '' Chiunque, comunicando con piu'
persone in qualsiasi forma, istiga a commettere uno o piu' tra i
delitti contro la vita e l' incolumita' della persona, e' punito, per
il solo fatto dell' istigazione, con la reclusione da 3 a 12 anni. La
stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l' apologia di uno o
piu' fra i delitti indicati. Se il fatto e' commesso avvalendosi di
comunicazione telefonica o telematica, la pena e' aumentata''. E'
quanto dispone la proposta del senatore del Pdl Raffaele Lauro, per
l' introduzione, nel nostro ordinamento, del reato di istigazione e
apologia dei delitti contro la vita e l' incolumita' della persona, con
l' aggravante per coloro che utilizzano strumenti informatici e
telematici, come internet e in social network.
'' L' aggressione al Presidente Berlusconi -dice Lauro- ha
evidenziato la necessita' di intervenire sul diffuso fenomeno,
caratterizzato da forme di esortazione alla violenza e
all' aggressione, mediante discorsi, scritti ed interventi, che, in
virtu' delle moderne tecnologie informatiche, riescono oggi ad
acquisire una rilevanza mediatica particolarmente significativa. Si e'
drammaticamente diffusa, anche tra i minorenni, l' abitudine ad
utilizzare gli strumenti informatici per ledere la dignita' delle
persone, nelle forme piu' gravi, dai ricatti, alle ingiurie, a sfondo
sessuale o razzista, alla diffamazione''.
La proposta di Lauro effettua un bilanciamento tra i valori
costituzionali, in questo caso tra la liberta' di manifestazione del
pensiero (art. 21 Cost.) e la dignita' della persona, riguardata nella
sua dimensione piu' intensa, che presuppone la tutela della sua vita e
della sua incolumita' (artt. 2 e 13 Cost.). '' Il legislatore non puo'
piu' attendere. Ecco perche', insieme con questo disegno di legge
-prosegue- ho presentato una mozione parlamentare, gia' sottoscritta
da piu' di 50 senatori, di maggioranza e di opposizione, per
discutere, al piu' presto, nell' aula del Senato, in un confronto con
il governo, di cultura informatica e degli effetti perversi derivanti
dall' uso patologico, da parte di giovani e giovanissimi, del
cellulare, e delle conseguenze nei rapporti genitori-figli e sulle
istituzioni scolastiche''.
(Pol/Ct/Adnkronos)
21-DIC-09 12:41
NNN
BERLUSCONI: LAURO, DDL APOLOGIA CON INTERNET E SOCIAL NETWORK =
(AGI) - Roma, 21 dic. - Istituzione del reato di istigazione ed
apologia dei delitti contro la vita e l'incolumita' della
persona, anche tramite internet e social network. "Chiunque,
comunicando con piu' persone in qualsiasi forma, istiga a
commettere uno o piu' tra i delitti contro la vita e
l'incolumita' della persona, e' punito, per il solo fatto
dell'istigazione, con la reclusione da 3 a 12 anni. La stessa
pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o
piu' fra i delitti indicati. Se il fatto e' commesso
avvalendosi di comunicazione telefonica o telematica, la pena
e' aumentata". E' la proposta del sen. Raffaele Lauro (PdL),
per l'introduzione, nel nostro ordinamento, del reato di
istigazione e apologia dei delitti contro la vita e
l'incolumita' della persona, con l'aggravante per coloro che
utilizzano strumenti informatici e telematici, come internet e
in social network. Il sen. Lauro ha dichiarato: "L'aggressione
al Presidente Berlusconi ha evidenziato la necessita' di
intervenire sul diffuso fenomeno, caratterizzato da forme di
esortazione alla violenza e all'aggressione, mediante discorsi,
scritti ed interventi, che, in virtu' delle moderne tecnologie
informatiche, riescono oggi ad acquisire una rilevanza
mediatica particolarmente significativa. Si e' drammaticamente
diffusa, anche tra i minorenni, l'abitudine ad utilizzare gli
strumenti informatici per ledere la dignita' delle persone,
nelle forme piu' gravi, dai ricatti, alle ingiurie, a sfondo
sessuale o razzista, alla diffamazione". La proposta di Lauro
effettua un corretto bilanciamento tra i valori costituzionali,
in questo caso tra la liberta' di manifestazione del pensiero
