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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
 
 
DDL STABILITA': LAURO (PDL), NO A MISURE SU GIOCHI SOLO PER FARE CASSA = Roma, 12 nov. - (Adnkronos) - Le modifiche che prevedono l'ampliamento dei giochi e delle scommesse, contenute nel maxiemendamento alla Legge di Stabilita' 2011, "al solo fine di fare cassa", "rischia di diventare criminogeno e di devastare ulteriormente i bilanci delle famiglie italiane, gia' esausti. Non votero' mai questo emendamento, cosi' formulato". Parlando a Sorrento, Raffaele Lauro (Pdl), membro della Commissione Antimafia e componente del comitato antiriciclaggio, ha attaccato duramente la proposta di modifica avanzata dal Governo. "Gli allarmi, ripetutamente da me lanciati - ha dichiarato il senatore Lauro - con documenti presentati alla Commissione Antimafia e con atti di sindacato parlamentare, sulla continuita' e sulla contiguita' tra gioco d'azzardo, cosiddetto legale, e gioco d'azzardo illegale, nelle mani della criminalita' comune ed organizzata, con controllo capillare sul territorio nazionale, non sembrano essere stati raccolti". L'Italia, ha insistito Lauro, "e' diventata il paese di bengodi dei giochi e delle scommesse e i bilanci delle famiglie italiane, gia' esausti per la crisi economica, saranno, in tal modo, ulteriormente devastati dall'illusorio miraggio del gioco e, nel contempo, la ludopatia, gia' gravissima, diventera' presto una questione sanitaria nazionale. Da una lato, le entrate dello Stato, dall'altro, i costi sociali, il saldo, alla lunga, sara' negativo". (Sec/Pn/Adnkronos) 12-NOV-10 11:58 NNNN Giochi, Lauro: Emendamento Governo rischia di diventare criminogeno Roma, 12 NOV (Il Velino) - "Gli allarmi, ripetutamente da me lanciati con documenti presentati alla Commissione Antimafia e con atti di sindacato parlamentare, sulla continuita' e sulla contiguita' tra gioco d'azzardo, cosiddetto legale, e gioco d'azzardo illegale, nelle mani della criminalita' comune ed organizzata, con controllo capillare sul territorio nazionale, non sembrano essere stati raccolti. L'Italia e' diventata il paese di bengodi dei giochi e delle scommesse e i bilanci delle famiglie italiane, gia' esausti per la crisi economica, saranno, in tal modo, ulteriormente devastati dall'illusorio miraggio del gioco e, nel contempo, la ludopatia, gia' gravissima, diventera' presto una questione sanitaria nazionale". E' qunato dichiara il senatore del gruppo Pdl, Raffaele Lauro, membro della Commissione Antimafia e componente del comitato antiriciclaggio, sull'emendamento presentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Camera dei Deputati finalizzato all'ampliamento dei giochi e delle scommesse. "Da un lato - aggiunge Lauro - , le entrate dello Stato, dall'altro, i costi sociali, il saldo, alla lunga, sara' negativo. L'emendamento in questione, pur introducendo qualche novita' apprezzabile in materia di trasparenza nei procedimenti amministrativi, prevede tuttavia un regime sanzionatorio assolutamente inefficace e quasi ridicolo. Se un esercente, ad esempio, consente a dei minori di giocare d'azzardo, viene punito con la somma di 500 euro e non con la revoca immediata della licenza. Bisogna monitorare tutte le societa' concessionarie di giochi, anche quelle operanti in Italia e che trasferiscono le scommesse all'estero; prevedere, da subito, l'obbligatorieta', per ogni tipo di autorizzazione, della licenza, prevista dall'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, opportunamente modificato con nuovi requisiti resi ancora piu' stringenti da misure antimafia; verificare, alla luce di questi requisiti, tutte le autorizzazioni gia' concesse; applicare la revoca delle autorizzazioni alla prima infrazione e organizzare un sistema efficace di controlli, affidato esclusivamente alla Guardia di Finanza e non all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Se l'emendamento dovesse arrivare al Senato, nell'attuale formulazione senza queste misure minime di prevenzione e di controllo, magari infarcito da qualche oscuro subemendamento, infilato dalle lobby del gioco, che militano ovunque, ne chiedero' la soppressione o votero' contro". (com/fch) 121343 NOV 10 NNNN
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Welfare anziani. Lauro (PdL): Le politiche di sostegno agli anziani non possono diventare la cenerentola del welfare regionale. Sabato 18 dicembre 2010, alle ore 17.00, presso l'Auditorium della Chiesa del S. Rosario del Capo di Sorrento, su invito del sen. Raffaele Lauro (PdL), sarà presentato il libro di Anna Maria Gargiulo, dal titolo "Non gettiamo questa vita", Edizioni CentoAutori, sulla terza età e sull'assistenza sociale agli anziani. "Mi è sembrato doveroso promuovere - ha dichiarato il sen. Lauro - l'iniziativa, perché, in questo momento, a causa della crisi finanziaria, la Regione Campania è alle prese con il riordino del terzo settore e le relative politiche del welfare. La Gargiulo è una profonda conoscitrice dei meccanismi istituzionali, sanitari e sociali, relativi ai servizi di assistenza agli anziani. Il suo libro è un monito per il governo regionale, affinché le politiche di sostegno agli anziani non diventino la cenerentola del sistema regionale del welfare." I lavori saranno coordinati da Massimo Milone, Direttore TG3 Campania. Interverranno: Don Antonino Persico, Parroco della Chiesa del S. Rosario del Capo di Sorrento; Giuseppe Cuomo, Sindaco di Sorrento; Leone Gargiulo, Sindaco di Massa Lubrense; Don Carmine Giudici, Parroco della Chiesa Cattedrale di Sorrento; Raffaele Lauro, Senatore della Repubblica. Concluderà Paolo Russo, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Sarà presente l'Autrice. Il libro nasce da una forte esperienza di vita e con una finalità solidaristica. I diritti d'autore, infatti, saranno utilizzati per creare laboratori per anziani nell'ambito di strutture d'accoglienza. Il libro è il diario di incontri, disperazioni, solitudini e speranze di anziani. Storie di vita, realmente vissute. Sullo sfondo palpita Napoli, con la sfida della sopravvivenza tra mille espedienti. La storia dei tanti Gennaro, ma anche quella di tanti volontari che, con discrezione, accolgono anziani soli, volti senza nome e senza voce. Anna Maria Gargiulo è nata e vive a Termini di Massa Lubrense. Laureata in Scienze del Servizio Sociale presso l'Università Suor Orsola Benincasa, master in Economia e Gestione Aziendale per l'innovazione in sanità presso l'Università Partenope, mediatore sistemico-relazionale, componente del direttivo Uneba, docente per gli esami di Stato dell'Ordine degli assistenti sociali, dirige e coordina, da cinque anni, nel napoletano, una casa-albergo per anziani, molti dei quali in condizioni disagiate.
