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DDL Lauro su trasparenza candidature alle elezioni e proposte di nomina in società pubbliche (Roma, 13 maggio 2011)
Di Raffaele Lauro (del 12/05/2011 @ 01:20:47, in Il commento politico, linkato 409 volte)
Amministrative. Lauro (PdL): Per garantire, in futuro, la trasparenza, bisogna intervenire a monte, per imporre un criterio, che responsabilizzi direttamente i candidati, e costituisca, per le pesanti sanzioni previste, un forte deterrente per quei soggetti che progettano di fare da pontieri tra le istituzioni rappresentative e le consorterie criminali. Ciò per evitare ricorrenti strumentalizzazioni partitiche, come è avvenuto, in queste ore, a Napoli, dove un candidato sindaco, dal rivendicato e riconosciuto profilo istituzionale, come Mario Morcone, non ha esitato a coinvolgere, per motivi di bassa bottega elettorale, la sua amministrazione di provenienza e, indirettamente, un prefetto di altissima professionalità, come Andrea De Martino, nella polemica bagarre finale e in uno spettacolo di rivendicazioni, decisamente non apprezzabile e, per davvero, poco istituzionale. "I candidati alle elezioni politiche, europee, regionali, dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, alla data della convocazione dei comizi elettorali, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, con certificazione autenticata con atto notarile, di non essere sottoposti ad alcun tipo di procedimento penale, neppure come indagati, avvisati delle indagini, tra quelli specificatamente previsti dal codice di autoregolamentazione della commissione antimafia, e di essere estranei, altresì, a qualsiasi attività, connessa, direttamente o indirettamente, a vario titolo, professionale, imprenditoriale, commerciale o per colleganza familiare con la criminalità organizzata o con circuiti criminali, nonché di possedere quei requisiti di affidabilità, di credibilità e di onorabilità, necessari per ricoprire un incarico pubblico o una pubblica responsabilità." Questa é la norma-chiave del disegno di legge, presentato stamane al Senato, dal sen. Raffaele Lauro (PdL), membro della Commissione Antimafia, che reca nel titolo "Norme a garanzia della trasparenza nella formazione delle liste elettorali e nelle candidature e proposte di nomina per i consigli di amministrazione di società pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica". Le norme sono estese, quindi, anche alle candidature o alle proposte di nomina per i consigli di amministrazioni e di società pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica, sia locali (municipalizzate) che nazionali. Le sanzioni sono molto pesanti. In caso di dichiarazioni non veritiere, infatti, rese al tempo della candidatura ed accertate ex post, o di situazioni pregiudizievoli, intervenute successivamente all’elezione o alla nomina, senza un’autodenunzia da parte dell’interessato o rinunzia alla carica pubblica, il responsabile del mendacio, o della mancata autodenunzia, sarà perseguito per il reato di falso in atto pubblico, con tutte le conseguenze che ciò può determinare, ivi comprese, qualora rinviato a giudizio, l’immediata decadenza dalla carica ricoperta e, in caso di condanna in primo grado, la pena accessoria, ed immediatamente esecutiva, dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. "La soluzione ottimale - ha dichiarato Lauro -, da me sostenuta anche in Commissione antimafia, sarebbe quella di porre a carico dei partiti un obbligo, giuridicamente sanzionato, per assicurare, in sede di formazione delle liste elettorali, una totale trasparenza delle candidature, volta a scongiurare il pericolo che risultino prima candidati e, poi, eletti, soggetti a vario titolo collusi, in modo diretto o indiretto, con la criminalità organizzata. Questa soluzione, tuttavia, presuppone una regolamentazione organica, per legge, dei partiti politici, che, fin dall'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, è stata da più parti auspicata, ma mai realmente attuata. Né, allo stato, appare realisticamente attuabile." "Ogni forma, inoltre, non giuridicamente sanzionata, - ha aggiunto Lauro -, volta a imporre comportamenti più virtuosi nella selezione della classe dirigente e nella formazione delle liste elettorali, non è apparsa, finora, e non appare, per il futuro, capace di risolvere il problema di fondo. L'adozione di codici di autoregolamentazione e di altri strumenti (protocolli etici, garanti della legalità), che, su base volontaristica, i partiti hanno deciso o decidano di adottare per garantire trasparenza, non è sembrata e non sembra idonea a realizzare lo scopo, configurandosi purtroppo come uno strumento blando e scarsamente efficace. Insomma trattasi di palliativi, che servono soltanto ad alimentare, di fronte ai fallimenti, le strumentalizzazioni politiche, le polemiche e gli scambi di accuse reciproche