Home Articoli L'attivitŕ parlamentare

\\ Home Page : Storico per mese (inverti l'ordine)
Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
 
 
Atto n. 3-00860 Pubblicato il 14 luglio 2009 Seduta n. 238 LAURO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che i lavori di costruzione della variante alla strada statale 145 tra il chilometro 11,600 ed il chilometro 14, per la realizzazione degli impianti tecnologici e di sicurezza e conseguente chiusura della galleria "Seiano", nel comune di Vico Equense (Napoli), stanno creando gravissime preoccupazioni nella cittadinanza, negli amministratori locali e in tutti gli operatori economici della penisola sorrentina, che è uno dei comparti turistici più importanti e qualificati del Paese, si chiede di sapere, eventualmente all'esito di una riunione con tutti i soggetti istituzionali, territoriali ed economici interessati (e, naturalmente, la Prefettura di Napoli, i Sindaci della penisola sorrentina ed i rappresentanti delle categorie economiche), nonché con i vertici dell'ANAS: se siano state eseguite tutte le opere, la cui realizzazione era stata programmata durante la prima chiusura, già avvenuta, della galleria (gennaio-marzo 2009), che hanno provocato danni economici al territorio; se sia possibile rivedere parzialmente le prossime date di chiusura della galleria, previste nel 2009-2010 e 2010-2011 (dal 15 ottobre 2009 al 15 aprile 2010 e dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011), in quanto troppo estese e in grado di arrecare ancor più gravi, forse irreparabili, danni economici e di immagine all'intero comparto turistico-commerciale, considerando che i tempi di percorrenza media da Napoli a Sorrento sfiorano le tre ore. La revisione parziale delle date di chiusura dovrebbe tenere conto dei seguenti suggerimenti: la chiusura al 15 ottobre del 2010 e del 2011 è da considerarsi prematura, perché i grandi operatori turistici concludono i loro programmi alla fine del mese di ottobre; inoltre, la Pasqua del 2010 ricade il 4 aprile 2010 e, per l'economia locale, i periodi natalizi e pasquali sono da salvaguardare, perché essenziali ai bilanci delle aziende; se si ritenga necessario che sia assicurata certezza circa il rispetto dei tempi di esecuzione, senza ulteriori proroghe; se sia praticabile l'istituzione di un "nucleo di controllo dei lavori in corso di esecuzione", a carattere indipendente, che garantisca le amministrazioni locali e gli operatori economici sull'andamento dei lavori e sulla conclusione degli stessi, anche, se necessario, attraverso l'adozione di tre turni di lavoro o di ogni altra iniziativa, finalizzata alla velocizzazione dei lavori; se non sia più opportuno il potenziamento, di intesa con la Regione Campania, delle vie del mare.
Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
GIUSTIZIA. LAURO (PdL): Richiesta al Ministro Alfano di intervento urgente per evitare il collasso delle sezioni staccate di Torre del Greco, di Gragnano e di Sorrento del Tribunale di Torre Annunziata. Con un'interrogazione urgente, a risposta orale, pubblicata il 21 luglio 2009, il Sen. Raffaele Lauro (PdL) è intervenuto sul Ministro della Giustizia, on. Angelino Alfano, per denunziare i gravi disagi, sofferti, nel territorio del Tribunale di Torre Annunziata, dalle sezioni staccate di Torre del Greco, di Gragnano e di Sorrento, a causa della carenza di personale di cancelleria. "Tale situazione risulta particolarmente grave riguardo alla sezione di Sorrento, in quanto una pianta organica, già inadeguata per il numero di magistrati in precedenza assegnati, e non a caso impugnata dal titolare dell'Ufficio, ha visto quasi raddoppiare il numero di giudici togati e onorari; l'aumento dei giudici è significativo della quantità e qualità del contenzioso, sia civile che penale, in un comprensorio tra i più importanti d'Italia, dal punto di vista sia turistico che bancario; a fronte dell'aumento dei giudici, non solo la pianta organica del personale non è stata adeguata, ma al contrario, in tempi recenti, lo staff ha subito una drastica riduzione di quattro elementi, di cui tre per pensionamento ed uno a causa di decesso;la situazione è prossima al