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Antimafia. Lauro (PdL): E' sconcertante la doppia morale della sinistra sul caso Lombardo. L'Antimafia deve acquisire immediatamente ed approfondire gli atti di indagine che riguardano il governatore siciliano. Mafia, Lauro (Pdl): Acquisire atti indagine su caso Lombardo Palermo, 17 NOV (Il Velino/Il Velino Sicilia) - Il senatore Raffaele Lauro (Pdl), membro della commissione Antimafia, ha rivolto una formale ed urgente richiesta al presidente della commissione Antimafia, Giuseppe Pisanu, affinche' vengano acquisiti immediatamente ed approfonditi, in seduta plenaria, gli atti di indagine che riguardano il governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo. "E' sconcertante - ha dichiarato Lauro - la doppia morale della sinistra sul caso Lombardo ed ancora piu' sconcertante e' il silenzio dei sultani rossi della carta stampata e della televisione pubblica, inquisitori antimafia in servizio permanente effettivo, che si allineano a questa doppia morale". (fol) 171608 NOV 10 Apc-Mafia/ Lauro (Pdl): Acquisire atti indagine sul caso Lombardo "Sconcertante la doppia morale della sinistra sul caso" Roma, 17 nov. (Apcom) - Il senatore Raffaele Lauro (PdL), membro della commissione Antimafia, ha rivolto una formale ed urgente richiesta al presidente della commissione, Giuseppe Pisanu, affinché vengano acquisiti immediatamente ed approfonditi, in seduta plenaria, gli atti di indagine che riguardano il governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo. Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa del gruppo Pdl. "E' sconcertante - dichiara Lauro - la doppia morale della sinistra sul caso Lombardo ed ancora più sconcertante è il silenzio dei sultani rossi della carta stampata e della televisione pubblica, inquisitori antimafia in servizio permanente effettivo, che si allineano a questa doppia morale". Red/Bar 171517 nov 10 Agenzie di stampa MAFIA: LAURO (PDL), COMMISSIONE ACQUISISCA ATTI DI INDAGINE SU LOMBARDO = Roma, 17 nov. - (Adnkronos) - Il senatore del Pdl Raffaele Lauro, membro della commissione Antimafia, ha rivolto una formale ed urgente richiesta al presidente della commissione Antimafia, Giuseppe Pisanu, "affinche' vengano acquisiti immediatamente ed approfonditi, in seduta plenaria, gli atti di indagine che riguardano il governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo". "E' sconcertante - ha dichiarato Lauro - la doppia morale della sinistra sul caso Lombardo ed ancora piu' sconcertante e' il silenzio dei sultani rossi della carta stampata e della televisione pubblica, inquisitori antimafia in servizio permanente effettivo, che si allineano a questa doppia morale". (Rre/Col/Adnkronos) 17-NOV-10 13:06 MAFIA: LAURO "COMMISSIONE ANTIMAFIA ACQUISISCA ATTI SU CASO LOMBARDO" PALERMO (ITALPRESS) - Il senatore del Pdl, Raffaele Lauro, membro della commissione Antimafia, ha rivolto una richiesta urgente al presidente della commissione Antimafia, Giuseppe Pisanu, "affinche' vengano acquisiti immediatamente ed approfonditi, in seduta plenaria, gli atti di indagine che riguardano il governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo". "E' sconcertante - dice Lauro - la doppia morale della sinistra sul caso Lombardo ed ancora piu' sconcertante e' il silenzio dei sultani rossi della carta stampata e della televisione pubblica, inquisitori antimafia in servizio permanente effettivo, che si allineano a questa doppia morale". (ITALPRESS). abr/com 17-Nov-10 13:11 ANTIMAFIA: LAURO (PDL),ACQUISIRE ATTI INDAGINE CASO LOMBARDO SENATORE SCRIVE A PRESIDENTE COMMISSIONE, PISANU (ANSA) - ROMA, 17 NOV - Il senatore del PdL, Raffaele Lauro, membro della Commissione Antimafia, ha rivolto una formale ed urgente richiesta al presidente della Commissione Antimafia, Giuseppe Pisanu, affinché vengano acquisiti immediatamente ed approfonditi, in seduta plenaria, gli atti di indagine che riguardano il governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo. "E' sconcertante - ha dichiarato Lauro - la doppia morale della sinistra sul caso Lombardo ed ancora più sconcertante è il silenzio dei sultani rossi della carta stampata e della televisione pubblica, inquisitori antimafia in servizio permanente effettivo, che si allineano a questa doppia morale". (ANSA). COM-CLA 17-NOV-10 13:52 Il sen. Raffaele Lauro (PdL), membro della Commissione Antimafia, ha rivolto una formale ed urgente richiesta al presidente della Commissione Antimafia, Giuseppe Pisanu, affinché vengano acquisiti immediatamente ed approfonditi, in seduta plenaria, gli atti di indagine che riguardano il governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo. "E' sconcertante - ha dichiarato Lauro - la doppia morale della sinistra sul caso Lombardo ed ancora più sconcertante è il silenzio dei sultani rossi della carta stampata e della televisione pubblica, inquisitori antimafia in servizio permanente effettivo, che si allineano a questa doppia morale." --- Giochi: Lauro (Pdl), ridicole multe per chi infrange leggi, bisogna revocare licenzaRoma, 17 nov. - (Adnkronos) - "Multare con 500 o 1000 euro un concessionario se infrange le leggi, come ad esempio permettere a un minore di giocare, è una soluzione che fa ridere. Io penso che chi sbaglia deve pagare con la revoca della licenza". Lo ha detto ad Agicos il senatore del Pdl, Raffaele Lauro, membro della commissione parlamentare Antimafia."Sono cose -prosegue- che dirò anche in aula quando discuteremo della Finanziaria: ho capito che il governo deve pensare a fare cassa, ma questo non si può fare pensando di allentare la presa sul gioco illegale. Ho chiesto che il sistema sia più rigido e severo".(Sin/Ct/Adnkronos)