sull’ inquinamento delle liste avversarie, come è avvenuto, in queste ore, a Napoli, dove un candidato sindaco, dal rivendicato e riconosciuto profilo istituzionale, come Mario Morcone, non ha esitato a coinvolgere, per motivi di bassa bottega elettorale, la sua amministrazione di provenienza e, indirettamente, un prefetto di altissima professionalità, come Andrea De Martino, nella polemica bagarre finale e in uno spettacolo di rivendicazioni, decisamente non apprezzabile e, per davvero, poco istituzionale." "Alla luce di queste considerazioni - ha concluso Lauro - ho proposto di intervenire a monte per imporre un criterio di trasparenza, che responsabilizzi direttamente i candidati, e costituisca, per le pesanti sanzioni previste, un forte deterrente per quei soggetti che progettano di fare da pontieri tra le istituzioni rappresentative o società pubbliche, e le consorterie criminali. La cosiddetta zona grigia." ------------------- Agenzie di stampa ELEZIONI: LAURO (PDL), DDL PER TRASPARENZA CANDIDATURE (ANSA) - ROMA, 12 MAG - Alla vigilia di ogni elezione si presenta il problema di avere candidati senza pendenze giudiziarie e il senatore del Pdl Raffaele Lauro ha presentato un ddl che si avvale dell'autocertificazione davanti al notaio che vale non solo per le competizioni elettorali ma anche per gli incarichi pubblici. Il ddl di Lauro, che e' membro del'Antimafia, prevede, che ''i candidati alle elezioni politiche, europee, regionali, dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, alla data della convocazione dei comizi elettorali, devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', con certificazione autenticata con atto notarile, di non essere sottoposti ad alcun tipo di procedimento penale, neppure come indagati, avvisati delle indagini, tra quelli specificatamente previsti dal codice di autoregolamentazione della Commissione antimafia. E di essere estranei, altresi', a qualsiasi attivita', connessa, direttamente o indirettamente, a vario titolo, professionale, imprenditoriale, commerciale o per colleganza familiare con la criminalita' organizzata o con circuiti criminali''. Inoltre l'aspirante politico deve ''possedere quei requisiti di affidabilita', di credibilita' e di onorabilita', necessari per ricoprire un incarico pubblico o una pubblica responsabilita'''. Le norme sono estese anche alle proposte di nomina per i Consigli di Amministrazione e di societa' pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica, sia locali (municipalizzate) che nazionali. Le sanzioni previste dal ddl Lauro stabiliscono che in caso di dichiarazioni non veritiere rese al tempo della candidatura ed accertate ex post, o di situazioni pregiudizievoli, intervenute successivamente all'elezione o alla nomina, senza un'autodenuncia da parte dell'interessato o rinuncia alla carica pubblica, il responsabile sara' perseguito per il reato di falso in atto pubblico, con tutte le conseguenze che cio' puo' determinare, ivi comprese, qualora rinviato a giudizio, l'immediata decadenza dalla carica ricoperta e, in caso di condanna in primo grado, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici''. (ANSA). SES 12-MAG-11 12:12 NNNN AMMINISTRATIVE. LAURO (PDL): DDL PER GARANTIRE TRASPARENZA LISTE (DIRE) Roma, 12 mag. - Il senatore del Pdl, Raffaele Lauro, membro della commissione Antimafia, ha presentato al Senato il disegno di legge 'Norme a garanzia della trasparenza nella formazione delle liste elettorali e nelle candidature e proposte di nomina per i consigli di amministrazione di societa' pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica'. Ecco come lo spiega: "I candidati alle elezioni politiche, europee, regionali, dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, alla data della convocazione dei comizi elettorali, devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', con certificazione autenticata con atto notarile, di non essere sottoposti ad alcun tipo di procedimento penale, neppure come indagati, avvisati delle indagini, tra quelli specificatamente previsti dal codice di autoregolamentazione della Commissione antimafia. E di essere estranei, altresi', a qualsiasi attivita', connessa, direttamente o indirettamente, a vario titolo, professionale, imprenditoriale, commerciale o per colleganza familiare con la criminalita' organizzata o con circuiti criminali. Nonche' di possedere quei requisiti di affidabilita', di credibilita' e di onorabilita', necessari per ricoprire un incarico pubblico o una pubblica responsabilita'. Le norme sono estese anche alle candidature o alle proposte di nomina per i Consigli di Amministrazione e di societa' pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica, sia locali (municipalizzate) che nazionali".Le sanzioni previste, spiega ancora il senatore Lauro (Pdl) sono molto pesanti: "In caso di dichiarazioni non veritiere, infatti, rese