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DDL costituzionale sul limite dei tre mandati parlamentari (Senato, 29 ottobre 2010)
Di Raffaele Lauro (del 29/10/2010 @ 00:59:59, in Il commento politico, linkato 551 volte)
SENATO DELLA REPUBBLICA
AS ....
———– XVI LEGISLATURA ———–
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d’iniziativa del senatore LAURO
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Modifica degli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di mandato parlamentare
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Onorevoli Senatori - Il presente disegno di legge costituzionale risponde all'esigenza, ampiamente diffusa nel Paese e reclamata, ad alta voce, dalle nuove generazioni, di garantire un costante ed armonico rinnovamento della rappresentanza politica e dei partiti, nell'ottica di una piena valorizzazione dei principi della democrazia e della sovranità popolare, che costituiscono il fondamento del nostro ordinamento e l'affermazione della attività politica, intesa come servizio e non come professionismo privilegiato.
La circolazione delle classi dirigenti e il ricambio continuo, ma non radicale (teoria di un solo mandato), della rappresentanza politico-parlamentare rafforzerebbero non solo la democrazia rappresentativa, ma metterebbero al riparo le stesse istituzioni parlamentari, centro motore dell’ordinamento costituzionale, dal subdolo e pericoloso vento dell’antiparlamentarismo, che ha ripreso a soffiare impetuosamente, alimentato da un opinionismo qualunquistico e da una becera pubblicistica, che, in tal modo, hanno facile gioco a dipingere i parlamentari, come parassiti privilegiati o come fannulloni, affamatori del popolo.
Tale finalità di rinnovamento, in presenza di una incapacità sostanziale di auto disciplina delle classi politiche dirigenti nazionali, può essere perseguita attraverso l'introduzione di un limite al numero massimo di mandati parlamentari. In particolare, si prevede che nessuno possa essere eletto membro del Parlamento per più di tre legislature, anche se non consecutive.
Il susseguirsi dei mandati per un periodo di tempo eccessivamente lungo, con clamorosi casi di autentico professionismo politico-parlamentare, quasi vitalizio, conduce, in primo luogo, ad un logoramento della capacità di rappresentanza dell'eletto, con l’affermazione di ristrette oligarchie politico-parlamentari del tutto autoreferenziali, che perpetuano all’infinito la loro permanenza al potere, negando, di fatto, ogni ricambio generazionale e ogni rinnovo della classe dirigente.
L’inibizione del ricambio generazionale e del rinnovo della classe dirigente, quindi, solo apparentemente mitigata dalla pratica, spesso mortificante, della cooptazione, priva il Parlamento di nuove competenze, di nuovi saperi, di nuove professionalità, di nuovi bisogni e di nuove articolazioni sociali, interrompendo il circolo virtuoso, che è auspicabile debba sempre esistere tra classe politica e società civile, frustrando le aspettative che la selezione della classe politica, così come di ogni altra categoria, avvenga con modalità ispirate al più rigoroso rispetto del principio meritocratico, sottoposto alla volontà popolare.
Come è noto, il principio della limitazione temporale delle cariche è ormai profondamente sedimentato nel nostro ordinamento, che lo riconosce attualmente a tutti i livelli tranne che al livello nazionale. La legislazione italiana, infatti, già prevede, ormai da lungo tempo, il divieto del terzo mandato consecutivo per i sindaci, i presidenti delle province e i presidenti delle giunte regionali. Una parte consistente delle considerazioni che hanno indotto il legislatore a introdurre le suddette limitazioni all'esercizio delle funzioni esecutive apicali a livello locale e regionale valgono - a fortiori e in maniera ancora più pressante, per le ragioni suesposte - anche per quanto concerne la rappresentanza politica nazionale.
Venendo alla formulazione del presente disegno di legge, poiché il limite dei tre mandati incide sulla capacità elettorale passiva, si ritiene opportuno operare una modifica del testo costituzionale, intervenendo in particolare sugli articoli 56 e 58, che disciplinano appunto la capacità elettorale in relazione, rispettivamente, alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.
Inoltre, fissare il limite in questione a tre legislature pare costituire un ragionevole bilanciamento tra le esigenze suesposte e la necessità di garantire al parlamentare un lasso di tempo, sufficientemente lungo, per mettere a frutto il suo patrimonio di capacità e di idee e dispiegare appieno il suo apporto e il suo attivo contributo alla politica nazionale.
Articolo 1
All'articolo 56 della Costituzione, terzo comma, è aggiunto il seguente periodo: “Non sono eleggibili a deputati i cittadini che abbiano già assolto il mandato parlamentare per tre legislature, anche non consecutive.”
Articolo 2
All'articolo 58 della Costituzione, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: “Non sono eleggibili a senatori i cittadini che abbiano già assolto il mandato parlamentare per tre legislature, anche non consecutive.”
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