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SENATO DELLA REPUBBLICA AS .... ———– XVI LEGISLATURA ———– DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa del senatore LAURO ———– Norme in materia di regolamentazione e controllo della prostituzione ———– Onorevoli colleghi. - Il presente disegno di legge si compone di un unico articolo e propone la non facile regolamentazione della attività della prostituzione sessuale esercitata liberamente, in forma autonoma e a domicilio. Quale premessa alla presente relazione si ritiene utile illustrare, a fini comparativi, la legislazione che disciplina la prostituzione in alcuni paesi europei. In Francia, la prostituzione è un'attività libera e non regolamentata. Tuttavia, le "maisons de tolérance" sono state chiuse nel 1946, come conseguenza dell'approvazione della c.d. legge Marthe Richard, e sono oggi vietate dall'art. 225-10 del codice penale che prevede 10 anni di reclusione e 750.000 euro di multa per chi possiede, gestisce, sfrutta, dirige, fa funzionare, finanzia o contribuisce a finanziare una casa d'appuntamenti. Inoltre, il codice penale sanziona - in alcuni casi molto duramente - le condotte di favoreggiamento e adescamento. Tale apparato sanzionatorio è stato rafforzato dalla legge sulla sicurezza interna del 2003 (c.d. legge Sarkozy II). Per quanto riguarda in particolare lo sfruttamento, l'art. 225-5 del codice penale prevede 7 anni di reclusione e una multa di 150.000 euro per coloro: 1) che aiutano, assistono o proteggono la prostituzione altrui; 2) che traggono profitto dalla prostituzione altrui, che ne condividono i proventi o che sono mantenuti da una persona che si dedica abitualmente alla prostituzione; 3) che avviano un'altra persona alla prostituzione o che esercitano pressione su un'altra persona finalizzata a farla prostituire. Il successivo art. 225-6 elenca una serie di condotte che sono equiparate ai fini sanzionatori al favoreggiamento. Il codice penale prevede poi numerose aggravanti (ad esempio, nel caso in cui il fatto sia compiuto nei confronti di un minore o di una persona particolarmente vulnerabile o da parte di una associazione per delinquere). Nel caso più grave - quando il fatto è commesso facendo ricorso ad atti di tortura o di barbarie - la pena prevista è la reclusione e la multa di 4.500.000 euro. La suddetta legge sulla sicurezza interna del 2003 ha reso penalmente rilevante l'adescamento ("racolage"), introducendo il nuovo art. 225-10-1 che prevede due mesi di reclusione e una multa di 3.750 euro per chi, con qualsiasi mezzo, ivi inclusa una attitudine passiva, procede in un luogo pubblico ad adescare qualcuno in vista di incitarlo a relazioni sessuali a pagamento. Per quanto riguarda i clienti, la legge francese in linea di massima non li sanziona, salvi i casi in cui il soggetto che si prostituisce sia un minore o un soggetto che si trova in condizioni di vulnerabilità individuate dall'art. 225-12-1 del codice penale (gravidanza, malattia, invalidità, ecc.). Le sanzioni sono identiche in questi due casi (tre anni di reclusione e una multa da 45.000 a 100.000). In Germania, nel 2002 è entrata in vigore la nuova legge sulla prostituzione (Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten del 20 dicembre 2001), finalizzata a migliorare lo status legale, la posizione sociale e le condizioni di lavoro delle persone che esercitano la prostituzione. In particolare, la legge in questione ha voluto rimuovere lo stigma dell'immoralità nei confronti della prostituzione e delle persone che la esercitano. Ciò è stato perseguito, in primo luogo, prevedendo che l'accordo in base al quale viene concordato un compenso in cambio di prestazioni sessuali giustifica una pretesa giuridicamente efficace e, quindi, l'attuazione in giudizio del diritto. Mentre in passato la giurisprudenza riteneva che gli accordi fra prostitute e clienti fossero nulli per contrarietà al buon costume, ai sensi dell'art. 138 del codice civile, la persona che esercita la prostituzione può oggi agire in giudizio per ottenere il compenso pattuito, in caso di inadempimento del cliente. È stato inoltre stabilito che l'esercizio della prostituzione come attività dipendente costituisce un'occupazione soggetta ad assicurazione obbligatoria ed al diritto previdenziale vigente. Infine, sono state apportate modifiche conseguenti agli articoli del codice penale in materia di favoreggiamento della prostituzione. In particolare, il favoreggiamento della prostituzione è stato riformulato al fine di circoscriverlo ai soli casi in cui la persona che esercita la prostituzione si trova ad essere in una condizione di dipendenza personale o economica rispetto ad un terzo. Si ricorda inoltre che i comuni possono individuare zone della città o orari della giornata in cui la prostituzione di strada non è consentita. Per quanto riguarda la pubblicità, essa costituisce un illecito amministrativo qualora non sia effettuata in maniera discreta e violi, ad esempio, la sensibilità dei minori. Anche in Inghilterra la prostituzione non è illegale, ma sono illegali numerose