Home Articoli L'attività parlamentare

\\ Home Page : Storico per mese (inverti l'ordine)
Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
 
 
ADN0791 3 POL 0 RTD POL NAZ IMMIGRATI: LAURO (PDL), CITTADINANZA ITALIANA SIA ESITO DI INTEGRAZIONE NON CONCESSIONE = Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Dopo il disegno di legge, proposto nel mese di agosto, per l'abolizione di tutti i privilegi per i politici, due nuovi disegni di legge, uno di modifica costituzionale dell'art. 12 della Costituzione, e l'altro sull'acquisto della cittadinanza da parte degli immigrati stranieri, presentati al Senato da Raffaele Lauro del Pdl irrompono nel gia' teso dibattito all'interno della maggioranza di governo e sembrano destinati a fare rumore: la costituzionalizzazione dell'Inno di Mameli, l'acquisto della cittadinanza dopo dodici anni, il diritto di voto amministrativo dopo otto anni, la verifica della idoneita' affidata all'Arma dei Carabinieri, l'abolizione del diritto alla cittadinanza tramite matrimonio, la facolta' dei genitori di scegliere il doppio cognome e il luogo di nascita elettivo. L'ADNKRONOS ha intervistato, in esclusiva, il parlamentare campano sulle ragioni della proposta sulla cittadinanza italiana. ''La societa' contemporanea e' chiamata ad affrontare problemi di natura epocale, legati ai fenomeni migratori'' che ''necessitano di adeguate regolamentazioni, che tengano conto anche della tipologia dei flussi migratori: da una parte, occorre contrastare efficacemente l'immigrazione illegale, di qualsivoglia origine, salvaguardando soltanto il diritto di asilo, e, dall'altra parte, disciplinare, in modo rigoroso, i criteri e le modalita', anche di natura organizzativa e logistica, per assicurare ai lavoratori immigrati, entrati regolarmente sul territorio nazionale, un ordinato, effettivo e non traumatico inserimento nelle strutture produttive e sociali del Paesi di arrivo''. ''Le autorita' nazionali e periferiche di governo sono chiamate a predisporre opportune politiche di integrazione ed attuare strumenti adeguati per aiutare gli stranieri a conoscere la lingua del paese ospitante, la sua cultura, le tradizioni, nazionali e locali, dei territori, nei quali vengono ad abitare, a lavorare e a vivere, spesso con i propri nuclei familiari. Nello stesso tempo si impone un'educazione alla legalita', assicurata dall'apprendimento delle regole fondamentali di convivenza e dalla conoscenza delle istituzioni dello Stato ospitante''. (segue) (Pol/Pn/Adnkronos) 14-SET-09 17:05 ADN0802 3 POL 0 RTD POL NAZ IMMIGRATI: LAURO (PDL), CITTADINANZA ITALIANA SIA ESITO DI INTEGRAZIONE NON CONCESSIONE (2) = (Adnkronos) - Secondo Lauro, ''la concessione della cittadinanza dovra' essere l'esito di un processo di integrazione, che implica la volonta' di appartenenza del soggetto richiedente, e non una graziosa concessione, ammantata di falso progressismo, che prescinda del tutto da quella volonta'. Lo straniero che chiede la cittadinanza italiana, dopo un congruo periodo di permanenza nel territorio nazionale, deve poter manifestare un desiderio consapevole e maturo di entrare pleno iure nella comunita' dei cittadini dello Stato che lo ospita, dimostrando di aver acquisito gli strumenti fondamentali per poter esercitare pienamente i diritti, che derivano dalla concessione della cittadinanza, di possedere le sufficienti competenze linguistiche per comunicare, come pure di aver assimilato gli elementi essenziali della cultura, delle tradizioni, della storia nazionale e locale''. Questo provvedimento tiene conto delle altre legislazioni nazionali europee? '' Gli ordinamenti contemporanei piu' vicini alla nostra tradizione giuridica hanno introdotto, gia' da alcuni anni, normative molto dettagliate in materia di cittadinanza, allo scopo di governare il fenomeno dell'immigrazione, favorendo l'immigrazione legale e attivando processi virtuosi di integrazione linguistica, sociale e culturale''. In concreto, quali sono i cambiamenti rispetto alla legislazione vigente? '' In coerenza con tale impostazione, il periodo di residenza legale sul territorio della Repubblica dovra' essere di dodici anni e non piu' di dieci, come e' attualmente. Il periodo di