collasso, essendo, allo stato, presenti solo due cancellieri, di cui uno al vertice dell'ufficio, con compiti prevalentemente di natura amministrativa, ed un altro soltanto, attualmente in forza al settore civile; il settore penale resta scoperto, con i delicati adempimenti di natura pubblica, attinenti ai termini, alla pubblicazione delle sentenze, alla tenuta del campione penale, alla ricezione degli atti di impugnazione, all'esecuzione dei provvedimenti; inoltre, il 4 agosto 2009 la cancelliera b3, in applicazione part-time quattro giorni alla settimana, terminerà il suo periodo di assegnazione, probabilmente scegliendo di non rinnovare la stessa, a causa del superlavoro in udienza penale, a cui viene sottoposta, per motivi di qualifica, non posseduta da altri elementi; l'incipiente periodo estivo, con il godimento delle ferie da parte dell'esiguo personale in servizio, rischia di provocare il collasso finale". Il parlamentare campano, al fine di evitare tale deprecabile collasso delle attività di giustizia, chiede al Ministro Alfano " di aderire, con urgenza, alla richiesta, avanzata da tempo dalla Presidenza del Tribunale di Torre Annunziata, per il comando di personale già individuato da altre amministrazioni (richiesta del 23 giugno 2009 prot. 1502, a seguito di nota dell'8 giugno 2009), in numero di quattro per Sorrento, due per Gragnano ed uno per Torre del Greco, che risulta in attesa del nulla osta del Direttore Generale, Carolina Fontecchia; e, dopo questo intervento tampone, di sapere quali iniziative di competenza siano state poste, o si intendano porre in essere, sia in via di urgenza, sia per rimpiazzare ed adeguare, con personale idoneo, gli uffici in questione e quello di Sorrento in particolare, affinché, anche superata l'improcrastinabile emergenza estiva, gli uffici vengano posti nell'effettiva possibilità di svolgere il delicato ruolo di loro competenza".
Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
TURISMO. PANDEMIA SUINA. LAURO (PdL): Una strategia nazionale di difesa del settore turistico per contenere gli effetti previsti della pandemia suina. Con un'interrogazione urgente, a risposta orale, pubblicata il 21 luglio 2009, il sen. Raffaele Lauro (PdL) è intervenuto sul Ministro del Turismo, on. Maria Vittoria Brambilla, per sollecitare una strategia nazionale di difesa del nostro settore turistico, in relazione agli effetti previsti della pandemia suina. Il parlamentare campano sottolinea come:"In relazione alla diffusione pandemica, annunziata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, della febbre suina (contagio del 30 per cento con un tasso di mortalità dello 0,4 per cento) nella popolazione a livello mondiale ed europeo, autorevoli centri studi economici internazionali stanno valutando l'incidenza della stessa, in termini di costi, sulla economia dei Paesi comunitari; in particolare, l'Oxford Economics ha valutato la perdita di ricchezza, per ciascun Paese colpito, nel 2010, in termini di 5 punti percentuali di Prodotto Interno Lordo (PIL) che, associata alla deflazione, cioè alla diminuzione del livello generale dei prezzi, potrebbe portare la contrazione del PIL fino al 7,5 per cento; i settori più immediatamente colpiti saranno quelli del turismo e del trasporto aereo; l'Italia fa affidamento proprio sul turismo per l'inizio della ripresa economica, prevista per il 2010, in quanto il turismo vale il 42 per cento del nostro export". Sulla base di queste premesse, il sen. Lauro chiede al Ministro Brambilla: "di sapere se e quale strategia nazionale di difesa del nostro turismo o quali misure straordinarie di sostegno, con particolare riferimento al Mezzogiorno, il Ministero del Turismo stia predisponendo per fronteggiare una situazione che, con la diffusione pandemica, potrebbe diventare drammatica ed esiziale, non solo per l'incidenza negativa sul PIL italiano, ma per la stessa sopravvivenza di migliaia di aziende turistico-alberghiere e per l'indotto del turismo, già in grande affanno, in questa stagione, per l'attenuazione della domanda e per i difficili rapporti con il sistema bancario, in relazioni alla concessione del credito, a breve e a medio termine".
Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
SENATO DELLA REPUBBLICA ———– XVI LEGISLATURA ———– DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa del senatore LAURO ———– Interpretazione autentica degli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 ———– Onorevoli Colleghi. - Un assillo del legislatore, sempre più pressato dall’opinione pubblica e dall’urgenza di dare risposte adeguate alle esigenze di celerità nella definizione delle controversie, è quello di evitare o quanto meno attenuare lungaggini processuali, nocive per i contendenti (che non hanno in tempi brevi certezza delle loro situazioni giuridiche soggettive) ma anche di non poco detrimento per le finanze statali (che sono costrette a risarcire le parti in lite attraverso l’applicazione della Legge Pinto). In tale ottica numerosi sono stati i tentativi, ancorché non sempre adeguati, di porre in qualche modo un argine alla crisi della giustizia, attraverso provvedimenti legislativi (da ultimo la legge n. 69 del 2009) che - senza incidere sulla qualità delle decisioni rese dagli organi giudicanti - fossero acceleratori dei procedimenti, anche affiancando alla giustizia ordinaria quella alternativa di giurisdizioni arbitrali. Così, nella delicata materia societaria, che più di altre necessita di celerità decisionale per le sue più stringenti connessioni con la struttura economica e produttiva del Paese, il legislatore (con la legge n. 366 del 2001) ritenne di delegare il Governo ad emanare norme finalizzate ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti; ed il Governo a tanto provvide con il decreto legislativo n. 5 del 2003, che purtroppo non ha dato i risultati sperati, tant’è che a data recente è stato abrogato nella parte riflettente le modalità di svolgimento del processo societario. Tuttavia, per ciò che interessa, il decreto legislativo n. 5 del 2003 rimane tuttora vigente nell’articolo 34, il quale dispone: “1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. 2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. 3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. 4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro. 5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. 6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso”. E’ di tutta evidenza che, nel disegno del legislatore, la norma intendeva espandere - attraverso la previsione di una tutela maggiormente specializzata, ma anche a fini deflattivi - l’ambito di applicazione dell’arbitrato in giustapposizione e/o in alternativa alla giustizia statuale, senza peraltro incidere restrittivamente sulla preesistente giurisdizione arbitrale; e tanto è chiaro sol che si legga la Relazione governativa, la quale sottolinea come “la formulazione del testo contribuisce alla creazione di una compiuta species arbitrale, che si sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico (naturalmente ultrattivo anche in materia societaria) comprendendo numerose opzioni di rango processuale (ma non soltanto: si pensi alla soluzione ex lege dell’opponibilità della clausola compromissoria contenuta nello statuto a soggetti astrattamente terzi rispetto alla fonte del mandato arbitrale, quali amministratori e sindaci) che appaiono assolutamente funzionali alla promozione della cultura dell’arbitrato endo-societario”. Senonché, ad onta delle buone intenzioni e del richiamato principio dell’ultrattività delle clausole legittime all’atto della loro formazione (tempus regit actum), in sede di interpretazione giurisprudenziale la norma ha dato occasione a pareri contrastanti, così impropriamente restringendo di fatto quello stesso ricorso all’arbitrato che si intendeva ampliare. In non pochi casi è stato ritenuto inapplicabile l’istituto dell’arbitrato per quelle società - in particolar modo di persone - che, costituite in epoca più o meno risalente, non ne potevano prevedere l’articolazione secondo modalità coerenti con lo schema postulato dalla normativa di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 5 del 2003; in altri è accaduto, il contrario; sempre, nella pratica quotidiana, resta l’incertezza delle parti a promuovere la soluzione di controversie societarie regolamentate da clausole compromissorie redatte prima del 2003, divenendo più spesso oggetto di lite non già e non solo la controversia sostanziale ma, a monte, la stessa modalità procedimentale prevista per la sua definizione. La crescita esponenziale del contenzioso è stata peraltro rilevata puntualmente dalla dottrina; tant’è che, sull’autorevole rivista giuridica Giurisprudenza Italiana, 2007, 2, il Prof. Stefano Cerrato si è così espresso: “La Commissione Vietti ha voluto lasciare alla giurisprudenza il compito di dirimere questi nodi interpretativi: attenta ed autorevole dottrina ha più volte denunciato la pericolosità di tale scelta ed è forse venuto il momento che il legislatore ne prenda coscienza e metta mano all’articolo 34. Il sistema del doppio binario, che all’inizio aveva ispirato l’opera riformatrice, è l’approdo di gran lunga auspicabile. La persistente validità delle clausole vecchio stile eliminerebbe alla radice la difficoltà degli interpreti, le acrobazie giuridiche dei giudici, i patemi - non ultimo - di molti notai che, per aver omologato clausole "nulle", stanno attraversando in questi tempi le "forche caudine" dei procedimenti disciplinari promossi da zelanti pubblici ministeri. Occorre frenare la crescente incertezza e diffidenza intorno ad un sistema di risoluzione delle controversie che vorrebbe e dovrebbe, al contrario, rappresentare un’alternativa efficiente alla (ormai troppo lenta e caotica) giustizia statale. Prima che sia troppo tardi”. E’ con occhio attento al tempo stesso alla volontà del legislatore del 2003 ed alle esigenze sociali - e, nel caso di specie, anche del mondo della produzione e degli affari - di una giustizia rapida ed efficiente, non ripiegata su diatribe procedurali inutilmente defatiganti, che si ritiene di proporre all’attenzione parlamentare l’approvazione di una norma di interpretazione autentica che ponga fine ai possibili dubbi che finora hanno angustiato l’interprete; confidando che l’intervento contribuisca alla maggiore speditezza delle soluzioni delle controversie societarie. Art. 1. “Le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 devono essere interpretate nel senso che le medesime non precludono alle parti di valersi, in alternativa al particolare tipo di arbitrato societario da esse previsto, di clausole compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato libero”.
Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
SENATO DELLA REPUBBLICA ———– XVI LEGISLATURA ———– DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa del senatore LAURO A.S. 1708 ———– DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREROGATIVE, BENEFICI E VANTAGGI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DI CARICHE E DI INCARICHI PUBBLICI ———– Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge è finalizzato ad eliminare tutti i benefici, di qualsiasi natura o caratteristica, senza eccezione alcuna, a vantaggio di coloro che abbiano ricoperto una carica pubblica, istituzionale od elettiva, e per tutti i livelli di governo, centrale o periferico. Nella consapevolezza che, con una legge ordinaria, non sia possibile intervenire su materie che sono costituzionalmente riservate alla autonomia degli organi costituzionali, si è ritenuto opportuno sancire, all'articolo 1, un principio di carattere generale, che escluda benefici o vantaggi per coloro che abbiano cessato dall'esercizio di cariche pubbliche e che possa costituire una norma di indirizzo per tutti gli organi costituzionali, nessuno escluso. Lo spirito, con il quale i costituenti avevano inteso assicurare agli organi costituzionali una piena ed intensa autonomia, sottraendo alla fonte legislativa la competenza a disciplinare su materie attinenti allo status e all'attività dei propri membri, si fondava sulla legittima e condivisibile esigenza di garantire una tutela ampia a soggetti chiamati ad esercitare funzioni di altissimo rilievo nella vita dello Stato. Lo "spirito dei costituenti", con il passare degli anni, è stato sostanzialmente tradito e, attraverso un processo di progressiva stratificazione degli interna corporis acta, si sono venuti consolidando veri e propri privilegi, non solo a vantaggio dei membri dei singoli organi costituzionali, ma anche di coloro che ne avevano fatto parte in precedenza. Si tratta di una prassi inconciliabile con un regime autenticamente democratico, che trova il fondamento nel principio di uguaglianza, calato nell’art. 3 della Costituzione Repubblicana. La tutela dell'onorabilità, della dignità e della trasparenza dell'operato degli organi costituzionali, nessuno escluso, passa attraverso l'abolizione radicale di tutti questi privilegi. Ciò vale, a maggior ragione, per il Parlamento, centro del sistema istituzionale, e per gli ex membri delle due Camere. Le polemiche antiparlamentari che, in tempi remoti, hanno messo in crisi lo Stato liberale, aprendo la strada ad un regime totalitario e illiberale, e che, di volta in volta, riaffiorano nella pubblicistica contemporanea, non saranno tacitate dalla riduzione del numero dei parlamentari (che è in realtà rappresenta un falso problema!), ma dall'efficienza del lavoro parlamentare, garantita da una riforma dei regolamenti, e dalla soppressione di ogni ingiustificato privilegio o, ancor più, di ogni vitalizio. Qualunque ragionevole benefit, finalizzato al miglior esercizio del mandato, se è tollerabile per il parlamentare in carica, diventa del tutto intollerabile dopo la cessazione del mandato stesso. In uno Stato democratico, non è ammissibile, e non solo in tempo di crisi economica, che le persone o i soggetti che hanno ricoperto incarichi istituzionali, anche rappresentativi e di natura elettiva, possano, per anni, o in termini addirittura vitalizi, dopo la cessazione della loro carica, godere di privilegi legati al loro precedente status, come uffici, personale pubblico, auto, scorte, franchigie varie e diverse sul trasporto o altri servizi. All'articolo 2 si interviene direttamente nei confronti di tutti quei soggetti la cui attività e le cui funzioni sono regolate con legge dello Stato. Si prevede al riguardo che i titolari di qualsiasi carica di Governo o di qualsiasi incarico pubblico con responsabilità di direzione e di gestione, dal giorno successivo alla cessazione della carica o dell'incarico, decadano automaticamente da ogni beneficio legato a quella carica. Sono inoltre previste, in caso di trasgressione, adeguate sanzioni penali, nonché l'obbligo della restituzione dei benefici e dei vantaggi indebitamente fruiti e il risarcimento del danno alle competenti amministrazioni. Al fine di assicurare che anche le Regioni adottino una disciplina analoga, si stabilisce che le disposizioni della presente legge siano da intendersi come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Articolo 1 1. La presente legge dispone allo scopo di assicurare che le prerogative, i benefici e i vantaggi di qualsiasi natura riconosciuti ai titolari di cariche e di incarichi pubblici siano connessi esclusivamente al loro esercizio, fatte salve le misure di tutela della sicurezza personale, qualora, e finché, ne sussistano le motivazioni, nel rispetto delle esigenze generali di sicurezza. Articolo 2 1. Ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità per i membri del Parlamento comprende ogni altro beneficio o vantaggio connesso all'esercizio del mandato elettivo e non può produrre effetti, neppure indiretti, dopo la cessazione del mandato, salva l'erogazione delle prestazioni di natura previdenziale. 2. I Ministri, i Sottosegretari di Stato, i titolari di qualsiasi carica di governo nelle Province, nei Comuni, nelle Città metropolitane e in ogni altro ente locale, nonché qualsiasi altra carica pubblica, regolata da leggi e da regolamenti statali, dal giorno successivo alla cessazione della carica, non possono godere di alcun beneficio o vantaggio connesso all'esercizio della carica stessa. 3. La disposizione, di cui al comma 2, si applica anche nei confronti dei titolari di qualsiasi incarico pubblico con responsabilità di direzione o di gestione nelle amministrazioni, negli enti pubblici e nelle società a prevalente partecipazione pubblica. 4. In caso di violazione delle disposizioni della presente legge si applica la pena di cui all'articolo 323 del codice penale. In ogni caso, i benefici e i vantaggi indebitamente fruiti costituiscono titolo per le corrispondenti restituzioni e per il risarcimento del danno erariale alle competenti amministrazioni, sia da parte dei concedenti che dei beneficiari. 5. Le disposizioni della presente legge sono da intendersi come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 117, comma terzo, della
Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Pagine: 1 2 3

< dicembre 2024 >
L
M
M
G
V
S
D
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         

Titolo
Il commenrto politico (3)
Il commento politico (1)
Il commento politco (1)
Il commento politici (1)
Il commento politico (732)
Il commento poltico (2)
Il commentoo politico (1)
Il commewnto politico (1)
Il commwnto politico (1)
Il controllo politico (1)
Ilcommento politico (1)
In commento politico (1)
L'agenda (32)
ll commento politico (1)

Catalogati per mese:
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Giugno 2010
Luglio 2010
Agosto 2010
Settembre 2010
Ottobre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2011
Marzo 2011
Aprile 2011
Maggio 2011
Giugno 2011
Luglio 2011
Agosto 2011
Settembre 2011
Ottobre 2011
Novembre 2011
Dicembre 2011
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012
Giugno 2012
Luglio 2012
Agosto 2012
Settembre 2012
Ottobre 2012
Novembre 2012
Dicembre 2012
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Febbraio 2014
Marzo 2014
Aprile 2014
Maggio 2014
Giugno 2014
Luglio 2014
Agosto 2014
Settembre 2014
Ottobre 2014
Novembre 2014
Dicembre 2014
Gennaio 2015
Febbraio 2015
Marzo 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015
Luglio 2015
Agosto 2015
Settembre 2015
Ottobre 2015
Novembre 2015
Dicembre 2015
Gennaio 2016
Febbraio 2016
Marzo 2016
Aprile 2016
Maggio 2016
Giugno 2016
Luglio 2016
Agosto 2016
Settembre 2016
Ottobre 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016
Gennaio 2017
Febbraio 2017
Marzo 2017
Aprile 2017
Maggio 2017
Giugno 2017
Luglio 2017
Agosto 2017
Settembre 2017
Ottobre 2017
Novembre 2017
Dicembre 2017
Gennaio 2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019
Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022
Giugno 2022
Luglio 2022
Agosto 2022
Settembre 2022
Ottobre 2022
Novembre 2022
Dicembre 2022
Gennaio 2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Ottobre 2023
Novembre 2023
Dicembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Marzo 2024
Aprile 2024
Maggio 2024
Giugno 2024
Luglio 2024
Agosto 2024
Settembre 2024
Ottobre 2024
Novembre 2024
Dicembre 2024

Titolo

Cerca per parola chiave