attività ad essa connesse. In particolare, i reati connessi alla prostituzione sono sanzionati da una serie di Sexual Offences Acts, l'ultimo dei quali risale al del 2003. Ai sensi dei suddetti provvedimenti costituiscono reato: il favoreggiamento della prostituzione; la gestione di case di appuntamento; l'adescamento; il fatto di consentire che un bene immobile sia utilizzato per la prostituzione; il traffico di persone finalizzato allo sfruttamento sessuale. Anche in Inghilterra novità normative in materia di prostituzione sono state apportate da un recente provvedimento in materia di pubblica sicurezza: il Policing and Crime Act del 2009. In particolare, tale provvedimento ha esteso i casi di responsabilità penale del cliente. In primo luogo, è stato modificato il suddetto Sexual Offences Act del 2003, introducendo un paragrafo ai sensi del quale il cliente è perseguibile se la prostituta svolge tale attività non di sua spontanea volontà ma perchè costretta da un terzo. Il reato si configura anche quando il cliente ignora tale circostanza. È stata inoltre prevista la nuova fattispecie definita "soliciting" (sollecitazione), che punisce la condotta di colui che in un luogo pubblico o in un veicolo sollecita un'altra persona ad offrirgli servizi sessuali a pagamento. La nuova fattispecie sostituisce due fattispecie precedenti ("kerb-crawling" e "soliciting"), che richiedevano però la persistenza della condotta e il fatto che essa fosse idonea a danneggiare la quiete pubblica. Tali condizioni non sono più richieste. In Svizzera la disciplina della prostituzione trova il suo fondamento nell'art. 199 del codice penale. Tale disposizione prevede infatti che l'infrazione delle prescrizioni cantonali sul luogo, tempo e modalità dell'esercizio della prostituzione sia sanzionata con una multa. Ne deriva che la prostituzione è un attività libera e che essa viene regolamentata a livello cantonale, nei limiti tracciati dal codice penale confederale. Oltre al suddetto art. 199, assumono rilevanza l'art. 182 (in materia di tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale) e l'art. 195 (in materia di sfruttamento di atti sessuali / promovimento della prostituzione). Per quanto riguarda in particolare la materia dello sfruttamento, con la riforma dei reati sessuali avvenuta nel 1992, sono state eliminate le due disposizioni penali riguardanti in modo specifico il lenocinio e lo sfruttamento passivo della prostituzione. Ad essere rilevante ai fini della punibilità è, invece, ora la violazione del diritto all'autodeterminazione sessuale, ad esempio per mezzo della prostituzione forzata. Attualmente, l'art. 195 del codice penale prevede infatti la reclusione sino a dieci anni o una pena pecuniaria per: - chi sospinge alla prostituzione un minorenne; - chi, profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale, sospinge altri alla prostituzione; - chi lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione o altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione; - chi mantiene una persona nella prostituzione. Tornando quindi al disegno di legge in titolo, va sottolineata la circostanza che la maggior parte dei disegni di legge presentati al Senato sulla materia, ed in corso di esame presso le Commissioni riunite Giustizia e Affari costituzionali, nel mentre prevedono il divieto di esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, lo consentono, a determinate condizioni, nelle abitazioni private. Altri disegni di legge, compreso quello del Governo (AS. 1079) affrontano la problematica prevalentemente con un'ottica di tipo penalistico, introducendo nel codice del reato di prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico e le relative misure sanzionatorie nei confronti sia di chi esercita la prostituzione che dei clienti. Si tratta di una soluzione condivisibile e auspicabile, soprattutto considerando le condizioni di miseria sociale e morale in cui si consuma prevalentemente il fenomeno della prostituzione. Occorre che lo Stato intervenga per tutelare la libertà della persona e la sua libertà di autodeterminazione. Occorre quindi punire chi esercita la prostituzione in luogo pubblico, allo scopo di eliminare la prostituzione di strada come fenomeno di maggiore allarme sociale. Nello stesso tempo si deve contrastare lo sfruttamento della prostituzione, in quanto è soprattutto in luogo pubblico che si perpetrano le più gravi fattispecie criminose finalizzate allo sfruttamento sessuale. Se questo è vero, al legislatore non può al contempo sfuggire il dovere di disciplinare "il mestiere più antico del mondo" che, probabilmente, nessuna norma penale riuscirà mai a cancellare. In questo solco "regolamentare" si muove il disegno di legge sottoposto all'esame : il Governo, nell'esercizio della delega conferita, dovrà prevedere l'obbligo di controlli sanitari, l'obbligo di registrazione fiscale dell'attività, e definire le modalità con le quali il soggetto che esercita la prostituzione possa, a determinate condizioni, pubblicizzare la propria attività. L'abrogazione dell'articolo 7 della legge Merlin, che fa divieto alle autorità di pubblica sicurezza, sanitarie e amministrative di registrazione di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, è conseguenza delle disposizioni precedenti. Si ritiene in conclusione che il testo proposto corrisponda al principio di tutela la dignità e i valori della persona umana e al contempo possa costituire un utile strumento sia per prevenire le cause del diffuso allarme per l'ordine e la sicurezza che il fenomeno determina nonché il duro colpo che può essere inflitto all'attività criminosa dello sfruttamento. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dall’approvazione della presente legge, il Governo disciplina l’esercizio della prostituzione, svolto, da chi abbia conseguito la maggiore età, liberamente e in forma autonoma, a domicilio, prevedendo: a) l’obbligo di controlli sanitari periodici, annotati in apposito registro dalle autorità sanitarie nel rispetto del diritto alla riservatezza, e le sanzioni per la sua violazione; b) l’obbligo di registrazione fiscale delle prestazioni, effettuata nel rispetto del diritto alla riservatezza, ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito; c) le modalità con le quali alla persona che si prostituisce è consentito pubblicizzare la propria attività, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 527, 528, 725 e 726 del codice penale e in forme che non siano lesive della dignità umana, stabilendo le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie. 2. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine per l’espressione del parere, i regolamenti possono essere comunque adottati. 3. L’articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è abrogato.».
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RELAZIONE SUI PROFILI DEL RICICLAGGIO CONNESSI AL GIOCO LECITO E ILLECITO, TRASFORMATA IN ODG LAURO SU PATTO DI STABILITA'(NOVEMBRE 2010) 1. Nel corso dei lavori del VI Comitato (Riciclaggio e misure patrimoniali e finanziarie di contrasto) istituito in seno alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, è apparso opportuno muoversi lungo una duplice linea di approfondimento, declinando: a) lo studio dei fenomeni che determinano la creazione di bacini di liquidità finanziaria frutto di attività illecita e la conseguente immissione nel mercato finanziario di tali ingenti capitali, ripuliti attraverso l’acquisizione di beni o con la rilevazione ovvero creazione di imprese; nonchè dei fenomeni conseguenziali connotati dalla gestione di ingenti capitali di provenienza illecita riciclati in una realtà socio-economica in maniera tale da determinare la “confusione” e, quindi, la difficoltà di individuare le attività economiche nate nell'osservanza delle regole di mercato rispetto a quelle geneticamente viziate e, perciò, "favorite" dalla utilizzazione di risorse di provenienza illecita; b) l’elaborazione di interventi normativi, di rango primario o secondario, diretti a consentire il contenimento e l’aggressione ai capitali che, proprio per essere frutto di attività illecite, alterano e inquinano il mercato. In relazione al punto a), si è ritenuto di orientare l'attenzione al fenomeno del gioco lecito e di quello illecito, quale possibile canale di produzione di enormi risorse finanziarie. Nella relazione annuale (dicembre 2009) della Direzione nazionale antimafia, si legge alle pagg. 317/319: «La criminalità non si è lasciata sfuggire l’occasione di insinuarsi anche in attività relativamente recenti, come la gestione delle Sale Bingo. Le scommesse clandestine e le Sale Bingo continuano a rappresentare settori di interesse per la criminalità organizzata, sia per quanto riguarda le infiltrazioni nelle società di gestione delle Sale Bingo, che si prestano costituzionalmente ad essere un facile veicolo di infiltrazioni malavitose e di riciclaggio, sia per quanto riguarda le società concessionarie della gestione della rete telematica, dove si è assistito ad un duplice fenomeno, da un lato l’aggiudicazione a prezzi non economici di talune concessioni e, dall’altro, al proliferare dei punti di scommessa, i c.d. “corner”, alcuni dei quali chiaramente inseriti in una rete territoriale dominata dalla presenza di un circuito criminale (…) Queste nuove modalità di inserimento della criminalità organizzata nel gioco, si coniugano con le tradizionali forme di intervento, attraverso l’imposizione del noleggio di apparecchi di videogiochi, la gestione di bische clandestine e la pretesa di esigere le relative quote di utili, la presenza di un’organizzazione per scommesse illegali nel c.d. toto e lotto nero e clandestino. Tutto ciò fa del “gioco” un settore molto appetibile per le organizzazioni criminali e, perciò, tanto la magistratura antimafia quanto le forze di polizia centrali e interprovinciali e gli organi specializzati di polizia giudiziaria, non possono sottovalutare tali fenomeni che, si prestano tra l’altro a mimetizzarsi facilmente. Basti pensare che nei primi tre mesi del 2009, parlando solo dei giochi legali, il superenalotto ha fatto girare 628 milioni di euro, le slot machine 6 miliardi e le Sale Bingo 389 milioni (…) In molti casi peraltro i gestori dei locali dove sono installati gli apparecchi in questione sono le vittime di attività estorsive esercitate da organizzazioni criminali inserite a pieno titolo in associazioni di stampo mafioso o contigue ad esse. I metodi usati sono infatti tipici delle attività mafiose e si consumano in due diversi modi, soprattutto nel meridione ma anche in altre zone d’Italia a) imposizione ai gestori di locali pubblici o privati di installare nei propri spazi apparecchi elettronici di intrattenimenti – i c.d. videogiochi, non necessariamente alterati nel loro funzionamento – pretendendo poi di introitare tutti i relativi ricavi o imponendo la consegna di una larga percentuale; b) imposizione ai gestori e noleggiatori che già hanno ottenuto la licenza per l’installazione degli apparecchi elettronici nei loro locali di una tangente sui guadagni». 