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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Di Raffaele Lauro (del 04/09/2009 @ 13:33:44, in Il commento politico, linkato 451 volte)
POLITICA: LAURO (PDL), ABOLIRE PRIVILEGI PER TUTTI GLI EX = STOP AI BENEFIT PER CHI HA RICOPERTO CARICHE ISTITUZIONALI O
ELETTIVE
Roma, 4 set. (Adnkronos) - Abolire tutti i benefici e i
privilegi per chiunque abbia ricoperto una carica pubblica. La
proposta arriva dal senatore del Pdl Raffaele Lauro che ha anche
presentato un apposito disegno di legge a palazzo Madama. Il
provvedimento riguarda tutti coloro che abbiano ricoperto una carica
pubblica, istituzionale od elettiva, e per tutti i livelli di governo,
centrale o periferico.
"Lo spirito con il quale i costituenti avevano inteso assicurare
agli organi costituzionali una piena ed intensa autonomia, sottraendo
alla fonte legislativa la competenza a disciplinare su materie
attinenti allo status e all'attivita' dei propri membri, si fondava
-afferma Lauro all'ADNKRONOS- sulla legittima e condivisibile esigenza
di garantire una tutela ampia a soggetti chiamati ad esercitare
funzioni di altissimo rilievo nella vita dello Stato. Lo spirito dei
costituenti, con il passare degli anni, e' stato sostanzialmente
tradito e, attraverso un processo di progressiva stratificazione degli
interna corporis acta, si sono venuti consolidando veri e propri
privilegi, non solo a vantaggio dei membri dei singoli organi
costituzionali, ma anche di coloro che ne avevano fatto parte in
precedenza".
Lauro non ha dubbi: "Si tratta di una prassi inconciliabile con
un regime autenticamente democratico, che trova il fondamento nel
principio di uguaglianza, calato nell'articolo 3 della Costituzione
Repubblicana. La tutela dell'onorabilita', della dignita' e della
trasparenza dell'operato degli organi costituzionali, nessuno escluso,
passa attraverso l'abolizione radicale di tutti questi privilegi. Cio'
vale, a maggior ragione, per il Parlamento, centro del sistema
istituzionale, e per gli ex membri delle due Camere". (segue)
POLITICA: LAURO (PDL), ABOLIRE PRIVILEGI PER TUTTI GLI EX (2) =
(Adnkronos) - Il parlamentare del Pdl sottolinea che "qualunque
ragionevole benefit, finalizzato al miglior esercizio del mandato, se
e' tollerabile per il parlamentare in carica, diventa del tutto
intollerabile dopo la cessazione del mandato stesso. In uno Stato
democratico, non e' ammissibile, e non solo in tempo di crisi
economica, che le persone o i soggetti che hanno ricoperto incarichi
istituzionali, anche rappresentativi e di natura elettiva, possano,
per anni, o in termini addirittura vitalizi, dopo la cessazione della
loro carica, godere di privilegi legati al loro precedente status,
come uffici, personale pubblico, auto, scorte, franchigie varie e
diverse sul trasporto o altri servizi".
Nel provvedimento presentato da Raffaele Lauro si prevede di
intervenire direttamente nei confronti di tutti quei soggetti, la cui
attivita' e le cui funzioni sono regolate con legge dello Stato. Si
prevede, al riguardo, che i titolari di qualsiasi carica di governo o
di qualsiasi incarico pubblico con responsabilita' di direzione e di
gestione, dal giorno successivo alla cessazione della carica o
dell'incarico, decadano automaticamente da ogni beneficio legato a
quella carica.
Sono inoltre previste, in caso di trasgressione, adeguate
sanzioni penali, nonche' l'obbligo della restituzione dei benefici e
dei vantaggi indebitamente fruiti e il risarcimento del danno alle
competenti amministrazioni. Al fine di assicurare che anche le Regioni
adottino una disciplina analoga, si stabilisce che le disposizioni del
disegno di legge siano da intendersi come principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica
Di Raffaele Lauro (del 06/09/2009 @ 12:10:06, in Il commento politico, linkato 453 volte)
Introduzione alla pubblicazione di Marco Mantegna su “La Parrocchia di Sant’Atanasio Vescovo”, in Priora di Sorrento, edita da Petagna (settembre 2009) -
La lettura d’ impeto e la rilettura attenta di questa significativa pubblicazione su “La Parrocchia di Sant’Atanasio Vescovo – Tra storia, immagini e documenti”, fortemente (e meritoriamente) voluta dal Parroco di Priora, don Francesco Saverio Casa, e scritta, con mano felice, in forma accessibile, senza rinunziare ad una impostazione scientifica e ad una solida documentazione, da Marco Mantegna, mi hanno confermato, come altre preziose e recenti pubblicazioni di storia locale, nell’antico convincimento che Sorrento e la Penisola Sorrentina, come molta parte della provincia italiana, sono uno scrigno inesauribile di memoria storica, religiosa e civile, fondamento dello spirito del nostro popolo.