al tempo della candidatura ed accertate ex post, o di situazioni pregiudizievoli, intervenute successivamente all'elezione o alla nomina, senza un'autodenuncia da parte dell'interessato o rinuncia alla carica pubblica, il responsabile del mendacio, o della mancata autodenuncia, sara' perseguito per il reato di falso in atto pubblico, con tutte le conseguenze che cio' puo' determinare, ivi comprese, qualora rinviato a giudizio, l'immediata decadenza dalla carica ricoperta e, in caso di condanna in primo grado, la pena accessoria, ed immediatamente esecutiva, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per Lauro "la soluzione ottimale, da me sostenuta anche in commissione Antimafia, sarebbe quella di porre a carico dei partiti un obbligo, giuridicamente sanzionato, per assicurare, in sede di formazione delle liste elettorali, una totale trasparenza delle candidature, volta a scongiurare il pericolo che risultino prima candidati e, poi, eletti, soggetti a vario titolo collusi, in modo diretto o indiretto, con la criminalita' organizzata. Questa soluzione, tuttavia, presuppone una regolamentazione organica, per legge, dei partiti politici, che, fin dall'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, e' stata da piu' parti auspicata, ma mai realmente attuata. Ne', allo stato, appare realisticamente attuabile". (Com/Anb/ Dire) 12:19 12-05-11 NNNN Elezioni, Lauro (Pdl): Ddl per trasparenza candidature Roma, 12 MAG (Il Velino) - Il senatore del Pdl Raffaele Lauro, membro della commissione Antimafia, ha presentato al Senato il disegno di legge "Norme a garanzia della trasparenza nella formazione delle liste elettorali e nelle candidature e proposte di nomina per i consigli di amministrazione di societa' pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica. "I candidati alle elezioni politiche, europee, regionali, dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali - spiega - alla data della convocazione dei comizi elettorali, devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', con certificazione autenticata con atto notarile, di non essere sottoposti ad alcun tipo di procedimento penale, neppure come indagati, avvisati delle indagini, tra quelli specificatamente previsti dal codice di autoregolamentazione della Commissione antimafia. E di essere estranei, altresi', a qualsiasi attivita', connessa, direttamente o indirettamente, a vario titolo, professionale, imprenditoriale, commerciale o per colleganza familiare con la criminalita' organizzata o con circuiti criminali. Nonche' di possedere quei requisiti di affidabilita', di credibilita' e di onorabilita', necessari per ricoprire un incarico pubblico o una pubblica responsabilita'. Le norme sono estese anche alle candidature o alle proposte di nomina per i Consigli di Amministrazione e di societa' pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica, sia locali (municipalizzate) che nazionali. Le sanzioni previste sono molto pesanti. In caso di dichiarazioni non veritiere, infatti, rese al tempo della candidatura ed accertate ex post, o di situazioni pregiudizievoli, intervenute successivamente all'elezione o alla nomina, senza un'autodenuncia da parte dell'interessato o rinuncia alla carica pubblica, il responsabile del mendacio, o della mancata autodenuncia, sara' perseguito per il reato di falso in atto pubblico, con tutte le conseguenze che cio' puo' determinare, ivi comprese, qualora rinviato a giudizio, l'immediata decadenza dalla carica ricoperta e, in caso di condanna in primo grado, la pena accessoria, ed immediatamente esecutiva, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici". Elezioni, Lauro (Pdl): Ddl per trasparenza candidature (2) Roma, 12 MAG (Il Velino) - "La soluzione ottimale, da me sostenuta anche in Commissione antimafia - aggiunge Lauro -, sarebbe quella di porre a carico dei partiti un obbligo, giuridicamente sanzionato, per assicurare, in sede di formazione delle liste elettorali, una totale trasparenza delle candidature, volta a scongiurare il pericolo che risultino prima candidati e, poi, eletti, soggetti a vario titolo collusi, in modo diretto o indiretto, con la criminalita' organizzata. Questa soluzione, tuttavia, presuppone una regolamentazione organica, per legge, dei partiti politici, che, fin dall'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, e' stata da piu' parti auspicata, ma mai realmente attuata. Ne', allo stato, appare realisticamente attuabile. Ogni forma, inoltre, non giuridicamente sanzionata volta a imporre comportamenti piu' virtuosi nella selezione della classe dirigente e nella formazione delle liste elettorali, non e' apparsa, finora, e non appare, per il futuro, capace di risolvere il problema di fondo. L'adozione di codici di autoregolamentazione e di altri strumenti (protocolli etici, garanti della legalita'), che, su base volontaristica, i partiti hanno