tempo necessario per la concessione della cittadinanza italiana, pero', viene qualificato e arricchito di contenuti educativi, che sostanziano la cittadinanza di valori sociali e culturali. E' previsto, infatti, che, al termine dell'ottavo anno, lo straniero riceva un certificato che gli attribuisce il fondamentale diritto civico del voto, limitato alle elezioni amministrative degli Enti Locali (Provincia, Comune). La concessione del certificato e' subordinata ad una puntuale verifica della conoscenza della lingua e delle istituzioni della Repubblica, nonche' della cultura nazionale e locale, nonche' delle tradizioni storiche, religiose, sociali del territorio, nel quale lo straniero aspirante alla cittadinanza si e' inserito. (segue) (Pol/Pn/Adnkronos) 14-SET-09 17:10 ADN0809 3 POL 0 RTD POL NAZ IMMIGRATI: LAURO (PDL), CITTADINANZA ITALIANA SIA ESITO DI INTEGRAZIONE NON CONCESSIONE (3) = (Adnkronos) - L'autorita' competente all'adempimento di tale funzione di filtro e' l'Arma dei Carabinieri che, per l'autorevolezza ed il prestigio di cui universalmente gode, appare il soggetto istituzionale piu' indicato a svolgere, con rigore ed imparzialita', tale delicatissimo compito di verifica. Inoltre l'Arma, oltre ad avere una fortissima vocazione ad incarnare visibilmente il valore della nazione italiana, per le sue caratteristiche organizzative e' anche in grado di assicurare omogeneita' di valutazione su tutto il territorio nazionale, evitando che si producano degenerazioni clientelari e corruttive. Lo straniero richiedente dovra' pagare qualcosa e cosa accadra' successivamente? ''L'accesso alla verifica e' subordinato al pagamento di una tassa, mentre nulla sara' dovuto per il rilascio del certificato di idoneita' o, in un primo caso negativo, per successive prove, da tenere con un adeguato intervello di tempo (almeno un anno). Decorsi quattro anni dalla consegna del certificato, senza ulteriori formalita', se non quelle previste dalla legge vigente, allo straniero e' concessa la cittadinanza italiana, qualora non sia stato sottoposto a procedimento penale. L'eventuale sottoposizione a procedimento penale, infatti, rappresenta un indizio particolarmente grave, da cui si evince che lo straniero non ha compiuto adeguatamente il percorso di integrazione e non ha introiettato, in modo pieno, quella cultura della legalita', propedeutica all'ottenimento della cittadinanza''. (segue) (Pol/Pn/Adnkronos) 14-SET-09 17:12 ADN0818 3 POL 0 RTD POL NAZ IMMIGRATI: LAURO (PDL), CITTADINANZA ITALIANA SIA ESITO DI INTEGRAZIONE NON CONCESSIONE (4) = (Adnkronos) - Perche' chiede di abolire lo ius connubii? ''Al fine di evitare una impropria utilizzazione dell'istituto del matrimonio, peraltro ormai diffusa, allo scopo di ottenere rapidamente la cittadinanza italiana, chiedo di intervenire sull'articolo 5 della legge n. 91 del 1992, abrogando l'acquisto della cittadinanza iure connubii. Al coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, infatti, e' rilasciato, esclusivamente, un certificato di residenza, previa verifica della reale convivenza''. E sul doppio cognome? ''E' consentito ai genitori, di comune intesa, la facolta' di attribuire al figlio, oltre al cognome del padre, anche quello della madre. Se uno o entrambi i genitori hanno un doppio cognome, se ne considera soltanto il primo. Nel caso in cui uno dei due coniugi sia straniero o apolide, e' sempre obbligatorio trasmettere al figlio il cognome del genitore italiano''. Perche' un luogo di nascita elettivo? ''Si intende garantire ai genitori la possibilita' di indicare, di comune intesa, all'atto della dichiarazione di nascita, il luogo elettivo di residenza dei genitori, in alternativa a quello in cui e' avvenuta effettivamente la nascita''. (Pol/Pn/Adnkronos) 14-SET-09 17:15
Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