Mi riferisco alla sostanza stessa della nostra Nazione, minacciata dai novelli saraceni, i nuovi nemici della globalizzazione e della virtualizzazione, nonché dalla infiltrazione di altre culture, anche religiose, nel nostro tessuto sociale. L’accoglienza del diverso, il rispetto per la dignità della persona umana e il dialogo con tutte le altre civiltà, senza mai precipitare nel razzismo o nello sciovinismo, devono presupporre il rafforzamento, non la rinunzia o l’appannamento delle nostre radici, pena il progressivo dissolvimento della nostra identità, individuale e nazionale.
Quest’opera, quindi, è un mattone, un piccolo antemurale, posto a difesa della nostra civiltà in pericolo, perché ci descrive il cammino bicentenario, non privo di difficoltà, di una comunità, una comunità del cuore, come, con amore di padre, la definisce don Francesco Saverio, saldamente ancorata, innanzi tutto, alla continuità della guida pastorale dei parroci, succedutisi nel tempo, fedeli, per dottrina, per tenacia e per resistenza, al Patrono, Sant’Atanasio Vescovo.
Se qualcuno, per assurdo ed ammesso che fosse possibile scindere ciò che è fuso insieme, volesse provare ad immaginare il borgo di Priora, senza la Chiesa (l’edificio, la facciata, il pavimento maiolicato, le campane, il busto ligneo del Santo Patrono, la statua dell’Addolorata, la nicchia della Vergine e Martire Agnese, gli altari, le lapidi, i quadri, i lampadari e, non ultimo, il restaurato organo del Settecento), senza i parroci del passato e di questo secolo (l’energico don Angelo Montorsi, il colto don Nicola Fiorentino, il marinaresco don Pasquale Ercolano e l’attivissimo don Giuseppe Fontanella), senza la Confraternita di Maria Santissima (celeste fratellanza, ricostituita a nuovo vigore) e senza le cappelle (Santa Maria del Toro alla Crocevia, Santa Maria della Purità a Li Simoni e l’Addolorata a Monte Sant’Antonio) e gli istituti religiosi (Suore Francescane Immacolatine), si troverebbe di fronte ad un agglomerato di case, senza anima, senza tradizione, senza il senso del vivere insieme, cioè senza vita comunitaria.
Questo libro ci consegna, pertanto, un esplicito messaggio etico, che lo rende, per tale ragione, non un insieme di fogli ben stampati, ricco di belle immagini, sacre e naturalistiche, da ammirare, da sfogliare e da riporre in libreria, quasi come un oggetto museale. Quanto la radiografia di una storia e di una cultura rurale, vivente e palpitante, che, per continuare a vivere e a palpitare di fede cristiana, di ricordi, di affetti, di passioni, di sentimenti, di lacrime, di dolore o di felicità, impone, ai membri della comunità di Priora ed ai sorrentini, una lettura meditata ed una partecipazione, vissuta con coerenza, senza egoismi e senza sopraffazioni. Allora i riti, le processioni, le sagre, a partire da quella dell’uva, pervenuta al trentennale, non saranno manifestazioni esteriori, ancorché belle, ma il corollario autentico di una fede religiosa integralmente vissuta.
Lo spazio a disposizione non mi consente di andare oltre. Se la cortesia del Parroco mi concederà, in futuro, di partecipare alla presentazione pubblica di questo lavoro, non mancherò di entrare nei dettagli, non rinunziando a testimoniare anche l’onda delle emozioni, che si è generata nella mia mente e nel mio cuore, nell’incontro con le immagini dei "miei" arcivescovi (Carlo Serena, Raffaele Pellecchia ed Antonio Zama), e di alcuni sacerdoti, che hanno segnato la mia formazione ed insieme il mio sofferto cammino di fede.