2. Il Comitato ha altresì ritenuto opportuno compulsare gli atti della Commissione di indagine per la verifica della regolarità e della trasparenza delle procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ad apparecchiature e congegni da divertimento ed intrattenimento, e per l’analisi del funzionamento dei meccanismi, anche tecnologici, volti a garantire la regolarità dei giochi, la quale ha relazionato così come di seguito riportato: «Il gettito fiscale proveniente dagli apparecchi ex art. 110 c. 6 T.U.L.P.S., progressivamente collegati in rete a partire dalla fine del 2004, mostra un andamento crescente. Per il 2006, secondo dati AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato), a fronte di un volume d’affari, ovvero la “raccolta del gioco”, pari a circa 15.400.000.000 euro (di cui la quasi totalità derivante da apparecchi con vincite in denaro), vi è stato un gettito fiscale pari a 2.072.331.107 euro, con circa 200.000 apparecchi risultanti attivati. Peraltro, l’effettiva “raccolta di gioco” sarebbe di molto superiore alla cifra sopra citata. Secondo stime della Guardia di Finanza, rese pubbliche sulla stampa in sostanziale accordo con testimonianze di vari operatori del settore: produttori, concessionari e gestori), la predetta raccolta di gioco ammonterebbe a 43,5 miliardi di euro. Tale stima deve essere inoltre correlata al fatto, anch’esso testimoniato da più parti, che, a fronte di circa 200.000 apparecchi risultanti “ufficialmente attivati”, vi sarebbero almeno altrettanti apparecchi “illegali”». Significativo appare il seguente dato (pag. 34 del Doc. 192.1 XV Leg.): «Con riferimento a questo problema, si fa presente che, con nota n. 2005/4713 del 25.10.2005, indirizzata ad uno dei concessionari, “Atlantis World Group of Companies”, AAMS comunicava che “a far data dal 1.11.05, ogni apparecchio dotato di nulla osta per la messa in esercizio e non ancora collegato alla rete telematica dovrà essere obbligatoriamente collocato in magazzino”; “il cambio di ubicazione di cui trattasi, da effettuarsi secondo vigenti procedure amministrative, costituirà condizione essenziale per il mantenimento del summenzionato nulla osta, relativamente a ciascun apparecchio non ancora collegato”. Con questa nota, di fatto, sembrerebbero “regolarizzate” le collocazioni in “magazzino” di apparecchi comma 6 del citato concessionario. Risulta al sistema centrale di SOGEI che il suddetto concessionario avrebbe “collocato” in un esercizio pubblico in Sicilia circa 27.000 apparecchi (tutti insieme, alla stessa data), creando, di fatto, un vero e proprio magazzino “virtuale”». 3. Il Comitato ha, inoltre, esaminato gli esiti di una indagine svolta dall’Osservatorio sulla Criminalità Economica istituito presso il CNEL, dalla quale è emersa una realtà sintetizzata in un documento consegnato agli atti della Commissione : «Nel fenomeno del gioco illegale risultano coinvolte circa un milione di persone come avventori. La stima si ritiene per difetto. La “filiera” del gioco c.d. “legale” comprende attualmente l’Amministrazione dei Monopoli di Stato, i concessionari, i gestori e gli esercenti. L’Amministrazione fornisce ai concessionari il benestare dell’operatività che questi espletano attraverso gli esercenti. Non necessaria ma ormai indispensabile risulta l’interposizione dei gestori, proprietari delle macchine da gioco. Poco meno della metà di tutte le entrate da giochi rinviene dal giro d’affari determinato dalle “videolotteries” e dalle “newslots”; questo è particolarmente ricco e si è dimostrato, nell’ultimo decennio, una importante fonte di entrate per l’Erario. Nell’interposizione dei gestori viene ritenuto esserci un problema di “abusivismo”, “truffa ai danni dello Stato”, “usura e riciclaggio”. Si ritiene, anche grazie alle informazioni (non segretate) fornite dalla Guardia di Finanza (Nucleo Speciale Tutela Entrate), che i gestori, che acquistano il parco macchine dai produttori e poi le noleggiano agli esercenti, siano frequentemente dediti al “taroccamento” (attraverso un sistema denominato dagli investigatori “schedino”) delle macchine stesse (onde evitarne la corretta responsistica ai Monopoli; ad oggi risulterebbe un danno erariale da mancato prelievo di circa 55 miliardi di euro)». 4. Nel corso del 2010, risultano (ma il dato è stimato per difetto) una trentina di indagini dell'autorità giudiziaria ed operazioni delle forze di polizia in materia di “gioco” lecito ed illecito direttamente riferibili alla criminalità organizzata (con arresti e sequestri a Siracusa, Napoli, Agrigento, Palermo, Reggio Calabria, Catanzaro, Enna, Avellino, Siena, Arezzo, Firenze, La Spezia, Padova, Milano, Salerno, Lecce, Imperia, Caserta e L'Aquila). 