SENATO DELLA REPUBBLICA ———– XVI LEGISLATURA ———– DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa del senatore LAURO ———– Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza, nonché nuove norme in materia di cognome dei figli e di anagrafe Onorevoli Colleghi. - La società contemporanea è chiamata ad affrontare problemi di natura epocale, legati ai fenomeni migratori, che hanno assunto proporzioni vastissime, con ricadute politiche e sociali, assai rilevanti, e che, se non governati, con realismo, con fermezza e con lungimiranza, in un’ottica di collaborazione con l’ Unione Europea e di idonee intese, operative e gestionali, bilaterali e multilaterali, con i paesi di origine o di transito dei flussi, potrebbero, con il trascorrere del tempo, appannare la nostra identità nazionale e le culture, locali e territoriali, di cui il nostro Paese è ricco. Questi complessi fenomeni, quindi, necessitano di adeguate regolamentazioni,che tengano conto anche della tipologia dei flussi migratori: da una parte, occorre contrastare efficacemente l'immigrazione illegale, di qualsivoglia origine, salvaguardando soltanto il diritto di asilo, e, dall'altra parte, disciplinare, in modo rigoroso, i criteri e le modalità, anche di natura organizzativa e logistica, per assicurare ai lavoratori immigrati, entrati regolarmente sul territorio nazionale, un ordinato, effettivo e non traumatico inserimento nelle strutture produttive e sociali del Paesi di arrivo. Accanto e contemporaneamente alla regolamentazione del fenomeno migratorio, gli Stati devono preoccuparsi di assecondare e di guidare il processo di integrazione degli stranieri. Occorre favorire i processi di comunicazione per evitare che si creino “nicchie”, “isole” o “ghetti”, urbani o suburbani, di comunità autoctone autoreferenziali, spesso fondamentaliste sul piano religioso, incapaci di dialogare con l'esterno. Ciò, infatti, rischia di provocare diffidenza reciproca tra le diverse componenti, alimentando fenomeni di razzismo e di sciovinismo, che spesso sfociano in episodi di violenza e preludono alla disintegrazione conflittuale della società. Le autorità nazionali e periferiche di governo sono chiamate, quindi, a predisporre opportune politiche di integrazione ed attuare strumenti adeguati per aiutare gli stranieri a conoscere la lingua del paese ospitante, la sua cultura, le tradizioni, nazionali e locali, dei territori, nei quali vengono ad abitare, a lavorare e a vivere, spesso con i propri nuclei familiari. Nello stesso tempo si impone un'educazione alla legalità, assicurata dall'apprendimento delle regole fondamentali di convivenza e dalla conoscenza delle istituzioni dello Stato ospitante. La concessione della cittadinanza dovrà essere, quindi, l'esito di questo processo di integrazione, che implica la volontà di appartenenza del soggetto richiedente, e non una graziosa concessione, ammantata di falso progressismo, che prescinda del tutto da quella volontà. Lo straniero che chiede la cittadinanza italiana, dopo un congruo periodo di permanenza nel territorio nazionale, deve poter manifestare un desiderio consapevole e maturo di entrare pleno iure nella comunità dei cittadini dello Stato che lo ospita, dimostrando di aver acquisito gli strumenti fondamentali per poter esercitare pienamente i diritti, che derivano dalla concessione della cittadinanza, di possedere le sufficienti competenze linguistiche per comunicare, come pure di aver assimilato gli elementi essenziali della cultura, delle tradizioni, della storia nazionale e locale. A tal fine, questo disegno di legge intende affrontare alcune delle più rilevanti questioni in materia, in particolare quelle attinenti ai criteri e alle modalità di acquisizione della cittadinanza italiana, da parte di stranieri o apolidi. La cittadinanza rappresenta il rapporto fondamentale esistente tra l'individuo e l'ordinamento giuridico, nel quale egli vive, e bisogna trovare un punto di equilibrio tra opposte e spesso confliggenti esigenze: da una parte, è necessario assicurare regole certe e rigorose, perché la cittadinanza non sia un mero riconoscimento amministrativo, affidato ad organi burocratici, ma sia il punto di arrivo di un processo di integrazione adeguato e puntualmente verificato dalle autorità nazionali; dall'altra, non può essere ostacolata la legittima aspettativa di quanti, da ogni parte del mondo, giunti in Italia per lavorare, al termine di un congruo periodo di permanenza nel nostro territorio, aspirano veramente a diventare cittadini italiani. Gli ordinamenti contemporanei più vicini