deciso o decidano di adottare per garantire trasparenza, non e' sembrata e non sembra idonea a realizzare lo scopo, configurandosi purtroppo come uno strumento blando e scarsamente efficace. Insomma trattasi di palliativi, che servono soltanto ad alimentare, di fronte ai fallimenti, le strumentalizzazioni politiche, le polemiche e gli scambi di accuse reciproche sull'inquinamento delle liste avversarie, come e' avvenuto, in queste ore, a Napoli, dove un candidato sindaco, dal rivendicato e riconosciuto profilo istituzionale, come Mario Morcone, non ha esitato a coinvolgere, per motivi di bassa bottega elettorale, la sua amministrazione di provenienza e, indirettamente, un prefetto di altissima professionalita', come Andrea De Martino, nella polemica bagarre finale e in uno spettacolo di rivendicazioni, decisamente non apprezzabile e, per davvero, poco istituzionale. Alla luce di queste considerazioni ho proposto di intervenire a monte per imporre un criterio di trasparenza, che responsabilizzi direttamente i candidati, e costituisca, per le pesanti sanzioni previste, un forte deterrente per quei soggetti che progettano di fare da pontieri tra le istituzioni rappresentative o societa' pubbliche, e le consorterie criminali. La cosiddetta zona grigia". - www.ilvelino.it - (com/ala) 121234 MAG 11 NNNN ----------------- DDL SENATO DELLA REPUBBLICA AS .... ———– XVI LEGISLATURA ———– DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa del senatore LAURO ———– Norme a garanzia della trasparenza nella formazione delle liste elettorali e nelle candidature o proposte di nomina per i consigli di amministrazione di società pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica ———– Onorevoli senatori. - La Commissione antimafia, nella seduta del 18 febbraio 2010, nel licenziare la prescritta Relazione al Parlamento, approvò, altresì, e sempre all'unanimità, un codice di autoregolamentazione, offerto ai partiti, che costituisse la "bussola" nella formazione delle liste dei propri candidati alle diverse competizioni elettorali. Purtroppo il codice, nonostante le iniziali buone intenzioni, non ha prodotto risultati soddisfacenti e significativi. Al contrario ha alimentato polemiche tra i partiti senza conseguire l’obiettivo, prefissato sul piano istituzionale. La soluzione ottimale, sostenuta anche in Commissione antimafia, sarebbe certamente quella di porre a carico dei partiti un obbligo, giuridicamente sanzionato, per assicurare, in sede di formazione delle liste elettorali, una totale trasparenza delle candidature, volta a scongiurare il pericolo che risultino prima candidati e, poi, eletti, soggetti a vario titolo collusi, in modo diretto o indiretto, con la criminalità organizzata. Questa soluzione, tuttavia, presuppone una regolamentazione organica, per legge, dei partiti politici, che, fin dall'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, è stata da più parti auspicata, ma mai realmente attuata. Né, allo stato, appare realisticamente attuabile. Ogni forma non giuridicamente sanzionata, volta a imporre comportamenti più virtuosi nella selezione della classe dirigente e nella formazione delle liste elettorali, non è apparsa, finora, e non appare, per il futuro, capace di risolvere il problema di fondo. L'adozione di codici di autoregolamentazione e di altri strumenti (ad es.: protocolli etici, garanti della legalità), che, su base volontaristica, i partiti hanno deciso o decidano di adottare per garantire trasparenza, non è sembrata e non sembra idonea a realizzare lo scopo, configurandosi purtroppo come uno strumento blando e scarsamente efficace. Insomma trattasi di palliativi, che servono soltanto ad alimentare, di fronte ai fallimenti, strumentalizzazioni politiche, polemiche e scambi di accuse reciproche sull’ inquinamento delle liste avversarie. Alla luce di queste considerazioni appare necessario intervenire a monte per imporre un criterio di trasparenza, che responsabilizzi direttamente i candidati, e costituisca una forte deterrenza per quei soggetti che progettano di fare i pontieri tra le istituzioni rappresentative o società pubbliche, e le consorterie criminali. La cosiddetta “zona grigia”! La finalità è di rendere più rigorosa la scelta dei soggetti da inserire nelle liste elettorali o alla guida di società pubbliche, nel quadro di un processo volto alla formazione e alla selezione di classi dirigenti ai tutti i livelli istituzionali, nessuno escluso: dalle rappresentanze locali a quelle nazionali; dalle nomine pubbliche locali (municipalizzate) a quelle in società pubbliche, di dimensioni nazionali o internazionali. Appare necessario ed urgente scongiurare il pericolo che, all’interno della competizione elettorale prima e nell’area di amministrazione pubblica poi, o nell’amministrazione di importanti settori dei servizi o comparti dell’economia in mano pubblica, siano coinvolti