(art. 21 Cost.) e la dignita' della persona, riguardata nella
sua dimensione piu' intensa, che presuppone la tutela della sua
vita e della sua incolumita' (artt. 2 e 13 Cost.). "Il
legislatore non puo' piu' attendere. Ecco perche', insieme con
questo disegno di legge, ho presentato una mozione
parlamentare, gia' sottoscritta da piu' di 50 senatori, di
maggioranza e di opposizione, per discutere, al piu' presto,
nell'aula del Senato, in un confronto con il Governo, di
cultura informatica e degli effetti perversi derivanti dall'uso
patologico, da parte di giovani e giovanissimi, del cellulare,
e delle conseguenze nei rapporti genitori-figli e sulle
istituzioni scolastiche".(AGI)
Els
211259 DIC 09
NNNN
Istigazione alla violenza, proposta di legge di Lauro (Pdl)
Roma, 21 DIC (Velino) - "Chiunque, comunicando con piu'
persone in qualsiasi forma, istiga a commettere uno o piu'
tra i delitti contro la vita e l'incolumita' della persona,
e' punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la
reclusione da 3 a 12 anni. La stessa pena si applica a
chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o piu' fra i
delitti indicati. Se il fatto e' commesso avvalendosi di
comunicazione telefonica o telematica, la pena e' aumentata".
E' la proposta del sen. Raffaele Lauro (PdL), per
l'introduzione, nel nostro ordinamento, del reato di
istigazione e apologia dei delitti contro la vita e
l'incolumita' della persona, con l'aggravante per coloro che
utilizzano strumenti informatici e telematici, come internet
e in social network. Il sen. Lauro ha dichiarato:
"L'aggressione al Presidente Berlusconi ha evidenziato la
necessita' di intervenire sul diffuso fenomeno,
caratterizzato da forme di esortazione alla violenza e
all'aggressione, mediante discorsi, scritti ed interventi,
che, in virtu' delle moderne tecnologie informatiche,
riescono oggi ad acquisire una rilevanza mediatica
particolarmente significativa. Si e' drammaticamente diffusa,
anche tra i minorenni, l'abitudine ad utilizzare gli
strumenti informatici per ledere la dignita' delle persone,
nelle forme piu' gravi, dai ricatti, alle ingiurie, a sfondo
sessuale o razzista, alla diffamazione". (segue) (com/gda)
211311 DIC 09 NNNN
Istigazione alla violenza, proposta di legge di Lauro (Pdl) (2)
Roma, 21 DIC (Velino) - La proposta di Lauro effettua
un corretto bilanciamento tra i valori costituzionali, in
questo caso tra la liberta' di manifestazione del pensiero
(art. 21 Cost.) e la dignita' della persona, riguardata nella
sua dimensione piu' intensa, che presuppone la tutela della
sua vita e della sua incolumita' (artt. 2 e 13 Cost.). "Il
legislatore non puo' piu' attendere. Ecco perche', insieme
con questo disegno di legge, ho presentato una mozione
parlamentare, gia' sottoscritta da piu' di 50 senatori, di
maggioranza e di opposizione, per discutere, al piu' presto,
nell'aula del Senato, in un confronto con il Governo, di
cultura informatica e degli effetti perversi derivanti
dall'uso patologico, da parte di giovani e giovanissimi, del
cellulare, e delle conseguenze nei rapporti genitori-figli e
sulle istituzioni scolastiche". (com/gda)
211311 DIC 09 NNNN
Apc-Berlusconi/ Pdl Lauro: Fino a 12 anni per chi istiga a violenza
"Aggravante per chi utilizza internet e social network"
Roma, 21 dic. (Apcom) - Istituzione del reato di istigazione ed
apologia dei delitti contro la vita e l'incolumità della persona,
con l`aggravante per coloro che utilizzano telefono, internet e
social network. Si intitola così la proposta di legge che il
senatore del Pdl Raffaele Lauro ha presentato in Senato, che
prevede da un minimo di 3 ad un massimo di 12 anni per "chiunque,
comunicando con più persone in qualsiasi forma, istiga a
commettere uno o più tra i delitti contro la vita e l'incolumità
della persona, per il solo fatto dell`istigazione". La stessa
pena si applica a "chiunque pubblicamente fa l`apologia di uno o
più fra i delitti indicati. Se il fatto è commesso avvalendosi di
comunicazione telefonica o telematica, la pena è aumentata".