alla nostra tradizione giuridica hanno introdotto, già da alcuni anni, normative molto dettagliate in materia di cittadinanza, allo scopo di governare il fenomeno dell'immigrazione, favorendo l'immigrazione legale e attivando processi virtuosi di integrazione linguistica, sociale e culturale. In Francia la naturalizzazione, per decisione dell'autorità pubblica, richiede, come presupposto indispensabile, la conoscenza sufficiente della lingua francese. È stata anche istituita una cerimonia di accoglienza nella cittadinanza francese. In Germania, oltre alla dimostrazione di una sufficiente conoscenza della lingua tedesca, è richiesta la conoscenza dell'ordinamento sociale e giuridico, nonché delle condizioni di vita, a cui il candidato alla naturalizzazione deve conformarsi. In Spagna, oltre ai requisiti generali, è previsto anche il rilascio di un attestato di buona condotta civica e di sufficiente grado di integrazione nella società spagnola. Appare di tutta evidenza, dunque, la determinazione degli ordinamenti contemporanei, a democrazia avanzata, a valersi di ulteriori e più articolati criteri, in grado di arricchire il concetto di cittadinanza, con contenuti linguistici, sociali e culturali. All'articolo 1 si prevede, in coerenza con tale impostazione, che il periodo di residenza legale sul territorio della Repubblica sia di dodici anni e non più di dieci, come è attualmente. Il periodo di tempo necessario per la concessione della cittadinanza italiana, però, viene qualificato e arricchito di contenuti educativi, che sostanziano la cittadinanza di valori sociali e culturali. E' previsto, infatti, che, al termine dell’ottavo anno, lo straniero riceva un certificato che gli attribuisce il fondamentale diritto civico del voto, limitato alle elezioni amministrative degli Enti Locali (Provincia, Comune) La concessione del certificato è subordinata ad una puntuale verifica della conoscenza della lingua e delle istituzioni della Repubblica, nonché della cultura nazionale e locale, nonché delle tradizioni storiche, religiose, sociali del territorio, nel quale lo straniero aspirante alla cittadinanza si è inserito. L'autorità competente all'adempimento di tale funzione di filtro è l'Arma dei Carabinieri che, per l'autorevolezza ed il prestigio di cui universalmente gode, appare il soggetto istituzionale più indicato a svolgere, con rigore ed imparzialità, tale delicatissimo compito di verifica. Inoltre l'Arma, oltre ad avere una fortissima vocazione ad incarnare visibilmente il valore della nazione italiana, per le sue caratteristiche organizzative è anche in grado di assicurare omogeneità di valutazione su tutto il territorio nazionale, evitando che si producano degenerazioni clientelari e corruttive. L’accesso alla verifica è subordinato, peraltro, al pagamento di una tassa, mentre nulla sarà dovuto per il rilascio del certificato di idoneità o, in un primo caso negativo, per successive prove, da tenere con un adeguato intervello di tempo (almeno un anno). Decorsi quattro anni dalla consegna del certificato, senza ulteriori formalità, se non quelle previste dalla legge vigente, allo straniero è concessa la cittadinanza italiana, qualora non sia stato sottoposto a procedimento penale. L'eventuale sottoposizione a procedimento penale, infatti, rappresenta un indizio particolarmente grave, da cui si evince che lo straniero non ha compiuto adeguatamente il percorso di integrazione e non ha introiettato, in modo pieno, quella cultura della legalità, propedeutica all’ottenimento della cittadinanza. Al fine di evitare una impropria utilizzazione dell'istituto del matrimonio, peraltro ormai diffusa, allo scopo di ottenere rapidamente la cittadinanza italiana, si è inteso intervenire sull'articolo 5 della legge n. 91 del 1992, abrogando l'acquisto della cittadinanza iure connubii. Al coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, infatti, è rilasciato, esclusivamente, un certificato di residenza, previa verifica della reale convivenza. Con il medesimo disegno di legge si vuole trovare, inoltre, una soluzione equilibrata alla questione dell’attribuzione del cognome ai figli, cercando di assicurare, da una parte, il diritto della madre di vedere