5. Occorre altresì ricordare che il Senatore Raffaele Lauro, in un comunicato alla stampa del 5.10.2010 , ha in poche parole inquadrato un aspetto di drammatico rilievo, come di seguito testualmente riportato: «L’Italia sta diventando la bengodi europea del gioco, una fabbrica di illusioni e di disperazione che, come un cancro, divora quotidianamente i redditi delle famiglie italiane, specie di quelle meno abbienti». Appare, peraltro, utile allegare a questa relazione l’integrale intervento del Sen. Raffaele Lauro fatto in Commissione Antimafia il 13 gennaio 2009 e allegato al resoconto stenografico della seduta. Significativo è l’incipit: «La stampa quotidiana, in inserti specializzati o in articoli a tutta pagina, con un’assillante continuità, esalta, in maniera acritica, con toni trionfalistici e, a mio giudizio, irresponsabili, il grande business, in crescita esponenziale, del gioco d’azzardo, il cui giro d’affari sarebbe stato, nel 2008, pari a tre finanziarie dello Stato. Dei costi umani e sociali di questo grande business, nessuno discute. Dell’alimentazione finanziaria alla società criminale, nessuno si preoccupa». Inoltre: «In una prima fase, una grande sala da gioco o, ancor più, un distretto del divertimento genera un impatto – inizialmente incrementativo – sull’apprezzamento del patrimonio immobiliare, sulla domanda del terziario dei servizi e sull’occupazione locale. Alla prova dei fatti e cioè su un periodo di media lunghezza, è stato dimostrato che il gioco d’azzardo ha un effetto depressivo proprio a causa dell’indotto criminale che si forma in un’area più vasta dello stesso distretto (…) Sin dalla loro costituzione, gli organismi internazionali di azione contro il riciclaggio di capitali sporchi hanno indicato il pericolo rappresentato dal ricorso a “intermediari finanziari non tradizionali”, da parte della criminalità organizzata (…) Con la “legalizzazione” delle slot machine (legge finanziaria 2003), si è riprodotto quell’effetto d’incorporamento del legale nell’illegale che, avviene quando il modello di business non è corredato da una effettiva capacità regolativa dello Stato. Così l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ha sempre meno controllato e sempre più offerto opportunità (indesiderate e inintenzionali, manco a dirlo) ai trust dell’illegalità, sia sotto forme di lobbies corruttrici, sia sotto forma diretta di criminalità organizzata (…) Lo Stato ha abbandonato la funzione regolativa/contenitiva e ha generato una fiscalità regressiva sul reddito (si incamera di più, percentualmente, da chi ha reddito più basso); quindi ha “superato” le finalità fiscali per preferire le finalità di modello di business (…) L’introduzione delle slot-machine (250 mila istallazioni, prevista già con provvedimento legislativo del 2003) ha provocato un impatto capillare sul territorio economico con almeno sei drammatiche conseguenze: la scarsa controllabilità dei flussi delle giocate, perché l’interconnessione delle apparecchiature con la centrale dell’AAMS è del tutto teorica e, di contro, facilmente manipolabile; la formazione di un circuito di installatori e manutentori delle postazioni, occupato da società collegate o emanazioni della criminalità organizzata, grazie alla sovrapposizione della nuova opportunità di business (le macchine e le sale da gioco) sui precedenti cicli di affari legali (mercato della protezione, fornitura di merci e attrezzature ai pubblici esercizi: es. bar e caffè); l’attivazione di un sistema di pressioni corruttive correlato alla necessità di monopolizzare i mercati locali delle postazioni da gioco; la moltiplicazione dei punti caldi nel tessuto delle città, intesi come luoghi di concentrazione quotidiana di denaro contante che necessita di spostamento fisico, con conseguente esposizione al rischio di rapina; l’incentivazione ai micro-mercati locali di prestito a usura per il finanziamento, oltre che delle elementari esigenze di volano per la continuità di partecipazione al gioco, anche di attività di gestione delle postazioni e delle sale; il generarsi di percorsi di particolare esposizione alla criminalità di strada da parte dei giocatori, in particolare di quanti raccolgono vincite di un rilievo apprezzabile; la partecipazione al gioco d’azzardo quotidiano da parte di minori di anni diciotto, con costante e pervasiva violazione della norma penale che vieta di offrire ad essi la possibilità di puntare soldi e di scommettere, in qualsiasi forma». * * * * 6. Quanto ai profili di possibile intervento normativo, il Comitato ha approfondito, preliminarmente, la elaborazione giurisprudenziale relativa alla disciplina delle concessioni e delle licenze in materia di giochi e scommesse, allorquando tale attività venga esercitata da agenzie che sul territorio italiano si limitano a raccogliere le scommesse ed a convogliarle telematicamente a società straniere. La disamina degli approcci interpretativi dei giudici di merito, del giudice di legittimità e della Corte di giustizia delle Comunità europee si è rivelata indispensabile, poiché è emerso in questo settore un contrasto fra l'ordinamento interno, secondo il quale, ai sensi dell'aricolo 88 TULPS , è necessaria la licenza e i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi previsti, rispettivamente, agli articoli 43 e 49 del Trattato Ce. Alla luce dell'ampia discussione svolta è stata ritenuta opportuna l'elaborazione di una proposta normativa di modifica, in sede legislativa o regolamentare, della materia, al fine di armonizzare il TULPS con i principi comunitari. Si impone pertanto una riformulazione o comunque un’integrazione dell’articolo 88 del TULPS attualmente vigente, che tenga conto delle pronunzie interpretative della Corte di Giustizia Europea, fatte