La proposta prende le mosse dall'aggressione al presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi, che "ha evidenziato la necessità di
intervenire sul diffuso fenomeno, caratterizzato da forme di
esortazione alla violenza e all'aggressione, mediante discorsi,
scritti ed interventi, che, in virtù delle moderne tecnologie
informatiche, riescono oggi ad acquisire una rilevanza mediatica
particolarmente significativa. Si è drammaticamente diffusa,
anche tra i minorenni, l'abitudine ad utilizzare gli strumenti
informatici per ledere la dignità delle persone, nelle forme più
gravi, dai ricatti, alle ingiurie, a sfondo sessuale o razzista,
alla diffamazione".
La proposta di Lauro, a giudizio dello stesso firmatario,
"effettua un corretto bilanciamento tra i valori costituzionali,
in questo caso tra la libertà di manifestazione del pensiero
(art. 21 Cost.) e la dignità della persona, riguardata nella sua
dimensione più intensa, che presuppone la tutela della sua vita e
della sua incolumità (artt. 2 e 13 Cost.)". Per il senatore
pidiellno "il legislatore non può più attendere. Ecco perché,
insieme con questo disegno di legge, ho presentato una mozione
parlamentare, già sottoscritta da più di 50 senatori, di
maggioranza e di opposizione, per discutere, al più presto,
nell'aula del Senato, in un confronto con il Governo, di cultura
informatica e degli effetti perversi derivanti dall'uso
patologico, da parte di giovani e giovanissimi, del cellulare, e
delle conseguenze nei rapporti genitori-figli e sulle istituzioni
scolastiche".
Rea
211213 dec 09GMT
SENATORE ANNUNCIA PRESENTAZIONE DDL (ANSA) -
SORRENTO (NAPOLI), 21 DIC - «Istituire il reato di
istigazione ed apologia dei delitti contro la vita e l' incolumità
della persona, anche tramite internet e social network». Lo ha
proposto oggi a Sorrento, in una riunione di partito, il
senatore del Pdl Raffaele Lauro che, riferimento «alla
gravissima aggressione subita dal presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi», ha annunciato la presentazione di un
disegno di legge.
«Chiunque - ha detto Lauro - comunicando con più persone
in qualsiasi forma, istiga a commettere uno o più tra i delitti
contro la vita e l'incolumità della persona, è punito, per il solo
fatto dell'istigazione, con la reclusione da 3 a 12 anni.
La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa
l'apologia di uno o più fra i delitti indicati. Se il fatto è
commesso avvalendosi di comunicazione telefonica o
telematica, la pena è aumentata».
«L'aggressione al presidente Berlusconi ha evidenziato la
necessità di intervenire sul diffuso fenomeno - ha spiegato
Lauro - caratterizzato da forme di esortazione alla violenza e
all'aggressione, mediante discorsi, scritti ed interventi, che, in
virtù delle moderne tecnologie informatiche, riescono oggi ad
acquisire una rilevanza mediatica particolarmente
significativa. Si è drammaticamente diffusa, anche tra i
minorenni, l'abitudine ad utilizzare gli strumenti informatici per
ledere la dignità delle persone, nelle forme più gravi, dai
ricatti, alle ingiurie, a sfondo sessuale o razzista, alla
diffamazione».(ANSA).
YPA-CER/BOM 21-DIC-09 14:59 NNN
ANSA, lunedì 21 dicembre 2009, 14.17.28
GIUSTIZIA: LAURO (PDL), PUNIRE REATO ISTIGAZIONE A VIOLENZA
PENA PREVISTA DAI 3 AI 12 ANNI
(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Istituire la fattispecie del reato di
istigazione ed apologia dei delitti contro la vita e
l' incolumita' della persona, con un aumento di pena se
l' istigazione avviene tramite internet e social network: e'
quanto prevede un disegno di legge messo a punto dal senatore
del PdL Raffaele Lauro il quale ha presentato anche una mozione,
gia' sottoscritta da piu' di 50 senatori, di maggioranza e di
opposizione, per discutere, al piu' presto, nell' aula del
Senato, in un confronto con il governo, di cultura informatica.