Raffaele Lauro, senatore
Di Raffaele Lauro (del 06/09/2009 @ 18:08:09, in L'agenda, linkato 423 volte)
Il Sen. Raffaele Lauro sarà in Penisola Sorrentina il 18, 19, 20 e 21 settembre 2009 per una serie di consultazioni, finalizzate alla campagna elettorale per le prossime elezioni regionali del 21 marzo 2010.
Di Raffaele Lauro (del 10/09/2009 @ 00:46:25, in L'agenda, linkato 447 volte)
Il Sen. Raffaele Lauro, su invito del Parroco don Francesco Saverio Casa, concluderà, nella Chiesa di Priora (Sorrento), domenica 11 ottobre 2009, alle ore 19.30, la presentazione pubblica del libro di Marco Mantegna, dal titolo "La Parrocchia di Sant'Anastasio Vescovo - Tra storia, immagini e documenti", edito da Petagna, con un intervento sul tema: "Tuteliamo la nostra identità, individuale e nazionale."
Di Raffaele Lauro (del 14/09/2009 @ 21:49:00, in Il commento politico , linkato 424 volte)
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XVI LEGISLATURA ———–
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore LAURO
———–
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza, nonché nuove norme in materia di cognome dei figli e di anagrafe
Onorevoli Colleghi. - La società contemporanea è chiamata ad affrontare problemi di natura epocale, legati ai fenomeni migratori, che hanno assunto proporzioni vastissime, con ricadute politiche e sociali, assai rilevanti, e che, se non governati, con realismo, con fermezza e con lungimiranza, in un’ottica di collaborazione con l’ Unione Europea e di idonee intese, operative e gestionali, bilaterali e multilaterali, con i paesi di origine o di transito dei flussi, potrebbero, con il trascorrere del tempo, appannare la nostra identità nazionale e le culture, locali e territoriali, di cui il nostro Paese è ricco.
Questi complessi fenomeni, quindi, necessitano di adeguate regolamentazioni,che tengano conto anche della tipologia dei flussi migratori: da una parte, occorre contrastare efficacemente l'immigrazione illegale, di qualsivoglia origine, salvaguardando soltanto il diritto di asilo, e, dall'altra parte, disciplinare, in modo rigoroso, i criteri e le modalità, anche di natura organizzativa e logistica, per assicurare ai lavoratori immigrati, entrati regolarmente sul territorio nazionale, un ordinato, effettivo e non traumatico inserimento nelle strutture produttive e sociali del Paesi di arrivo.
Accanto e contemporaneamente alla regolamentazione del fenomeno migratorio, gli Stati devono preoccuparsi di assecondare e di guidare il processo di integrazione degli stranieri. Occorre favorire i processi di comunicazione per evitare che si creino “nicchie”, “isole” o “ghetti”, urbani o suburbani, di comunità autoctone autoreferenziali, spesso fondamentaliste sul piano religioso, incapaci di dialogare con l'esterno. Ciò, infatti, rischia di provocare diffidenza reciproca tra le diverse componenti, alimentando fenomeni di razzismo e di sciovinismo, che spesso sfociano in episodi di violenza e preludono alla disintegrazione conflittuale della società.
Le autorità nazionali e periferiche di governo sono chiamate, quindi, a predisporre opportune politiche di integrazione ed attuare strumenti adeguati per aiutare gli stranieri a conoscere la lingua del paese ospitante, la sua cultura, le tradizioni, nazionali e locali, dei territori, nei quali vengono ad abitare, a lavorare e a vivere, spesso con i propri nuclei familiari. Nello stesso tempo si impone un'educazione alla legalità, assicurata dall'apprendimento delle regole fondamentali di convivenza e dalla conoscenza delle istituzioni dello Stato ospitante.
La concessione della cittadinanza dovrà essere, quindi, l'esito di questo processo di integrazione, che implica la volontà di appartenenza del soggetto richiedente, e non una graziosa concessione, ammantata di falso progressismo, che prescinda del tutto da quella volontà. Lo straniero che chiede la cittadinanza italiana, dopo un congruo periodo di permanenza nel territorio nazionale, deve poter manifestare un desiderio consapevole e maturo di entrare pleno iure nella comunità dei cittadini dello Stato che lo ospita, dimostrando di aver acquisito gli strumenti fondamentali per poter esercitare pienamente i diritti, che derivano dalla concessione della cittadinanza, di possedere le sufficienti competenze linguistiche per comunicare, come pure di aver assimilato gli elementi essenziali della cultura, delle tradizioni, della storia nazionale e locale.