proprie dalla stessa Corte di Cassazione. Potrebbe all’uopo introdursi, dopo il primo, il secondo comma, che, riconosciuta alla società estere di capitale azionario anonimo, costituite legittimamente secondo le prescrizioni degli altri stati membri, la facoltà di organizzare e gestire le scommesse sul territorio italiano, subordini, tuttavia, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza pubblica, il rilascio della licenza di polizia di cui al comma primo ai necessari controlli sulla persona degli amministratori, nonché ad accurati controlli dei bilanci di esercizio e delle rendicontazione contabili delle società, accompagnati da apposite relazioni di certificazione redatte da primarie società di revisione contabile sui bilanci della società. Tanto, al fine di scoraggiare e prevenire pericoli di riciclaggio. Intuitivamente, poi, il venir meno delle condizioni che avevano consentito il rilascio della licenza comporterebbe la revoca della licenza stessa. La proposta di modifica normativa, che viene esplicitata nell’allegato 1 alla presente relazione (cfr. all. 1) appare opportuna, anche perché risulta evidente il contrasto stridente tra le esigenze di difesa dell'ordine pubblico (necessità dei controlli prodromici al rilascio delle concessioni), cui certamente non è estranea la tutela del risparmio delle famiglie italiane, ed il massiccio ricorso dello Stato al settore del gioco, attraverso il quale persegue l'obiettivo di incrementare il gettito fiscale. In questo nuovo contesto, al di là della previsione di una normativa rigorosa per gli sviluppi futuri del settore, sarà altresì necessario individuare gli strumenti idonei per riesaminare le concessioni e le licenze fino ad ora assegnate affinché si adeguino al nuovo quadro normativo. Si potrebbe anche valutare di introdurre forme di controllo telematico e rafforzare il quadro sanzionatorio con il ricorso alla revoca della concessione nei casi di infrazioni più gravi. 7. La materia nel suo complesso sarà oggetto di ulteriori approfondimenti da parte del Comitato. Sin d'ora appare, comunque, in tutta evidenza come il settore del “gioco” costituisca il punto di incontro di plurime, gravi distorsioni dell'assetto socio-economico quali, in particolare, l’esposizione dei redditi degli italiani a rischio di erosione; l’interesse del crimine organizzato; la vocazione “truffaldina” di taluni concessionari che operano, sovente, in regime di quasi monopolio; il germe di altri fenomeni criminali come usura, estorsione, riciclaggio; infine, la sottrazione di ingenti risorse destinate all’erario. Il paradosso più evidente si ravvisa nel fatto che lo Stato, per un verso, recuperi risorse finanziarie attraverso la diffusa "tassazione indiretta" dei redditi e, per altro verso, sia esso stesso sistematicamente “depredato” dalla contestuale esistenza di meccanismi truffaldini di gioco non censito. La diffusione estesa sul territorio delle più fantasiose forme di "tassazione indiretta” (derivanti dal cosiddetto "gratta e vinci", dal lotto e sue varianti, dalle slot machine, dalle sale bingo, dal gioco via “internet”, dal videopoker), in verità alimentano la "malattia del gioco", invece di curarla. Nei periodi di crisi economica si denota ancor più tale fenomeno degenerativo, in quanto, nella impossibilità di un aumento della tassazione, si accentua il ricorso ad incentivazioni della "malattia del gioco", un meccanismo che, quanto più cresce, tanto più è destinato a favorire forme occulte di prelievo dalle tasche dei cittadini, mascherando tale prelievo con l’ammiccante definizione di gioco, divertimento e intrattenimento. Si teme che l’attuale fase di difficoltà economica del Paese possa, per l’appunto, indirizzare la ricerca di risorse verso ulteriori forme di incentivazione dei meccanismi di gioco legale. Il VI Comitato ha ritenuto, pertanto, che sia necessario fermare questa deriva e segnalare con forza quanto possano risultare effimere tali siffatte “entrate” da "tassazione indiretta” e quanto, invece, siano progressivamente devastanti i danni ed i costi per i singoli e per la collettività. La Commissione parlamentare antimafia, facendo proprio il lavoro del Comitato, intende, con il documento in esame, manifestare profondo allarme per le ipotesi di incremento degli strumenti del gioco per le ragioni dianzi esposte. Allegato 1 Proposta di modifica normativa dell’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) con l’aggiunta dei seguenti nuovi commi 2, 3 e 41 2. La licenza può essere concessa altresì ai soggetti di cui al comma 1, che gestiscono, per conto di terzi, con qualunque mezzo, anche telematico, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. La disposizione si applica agli intermediari di società anonime ovvero con sede ubicata all’estero. 3. L'intermediario operante sul territorio nazionale produce all'organo di pubblica sicurezza la documentazione idonea, la cui individuazione è rimessa ad un regolamento interministeriale da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro della Giustizia. 4. La norma di cui al comma 2 si applica altresì alle società con sede all'estero operanti sul territorio italiano senza intermediari". ______________________ 1 Si riporta il testo del comma 1 vigente, cui non sono proposte modifiche: “1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.”
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