Il ddl prevede che chiunque, comunicando con piu' persone in
qualsiasi forma '' istiga a commettere uno o piu' tra i delitti
contro la vita e l' incolumita' della persona, e' punito, per il
solo fatto dell' istigazione, con la reclusione da 3 a 12 anni.
La stessa pena - ha spiegato il senatore Lauro in una nota - si
applica a chiunque pubblicamente fa l' apologia di uno o piu' fra
i delitti indicati. Se il fatto e' commesso avvalendosi di
comunicazione telefonica o telematica, la pena e' aumentata''.
'' L' aggressione al presidente Berlusconi - ha aggiuntio Lauro
-ha evidenziato la necessita' di intervenire sul diffuso
fenomeno, caratterizzato da forme di esortazione alla violenza e
all' aggressione, mediante discorsi, scritti ed interventi, che,
in virtu' delle moderne tecnologie informatiche, riescono oggi
ad acquisire una rilevanza mediatica particolarmente
significativa. Si e' drammaticamente diffusa, anche tra i
minorenni, l' abitudine ad utilizzare gli strumenti informatici
per ledere la dignita' delle persone, nelle forme piu' gravi,
dai ricatti, alle ingiurie, a sfondo sessuale o razzista, alla
diffamazione''.
(ANSA).
COM-CLA
21-DIC-09 14:13 NNN
ZCZC
DIR0121 3 POL 0 RR1 / DIR
GIUSTIZIA. LAURO (PDL): IN CARCERE CHI ISTIGA A VIOLENZA IN RETE
PRESENTATI DDL E MOZIONE PER DISCUTERE DI CULTURA INFORMATICA
(DIRE) Roma, 21 dic. - "Chiunque, comunicando con piu' persone in
qualsiasi forma, istiga a commettere uno o piu' tra i delitti
contro la vita e l' incolumita' della persona, e' punito, per il
solo fatto dell' istigazione, con la reclusione da 3 a 12 anni. La
stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l' apologia di
uno o piu' fra i delitti indicati. Se il fatto e' commesso
avvalendosi di comunicazione telefonica o telematica, la pena e'
aumentata". E' la proposta del senatore Raffaele Lauro (Pdl), per
l' introduzione, nel nostro ordinamento, del reato di istigazione
e apologia dei delitti contro la vita e l' incolumita' della
persona, con l' aggravante per coloro che utilizzano strumenti
informatici e telematici, come internet e in social network.
Lauro spiega che "l' aggressione al presidente Berlusconi ha
evidenziato la necessita' di intervenire sul diffuso fenomeno,
caratterizzato da forme di esortazione alla violenza e
all' aggressione, mediante discorsi, scritti ed interventi, che,
in virtu' delle moderne tecnologie informatiche, riescono oggi ad
acquisire una rilevanza mediatica particolarmente significativa.
Si e' drammaticamente diffusa, anche tra i minorenni, l' abitudine
ad utilizzare gli strumenti informatici per ledere la dignita'
delle persone, nelle forme piu' gravi, dai ricatti, alle
ingiurie, a sfondo sessuale o razzista, alla diffamazione".
La proposta di Lauro effettua un bilanciamento tra i valori
costituzionali, in questo caso tra la liberta' di manifestazione
del pensiero (art. 21 Cost.) e la dignita' della persona,
riguardata nella sua dimensione piu' intensa, che presuppone la
tutela della sua vita e della sua incolumita' (articoli 2 e 13
Cost.).
"Il legislatore non puo' piu' attendere- prosegue- ecco
perche', insieme con questo disegno di legge, ho presentato una
mozione parlamentare, gia' sottoscritta da piu' di 50 senatori,
di maggioranza e di opposizione, per discutere, al piu' presto,
nell' aula del Senato, in un confronto con il governo, di cultura
informatica e degli effetti perversi derivanti dall' uso
patologico, da parte di giovani e giovanissimi, del cellulare, e
delle conseguenze nei rapporti genitori-figli e sulle istituzioni
scolastiche".