A tal fine, questo disegno di legge intende affrontare alcune delle più rilevanti questioni in materia, in particolare quelle attinenti ai criteri e alle modalità di acquisizione della cittadinanza italiana, da parte di stranieri o apolidi.
La cittadinanza rappresenta il rapporto fondamentale esistente tra l'individuo e l'ordinamento giuridico, nel quale egli vive, e bisogna trovare un punto di equilibrio tra opposte e spesso confliggenti esigenze: da una parte, è necessario assicurare regole certe e rigorose, perché la cittadinanza non sia un mero riconoscimento amministrativo, affidato ad organi burocratici, ma sia il punto di arrivo di un processo di integrazione adeguato e puntualmente verificato dalle autorità nazionali; dall'altra, non può essere ostacolata la legittima aspettativa di quanti, da ogni parte del mondo, giunti in Italia per lavorare, al termine di un congruo periodo di permanenza nel nostro territorio, aspirano veramente a diventare cittadini italiani.
Gli ordinamenti contemporanei più vicini alla nostra tradizione giuridica hanno introdotto, già da alcuni anni, normative molto dettagliate in materia di cittadinanza, allo scopo di governare il fenomeno dell'immigrazione, favorendo l'immigrazione legale e attivando processi virtuosi di integrazione linguistica, sociale e culturale.
In Francia la naturalizzazione, per decisione dell'autorità pubblica, richiede, come presupposto indispensabile, la conoscenza sufficiente della lingua francese. È stata anche istituita una cerimonia di accoglienza nella cittadinanza francese.
In Germania, oltre alla dimostrazione di una sufficiente conoscenza della lingua tedesca, è richiesta la conoscenza dell'ordinamento sociale e giuridico, nonché delle condizioni di vita, a cui il candidato alla naturalizzazione deve conformarsi.
In Spagna, oltre ai requisiti generali, è previsto anche il rilascio di un attestato di buona condotta civica e di sufficiente grado di integrazione nella società spagnola.
Appare di tutta evidenza, dunque, la determinazione degli ordinamenti contemporanei, a democrazia avanzata, a valersi di ulteriori e più articolati criteri, in grado di arricchire il concetto di cittadinanza, con contenuti linguistici, sociali e culturali.
All'articolo 1 si prevede, in coerenza con tale impostazione, che il periodo di residenza legale sul territorio della Repubblica sia di dodici anni e non più di dieci, come è attualmente. Il periodo di tempo necessario per la concessione della cittadinanza italiana, però, viene qualificato e arricchito di contenuti educativi, che sostanziano la cittadinanza di valori sociali e culturali.
E' previsto, infatti, che, al termine dell’ottavo anno, lo straniero riceva un certificato che gli attribuisce il fondamentale diritto civico del voto, limitato alle elezioni amministrative degli Enti Locali (Provincia, Comune) La concessione del certificato è subordinata ad una puntuale verifica della conoscenza della lingua e delle istituzioni della Repubblica, nonché della cultura nazionale e locale, nonché delle tradizioni storiche, religiose, sociali del territorio, nel quale lo straniero aspirante alla cittadinanza si è inserito.
L'autorità competente all'adempimento di tale funzione di filtro è l'Arma dei Carabinieri che, per l'autorevolezza ed il prestigio di cui universalmente gode, appare il soggetto istituzionale più indicato a svolgere, con rigore ed imparzialità, tale delicatissimo compito di verifica. Inoltre l'Arma, oltre ad avere una fortissima vocazione ad incarnare visibilmente il valore della nazione italiana, per le sue caratteristiche organizzative è anche in grado di assicurare omogeneità di valutazione su tutto il territorio nazionale, evitando che si producano degenerazioni clientelari e corruttive.
L’accesso alla verifica è subordinato, peraltro, al pagamento di una tassa, mentre nulla sarà dovuto per il rilascio del certificato di idoneità o, in un primo caso negativo, per successive prove, da tenere con un adeguato intervello di tempo (almeno un anno).
Decorsi quattro anni dalla consegna del certificato, senza ulteriori formalità, se non quelle previste dalla legge vigente, allo straniero è concessa la cittadinanza italiana, qualora non sia stato sottoposto a procedimento penale. L'eventuale sottoposizione a procedimento penale, infatti, rappresenta un indizio particolarmente grave, da cui si evince che lo straniero non ha compiuto adeguatamente il percorso di integrazione e non ha introiettato, in modo pieno, quella cultura della legalità, propedeutica all’ottenimento della cittadinanza.