interessi connessi alla criminalità organizzata, secondo progetti programmati e realizzati anche con il voto di scambio, con il controllo del territorio o con il condizionamento mafioso di nomine pubbliche, per l’accaparramento degli appalti pubblici o di risorse pubbliche.. Occorre prevenire ed evitare il coinvolgimento giudiziario di responsabili politici e amministratori pubblici o di società pubbliche, in collusioni con la malavita e di assicurare alle comunità locali e a quella nazionale, sistemi di amministrazione trasparenti e impermeabili ai condizionamenti e alle infiltrazioni della criminalità organizzata. A tal fine, il presente disegno di legge prevede che i candidati alle elezioni o a qualsiasi nomina pubblica, a qualsiasi livello di governo, centrale o periferico, presentino, oltre ai requisiti previsti dalle norme specifiche, previste dalle leggi in materia, anche un'autocertificazione, autenticata con atto notarile, nella quale ciascun candidato all’elezione o alla nomina pubblica, dichiara, sotto la sua personale responsabilità, non solo di non essere sottoposto a nessun tipo di procedimento penale, neppure come indagato, avvisato delle indagini, tra quelli specificatamente previsti dal codice di autoregolamentazione della Commissione antimafia, ma di essere altresì estraneo a qualsiasi attività, connessa, direttamente o indirettamente, a vario titolo, con la criminalità organizzata o con circuiti criminali, nonché di possedere quei requisiti di affidabilità, di credibilità e di onorabilità, necessari per ricoprire un incarico pubblico o una pubblica responsabilità. In caso di dichiarazioni non veritiere, rese al tempo della candidatura ed accertate ex post, o di situazioni pregiudizievoli, intervenute successivamente all’elezione o alla nomina, senza un’autodenunzia da parte dell’interessato o rinunzia alla carica pubblica, il responsabile del mendacio o della mancata autodenunzia sarà perseguito per reato di falso in atto pubblico, con tutte le conseguenze che ciò può determinare, ivi comprese, qualora rinviato a giudizio, l’immediata decadenza dalla carica ricoperta e, in caso di condanna in primo grado, la pena accessoria, ed immediatamente esecutiva, dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Art. 1 1. I candidati alle elezioni politiche, europee, regionali, dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, dichiarano, sotto la propria responsabilità, con certificazione autenticata con atto notarile, che nei loro confronti non sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero non sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che non si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che non siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, in relazione a uno dei seguenti delitti: a) delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; b) estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo 644 del codice penale); c) riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (articolo 648-bis e articolo 648-ter del codice penale); d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356); e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646); f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 2. Con la medesima dichiarazione, i candidati di cui al comma 1 attestano che, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, non ricorra una delle seguenti condizioni: a) sia stata disposta l’applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575; b) siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575; c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell’articolo 142 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Con la medesima dichiarazione, i candidati, di cui al comma 1, attestano la loro estraneità e non contiguità diretta o indiretta, per attività professionale, imprenditoriale o commerciale, o per colleganza famigliare, ad associazioni o ad ambienti criminali, nonché di possedere quei requisiti di affidabilità, di credibilità e di onorabilità, necessari per ricoprire un incarico pubblico o una pubblica responsabilità. 4. Alle dichiarazioni, di cui ai commi precedenti, sono tenuti anche coloro che intendono candidarsi o essere proposti per i consigli di amministrazione di società pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica, nazionali o locali. 5. In caso di dichiarazioni non veritiere, rese al tempo della candidatura ovvero in caso di mancata denuncia di situazioni intervenute successivamente all'elezione o alla nomina, si applica la pena prevista per il reato di cui all'articolo 476 del codice penale, ivi comprese, qualora rinviato a giudizio, l’immediata decadenza dalla carica ricoperta e, in caso di condanna in primo grado, la pena accessoria, ed immediatamente esecutiva, dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
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