(Com/Vid/ Dire)
13:20 21-12-09
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http://www.corriere.it/politica/09_dicembre_21/apologia-violenza-internet_6ec8e7d6-ee2c-11de-9127-00144f02aabc.shtml
Di Raffaele Lauro (del 21/12/2009 @ 22:13:14, in Il commento politico, linkato 658 volte)
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XVI LEGISLATURA ———–
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore LAURO
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Introduzione del reato di istigazione e apologia dei delitti contro la vita e l'incolumità della persona
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Onorevoli Senatori! - I recenti episodi che hanno caratterizzato la vita pubblica nel nostro Paese evidenziano la necessità di intervenire sul diffuso fenomeno caratterizzato da forme di esortazione alla violenza e all’aggressione, mediante discorsi, scritti ed interventi.
Tali fenomeni, in virtù delle moderne tecnologie, riescono oggi ad acquisire una rilevanza mediatica particolarmente significativa.
Certamente, all’interno del nostro codice penale, sono presenti alcune fattispecie che potrebbero ritenersi riferibili ai fenomeni che interessano in questa sede. Mi riferisco, in particolare, alle norme di cui agli articoli 115 e 414 c.p. Tuttavia tali disposizioni, non essendo state propriamente elaborate al fine di disciplinare le fattispecie specifiche che qui ci occupano ed essendo state realizzate con lo scopo di disciplinare fenomeni che non erano caratterizzati dalle moderne modalità di realizzazione, evidentemente non risultano adeguate per fronteggiare un efficace intervento volto alla prevenzione e alla repressione del gravissimo fenomeno.
In particolare, l’art. 115 c.p., norma di parte generale, applicabile poi alle fattispecie di parte speciale qualora se ne presentino i presupposti, dispone che non è punibile il soggetto che istiga alla commissione di un reato, qualora la istigazione sia stata accolta ma il reato non sia stato commesso. In tal caso l’autore della istigazione può essere sottoposto a misure di sicurezza. Differente risulta ovviamente la disciplina da applicarsi qualora, all’esito della istigazione, il reato venga commesso; in tale seconda ipotesi, si applicheranno le norme in materia di concorso di persone nel reato.
Per quanto riguarda, invece, l’altra delle norme richiamate, l’articolo 414 c.p. («Istigazione a delinquere»), dispone che «Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da uno a cinque anni, se si tratta di delitti, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 206,00 € se si tratta di contravvenzioni». Soltanto apparentemente, però, la fattispecie in esame sembra soddisfare le esigenze che ci occupano in questa sede. Infatti, la stessa viene diffusamente utilizzata per ipotesi del tipo della seguente, secondo cui «è atta ad integrare la fattispecie di cui all'art. 414 c.p. (istigazione a delinquere) la condotta di chi, nel corso di una attività identificativa condotta dalle forze di polizia nei confronti di un gruppo di persone rispetto alle quali egli rivesta un ruolo di "riferimento", inciti pubblicamente i componenti del gruppo anzidetto a non ottemperare alla richiesta di fornire le generalità e a commettere, quindi, in tal modo, il reato di cui all'art. 651 c.p. (Cassazione penale sez. VI; 05 marzo 2001, n. 16041, in Riv. pen. 2001, 637). Il dato secondo cui l’art. 414 c.p. si riferisce ad una realtà differente da quella attuale, ad esigenze differenti da quelle che ci occupano in questa sede, ed ad una portata dell’avverbio "pubblicamente" inevitabilmente legata al momento storico della elaborazione della norma, è provato dalla seguente pronuncia secondo cui «Condizione di punibilità del delitto all'art. 414 è che il fatto sia stato commesso pubblicamente. Pertanto è sufficiente che il fatto medesimo sia commesso in luogo aperto al pubblico, come il salone di un barbiere, in cui chiunque può accedere per i servizi che esso offre, e in presenza di più persone (almeno due, come nella specie) (in tal senso, Cassazione penale sez. I 11 giugno 1986, in Cass. pen. 1988, 447 (s.m.), Giust. pen. 1987, II,717 (s.m.).
Al di là del reato di cui all’art. 414 c.p., altri casi di incriminazione della istigazione sono presenti nel nostro codice, ma in alcun modo risultano riferibili alle fattispecie oggetto del presente esame; si tratta dei reati di cui agli articoli, 266 c.p. («Istigazione ai militari a disobbedire alle leggi»), 302 c.p. («Istigazione ai delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato»), 322 c.p. («Istigazione alla corruzione»), 415 c.p. («Istigazione a disobbedire alle leggi»).