il proprio cognome aggiunto a quello paterno e, dall'altra, di evitare il rischio di confusione nella trasmissione del cognome, di generazione in generazione, con conseguenze negative per la tenuta dei registri anagrafici e per una chiara individuazione delle stirpi. È consentito, quindi, ai genitori, di comune intesa, attribuire al figlio, oltre al cognome del padre, anche quello della madre. Se uno o entrambi i genitori hanno un doppio cognome, se ne considera soltanto il primo. Nel caso in cui uno dei due coniugi sia straniero o apolide, è sempre obbligatorio trasmettere al figlio il cognome del genitore italiano. L'ultimo intervento legislativo contenuto nel disegno di legge riguarda la registrazione anagrafica del luogo di nascita dei bambini. E' ormai da anni diffuso il fenomeno della fruizione dei servizi sanitari di assistenza al parto presso strutture sanitarie pubbliche o case di cura private, che, però, sono spesso situate in comuni diversi, benché limitrofi, a quelli di residenza dei genitori. Ciò determina, nei comuni sprovvisti di tali strutture, una vera e propria sparizione delle nuove nascite. Si determina così un progressivo impoverimento della memoria storica e locale di comunità, che pure si caratterizzano per una forte tradizione culturale. Con tale proposta, quindi, si intende garantire ai genitori la possibilità di indicare, di comune intesa, all'atto della dichiarazione di nascita, il luogo elettivo di residenza dei genitori, in alternativa a quello in cui è avvenuta effettivamente la nascita. Art. 1. (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91) 1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Art. 5. - Al coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano è rilasciato un certificato di residenza, qualora sia dimostrata la reale convivenza. Il coniuge straniero o apolide può beneficiare della reversibilità pensionistica solo al momento della concessione della cittadinanza secondo il procedimento ordinario, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f) della presente legge.». 2. All'articolo 9, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dodici anni nel territorio della Repubblica. In tali ipotesi, dopo otto anni di residenza legale nel territorio dello Stato, lo straniero riceve dal Comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente, previa verifica della conoscenza della lingua italiana, delle istituzioni della Repubblica, delle tradizioni storiche, culturali e religiose della nazione, un certificato che lo legittima a esercitare il diritto di voto esclusivamente in occasione delle elezioni amministrative deli Enti Locali (Provincia, Comune). L’accesso alla verifica, effettuata dall’Arma, è subordinato al pagamento di una tassa dell'ammontare di 100 euro. In caso di esito negativo, nulla sarà dovuto per gli ulteriori accessi. Decorsi ulteriori quattro anni dalla concessione del certificato, allo straniero è concessa la cittadinanza, qualora non sia stato sottoposto a procedimento penale. In tal caso, il termine per la concessione della cittadinanza è sospeso fino alla sentenza di assoluzione di primo grado. In caso di condanna, passata in giudicato, lo straniero decade da tutti i diritti temporaneamente maturati». Art. 2. (Modifiche al Codice civile) 1. Dopo l'articolo 143-bis del Codice civile aggiungere il seguente: «Art. 143-bis.1 - I genitori possono, di comune intesa, attribuire al figlio, oltre al cognome del padre, anche quello della madre. Se uno o entrambi i genitori hanno un doppio cognome, se ne considera soltanto il primo. Nel caso in cui uno dei due coniugi sia straniero o apolide, è obbligatorio trasmettere al figlio il cognome del genitore italiano.» Art. 3. (Norme in materia di anagrafe) 1. È attribuita congiuntamente ai genitori la facoltà di indicare, nella dichiarazione di nascita da rendere ai soggetti competenti per legge, il luogo elettivo di nascita del bambino, in alternativa al luogo effettivo dove la nascita è avvenuta. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel comune italiano di residenza di entrambi i genitori. Qualora i genitori risiedano in comuni diversi, il luogo elettivo di nascita è stabilito di comune accordo.
Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Raffaele Lauro (del 10/09/2009 @ 00:46:25, in L'agenda, linkato 447 volte)
Il Sen. Raffaele Lauro, su invito del Parroco don Francesco Saverio Casa, concluderà, nella Chiesa di Priora (Sorrento), domenica 11 ottobre 2009, alle ore 19.30, la presentazione pubblica del libro di Marco Mantegna, dal titolo "La Parrocchia di Sant'Anastasio Vescovo - Tra storia, immagini e documenti", edito da Petagna, con un intervento sul tema: "Tuteliamo la nostra identità, individuale e nazionale."
Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Raffaele Lauro (del 06/09/2009 @ 18:08:09, in L'agenda, linkato 423 volte)
Il Sen. Raffaele Lauro sarà in Penisola Sorrentina il 18, 19, 20 e 21 settembre 2009 per una serie di consultazioni, finalizzate alla campagna elettorale per le prossime elezioni regionali del 21 marzo 2010.
Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Introduzione alla pubblicazione di Marco Mantegna su “La Parrocchia di Sant’Atanasio Vescovo”, in Priora di Sorrento, edita da Petagna (settembre 2009) - La lettura d’ impeto e la rilettura attenta di questa significativa pubblicazione su “La Parrocchia di Sant’Atanasio Vescovo – Tra storia, immagini e documenti”, fortemente (e meritoriamente) voluta dal Parroco di Priora, don Francesco Saverio Casa, e scritta, con mano felice, in forma accessibile, senza rinunziare ad una impostazione scientifica e ad una solida documentazione, da Marco Mantegna, mi hanno confermato, come altre preziose e recenti pubblicazioni di storia locale, nell’antico convincimento che Sorrento e la Penisola Sorrentina, come molta parte della provincia italiana, sono uno scrigno inesauribile di memoria storica, religiosa e civile, fondamento dello spirito del nostro popolo. Mi riferisco alla sostanza stessa della nostra Nazione, minacciata dai novelli saraceni, i nuovi nemici della globalizzazione e della virtualizzazione, nonché dalla infiltrazione di altre culture, anche religiose, nel nostro tessuto sociale. L’accoglienza del diverso, il rispetto per la dignità della persona umana e il dialogo con tutte le altre civiltà, senza mai precipitare nel razzismo o nello sciovinismo, devono presupporre il rafforzamento, non la rinunzia o l’appannamento delle nostre radici, pena il progressivo dissolvimento della nostra identità, individuale e nazionale. Quest’opera, quindi, è un mattone, un piccolo antemurale, posto a difesa della nostra civiltà in pericolo, perché ci descrive il cammino bicentenario, non privo di difficoltà, di una comunità, una comunità del cuore, come, con amore di padre, la definisce don Francesco Saverio, saldamente ancorata, innanzi tutto, alla continuità della guida pastorale dei parroci, succedutisi nel tempo, fedeli, per dottrina, per tenacia e per resistenza, al Patrono, Sant’Atanasio Vescovo. Se qualcuno, per assurdo ed ammesso che fosse possibile scindere ciò che è fuso insieme, volesse provare ad immaginare il borgo di Priora, senza la Chiesa (l’edificio, la facciata, il pavimento maiolicato, le campane, il busto ligneo del Santo Patrono, la statua dell’Addolorata, la nicchia della Vergine e Martire Agnese, gli altari, le lapidi, i quadri, i lampadari e, non ultimo, il restaurato organo del Settecento), senza i parroci del passato e di questo secolo (l’energico don Angelo Montorsi, il colto don Nicola Fiorentino, il marinaresco don Pasquale Ercolano e l’attivissimo don Giuseppe Fontanella), senza la Confraternita di Maria Santissima (celeste fratellanza, ricostituita a nuovo vigore) e senza le cappelle (Santa Maria del Toro alla Crocevia, Santa Maria della Purità a Li Simoni e l’Addolorata a Monte Sant’Antonio) e gli istituti religiosi (Suore Francescane Immacolatine), si troverebbe di fronte