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DDL Costituzionale Lauro sulla riduzione del numero dei parlamentari (Senato, 12 settembre 2011)
Di Raffaele Lauro (del 19/09/2011 @ 12:32:40, in Il commento politico, linkato 353 volte)
SENATO DELLA REPUBBLICA
AS ....
———– XVI LEGISLATURA ———–
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d’iniziativa del senatore LAURO
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Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari
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Onorevoli senatori. - Il presente disegno di legge costituzionale prospetta una consistente riduzione del numero di senatori e deputati, avendo quale unico obiettivo quello di conferire - attraverso un loro consistente snellimento - una maggiore autorevolezza e un più alto prestigio agli eletti nelle massime assemblee elettive.
Una rinnovata considerazione del valore della rappresentanza politica può, infatti, neutralizzare il discredito verso le istituzioni repubblicane, diffuso presso l'opinione pubblica e spesso alimentato da strumentali campagne di stampa.
La riduzione non più rinviabile del numero dei parlamentari, tuttavia, non può essere subordinata a un mero ed immotivato criterio numerico, magari modellato sulle aspirazioni dei partiti di appartenenza.
La proposta, al contrario, è fondata su una filosofia ben precisa, quella della composizione del Congresso e, in particolare, del Senato degli Stati Uniti, cioè di un organismo parlamentare ristretto, collegato agli Stati della Confederazione, di altissimo prestigio, di ampia rappresentanza, di concreta collegialità e di forte legame all'interesse generale della Nazione.
Sono eletti cinque senatori per ciascuna Regione, indipendentemente dal numero degli abitanti, con l'eccezione di tre per il Molise e di due per la Valle d'Aosta, per un totale di 95 senatori. Il numero dei membri della Camera dei deputati sarà il triplo di quelli del Senato.
Così come per il Senato americano, i 95 senatori della Repubblica sono eletti in numero eguale per ciascuna Regione, a prescindere dalla popolazione. Ciò costituisce un fattore di ulteriore rafforzamento dell'organo, sia sotto il profilo del prestigio sia sotto l'aspetto del rilievo costituzionale: il prestigio del Senato degli Stati Uniti discende proprio dall'essere espressione più alta del federalismo americano, dal momento che i 33 milioni di californiani accettano di avere due senatori al pari del mezzo milione di abitanti del Wyoming.
Il disegno di legge costituzionale, oltre alla pari rappresentanza di 5 senatori per Regione, comprese quelle a statuto speciale (fatta eccezione per il Molise e la Valle d'Aosta), provvede anche alla soppressione dell'istituto dei senatori a vita, sia quelli di diritto sia quelli di nomina presidenziale.
È prevista anche la soppressione della circoscrizione Estero. La rappresentanza degli Italiani residenti all'estero può essere adeguatamente garantita dal Governo, attraverso le sue strutture e i suoi organi.
L'insieme delle modifiche costituzionali qui proposte e sulle quali si auspica una larga convergenza parlamentare è volto, quindi, a raggiunge l'obiettivo di assicurare al sistema un punto di equilibrio tra l'esigenza di riduzione degli eccessi della rappresentanza e la necessaria autorevolezza, di cui debbono godere i rappresentanti.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Modifica all’articolo 56 della Costituzione)
1. All’articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il numero dei deputati è di duecentoottantacinque.».
Art. 2.
(Modifiche all’articolo 57 della Costituzione)
1. All’articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il numero dei senatori elettivi è di novantacinque.»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ogni Regione ha un numero di senatori pari a cinque; il Molise ne ha tre, la Valle d’Aosta due»;
c) il quarto comma è soppresso.
Art. 3.
(Soppressione dell’articolo 59 della Costituzione)
1. L’articolo 59 della Costituzione è soppresso.
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