Ebbene, alla luce delle fattispecie concrete in relazione alla cui disciplina veniva elaborata e viene applicata la norma di cui all’art. 414 c.p., appare di tutta evidenza la necessità di intervenire legislativamente mediante la previsione di una incriminazione finalizzata ad arginare il pericoloso, diffuso, fenomeno di coloro che inneggiano alla violenza sulle persone, in specie mediante interventi mediatici o telematici.
La soluzione prevista consiste nell'introdurre una nuova fattispecie di reato, volta a punire il comportamento di coloro che, in qualsiasi forma, istighino a commettere i reati contro la vita e l'incolumità individuale.
È d'altra parte ormai drammaticamente diffusa, anche tra i minorenni, l'abitudine ad utilizzare gli strumenti informatici per ledere la dignità delle persone, nelle forme più gravi, dai ricatti, alle ingiurie a sfondo sessuale o razzista, alla diffamazione. Per questi comportamenti il codice penale ancora conserva una sua efficacia, in quanto tali azioni integrano fattispecie penalmente rilevanti già codificate.
Sono però mutate alcuni aspetti sostanziali che rendono insufficiente la tutela penale attualmente prestata. In primo luogo, gli strumenti utilizzati (in particolare Internet e social network) rendono particolarmente gravi gli effetti del comportamento offensivo posto in essere: la possibilità che in tempo reale un numero potenzialmente illimitato di persone è in grado di condividere il contenuto dell'offesa espone la vittima a rischi particolarmente rilevanti. Inoltre, attraverso lo strumento informatico, è possibile agevolmente condizionare la mente e il comportamento di soggetti già psicologicamente labili, inducendoli a compiere atti inconsulti. Gli episodi gravi di bullismo nelle scuole, i comportamenti riprovevoli di frange organizzate delle diverse tifoserie sono esempi troppo noti perché possano essere trascurati.
È per questo che, nel caso siano utilizzati questi strumenti informatici e telematici, la pena è aggravata.
È necessario introdurre una fattispecie penale che punisca il comportamento di chi, tramite discorsi, espressioni, scritti, interventi, in Internet e in social network o tramite altro mezzo di comunicazione mediatica, telematica o informatica, istighi a commettere un delitto contro la vita e l'incolumità individuale o fa apologia di uno o più dei medesimi delitti.
La fattispecie è modellata su quella di cui all'articolo 303 c.p. («Pubblica istigazione e apologia»), che però riguarda solo i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato.
Una soluzione di questo tipo peraltro non potrebbe essere soggetta a censure connesse alla possibile lesione del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione.
Ciò per una duplice considerazione: da una parte, infatti, se così fosse, non potrebbe considerarsi a fortiori costituzionalmente compatibile neanche la fattispecie di cui all'articolo 303 c.p., che punisce l'istigazione a commettere un delitto meno grave rispetto a quelli contro la vita e l'incolumità delle persone.
Inoltre, occorre effettuare un corretto bilanciamento tra valori costituzionali, in questo caso tra la libertà di manifestazione del pensiero (articolo 21 Cost.) e la dignità della persona, riguardata nella sua dimensione più intensa, che presuppone la tutela della sua vita e della sua incolumità (articoli 2 e 13 della Costituzione).
Art. 1.
1. Dopo l''articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 593-bis. (Istigazione e apologia dei delitti contro la vita e l'incolumità della persona) Chiunque, comunicando con più persone in qualsiasi forma, istiga a commettere uno o più fra i delitti previsti dal presente capo, è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o più fra i delitti indicati nel comma precedente.
Se il fatto è commesso avvalendosi dei mezzi di comunicazione telefonica o telematica, la pena è aumentata.»
Di Raffaele Lauro (del 21/12/2009 @ 22:09:32, in Il commento politico, linkato 588 volte)
Il Sen. Raffaele Lauro ha concluso, al Capo di Sorrento, sabato 19 dicembre 2009,
la manifestazione di presentazione del libro "Cossiga Suite".
Rassegna Stampa: Adnkronos, Il Mattino, Metropolis, TG3 Campania