ad un agglomerato di case, senza anima, senza tradizione, senza il senso del vivere insieme, cioè senza vita comunitaria. Questo libro ci consegna, pertanto, un esplicito messaggio etico, che lo rende, per tale ragione, non un insieme di fogli ben stampati, ricco di belle immagini, sacre e naturalistiche, da ammirare, da sfogliare e da riporre in libreria, quasi come un oggetto museale. Quanto la radiografia di una storia e di una cultura rurale, vivente e palpitante, che, per continuare a vivere e a palpitare di fede cristiana, di ricordi, di affetti, di passioni, di sentimenti, di lacrime, di dolore o di felicità, impone, ai membri della comunità di Priora ed ai sorrentini, una lettura meditata ed una partecipazione, vissuta con coerenza, senza egoismi e senza sopraffazioni. Allora i riti, le processioni, le sagre, a partire da quella dell’uva, pervenuta al trentennale, non saranno manifestazioni esteriori, ancorché belle, ma il corollario autentico di una fede religiosa integralmente vissuta. Lo spazio a disposizione non mi consente di andare oltre. Se la cortesia del Parroco mi concederà, in futuro, di partecipare alla presentazione pubblica di questo lavoro, non mancherò di entrare nei dettagli, non rinunziando a testimoniare anche l’onda delle emozioni, che si è generata nella mia mente e nel mio cuore, nell’incontro con le immagini dei "miei" arcivescovi (Carlo Serena, Raffaele Pellecchia ed Antonio Zama), e di alcuni sacerdoti, che hanno segnato la mia formazione ed insieme il mio sofferto cammino di fede. Raffaele Lauro, senatore
Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Pagine: 1 2 3

< dicembre 2024 >
L
M
M
G
V
S
D
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         

Titolo
Il commenrto politico (3)
Il commento politico (1)
Il commento politco (1)
Il commento politici (1)
Il commento politico (732)
Il commento poltico (2)
Il commentoo politico (1)
Il commewnto politico (1)
Il commwnto politico (1)
Il controllo politico (1)
Ilcommento politico (1)
In commento politico (1)
L'agenda (32)
ll commento politico (1)

Catalogati per mese:
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Giugno 2010
Luglio 2010
Agosto 2010
Settembre 2010
Ottobre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2011
Marzo 2011
Aprile 2011
Maggio 2011
Giugno 2011
Luglio 2011
Agosto 2011
Settembre 2011
Ottobre 2011
Novembre 2011
Dicembre 2011
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012
Giugno 2012
Luglio 2012
Agosto 2012
Settembre 2012
Ottobre 2012
Novembre 2012
Dicembre 2012
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Febbraio 2014
Marzo 2014
Aprile 2014
Maggio 2014
Giugno 2014
Luglio 2014
Agosto 2014
Settembre 2014
Ottobre 2014
Novembre 2014
Dicembre 2014
Gennaio 2015
Febbraio 2015
Marzo 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015
Luglio 2015
Agosto 2015
Settembre 2015
Ottobre 2015
Novembre 2015
Dicembre 2015
Gennaio 2016
Febbraio 2016
Marzo 2016
Aprile 2016
Maggio 2016
Giugno 2016
Luglio 2016
Agosto 2016
Settembre 2016
Ottobre 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016
Gennaio 2017
Febbraio 2017
Marzo 2017
Aprile 2017
Maggio 2017
Giugno 2017
Luglio 2017
Agosto 2017
Settembre 2017
Ottobre 2017
Novembre 2017
Dicembre 2017
Gennaio 2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019
Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022
Giugno 2022
Luglio 2022
Agosto 2022
Settembre 2022
Ottobre 2022
Novembre 2022
Dicembre 2022
Gennaio 2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Ottobre 2023
Novembre 2023
Dicembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Marzo 2024
Aprile 2024
Maggio 2024
Giugno 2024
Luglio 2024
Agosto 2024
Settembre 2024
Ottobre 2024
Novembre 2024
Dicembre 2024

Titolo

Cerca per parola chiave