Al fine di evitare una impropria utilizzazione dell'istituto del matrimonio, peraltro ormai diffusa, allo scopo di ottenere rapidamente la cittadinanza italiana, si è inteso intervenire sull'articolo 5 della legge n. 91 del 1992, abrogando l'acquisto della cittadinanza iure connubii. Al coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, infatti, è rilasciato, esclusivamente, un certificato di residenza, previa verifica della reale convivenza.
Con il medesimo disegno di legge si vuole trovare, inoltre, una soluzione equilibrata alla questione dell’attribuzione del cognome ai figli, cercando di assicurare, da una parte, il diritto della madre di vedere il proprio cognome aggiunto a quello paterno e, dall'altra, di evitare il rischio di confusione nella trasmissione del cognome, di generazione in generazione, con conseguenze negative per la tenuta dei registri anagrafici e per una chiara individuazione delle stirpi.
È consentito, quindi, ai genitori, di comune intesa, attribuire al figlio, oltre al cognome del padre, anche quello della madre. Se uno o entrambi i genitori hanno un doppio cognome, se ne considera soltanto il primo. Nel caso in cui uno dei due coniugi sia straniero o apolide, è sempre obbligatorio trasmettere al figlio il cognome del genitore italiano.
L'ultimo intervento legislativo contenuto nel disegno di legge riguarda la registrazione anagrafica del luogo di nascita dei bambini. E' ormai da anni diffuso il fenomeno della fruizione dei servizi sanitari di assistenza al parto presso strutture sanitarie pubbliche o case di cura private, che, però, sono spesso situate in comuni diversi, benché limitrofi, a quelli di residenza dei genitori. Ciò determina, nei comuni sprovvisti di tali strutture, una vera e propria sparizione delle nuove nascite. Si determina così un progressivo impoverimento della memoria storica e locale di comunità, che pure si caratterizzano per una forte tradizione culturale.
Con tale proposta, quindi, si intende garantire ai genitori la possibilità di indicare, di comune intesa, all'atto della dichiarazione di nascita, il luogo elettivo di residenza dei genitori, in alternativa a quello in cui è avvenuta effettivamente la nascita.
Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - Al coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano è rilasciato un certificato di residenza, qualora sia dimostrata la reale convivenza. Il coniuge straniero o apolide può beneficiare della reversibilità pensionistica solo al momento della concessione della cittadinanza secondo il procedimento ordinario, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f) della presente legge.».
2. All'articolo 9, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dodici anni nel territorio della Repubblica. In tali ipotesi, dopo otto anni di residenza legale nel territorio dello Stato, lo straniero riceve dal Comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente, previa verifica della conoscenza della lingua italiana, delle istituzioni della Repubblica, delle tradizioni storiche, culturali e religiose della nazione, un certificato che lo legittima a esercitare il diritto di voto esclusivamente in occasione delle elezioni amministrative deli Enti Locali (Provincia, Comune). L’accesso alla verifica, effettuata dall’Arma, è subordinato al pagamento di una tassa dell'ammontare di 100 euro. In caso di esito negativo, nulla sarà dovuto per gli ulteriori accessi. Decorsi ulteriori quattro anni dalla concessione del certificato, allo straniero è concessa la cittadinanza, qualora non sia stato sottoposto a procedimento penale. In tal caso, il termine per la concessione della cittadinanza è sospeso fino alla sentenza di assoluzione di primo grado. In caso di condanna, passata in giudicato, lo straniero decade da tutti i diritti temporaneamente maturati».
Art. 2.
(Modifiche al Codice civile)
1. Dopo l'articolo 143-bis del Codice civile aggiungere il seguente:
«Art. 143-bis.1 - I genitori possono, di comune intesa, attribuire al figlio, oltre al cognome del padre, anche quello della madre.
Se uno o entrambi i genitori hanno un doppio cognome, se ne considera soltanto il primo.
Nel caso in cui uno dei due coniugi sia straniero o apolide, è obbligatorio trasmettere al figlio il cognome del genitore italiano.»
Art. 3.
(Norme in materia di anagrafe)
1. È attribuita congiuntamente ai genitori la facoltà di indicare, nella dichiarazione di nascita da rendere ai soggetti competenti per legge, il luogo elettivo di nascita del bambino, in alternativa al luogo effettivo dove la nascita è avvenuta.
Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel comune italiano di residenza di entrambi i genitori. Qualora i genitori risiedano in comuni diversi, il luogo elettivo di nascita è stabilito di comune accordo.
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