Lauro: interrogazioni urgenti (Roma, 2 febbraio 2012)
RAFFAELE LAURO - Ai ministri dello Sviluppo Economico, dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali
Premesso che:
- in data 10 gennaio 2012 è stata svolta, sulle colonne di uno dei maggiori quotidiani nazionali, una riflessione da un autorevole editorialista economico, dedicata al fenomeno dei servizi sostitutivi di mensa: "I buoni pasto, piccolo grande Welfare". Affinché tale strumento possa realmente costituire – come evidenziato in detta analisi – un "contributo alla coesione sociale", è necessario che l’aggiudicazione del servizio segua criteri diversi da quelli previsti, sin qui, sul piano delle previsioni legislative e, soprattutto, delle prassi amministrative;
- è noto come l’art. 14-vicies ter, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 – nel recare disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa – attribuisse ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del ministro delle Attività Produttive, il compito di individuare "i criteri per l’aggiudicazione delle gare secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa". In attuazione, pertanto, di tale previsione, il DPCM del 18 novembre del 2005, all’art. 6, così testualmente stabiliva: "Gli appalti aventi ad oggetto i servizi sostitutivi di mensa sono aggiudicati ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, privilegiando la garanzia e la qualità della prestazione mediante la valutazione dell’aspetto tecnico ed economico dell’offerta";
- proprio il rinvio a tale ultima norma – contenuta nel citato DPCM – ha comportato che l’aggiudicazione del servizio avvenisse "a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione";
constato che:
- tale sistema, nell’escludere la possibilità che l’aggiudicazione avvenisse anche secondo il criterio del prezzo più basso, si è rivelato contrario alla disciplina comunitaria in tema di appalti e, quindi, di riflesso, lesivo dell’art. 117, primo comma, della Costituzione. È noto, infatti, che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea "la fissazione da parte del legislatore nazionale, in termini generali ed astratti, di un unico criterio di aggiudicazione" si pone in contrasto con il diritto comunitario, giacché "priva le amministrazioni aggiudicatici della possibilità di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche peculiari di tali appalti, isolatamente considerati, scegliendo per ognuno di essi il criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta" (Corte di Giustizia CE Sent. n. 247 del 07 ottobre 2004);
- sulla scorta di tali rilievi, pertanto, la stessa giurisprudenza costituzionale ha ritenuto conforme al principio della libera concorrenza solo quelle previsioni di legge che, lungi dall’accordare prevalenza esclusiva, in "via aprioristica e astratta», ad «uno dei due possibili criteri di aggiudicazione", si limitino ad indicare "un ordine di priorità nella scelta, che non elimina il potere discrezionale della stazione appaltante di ricorrere all’altro criterio" (sentenza n. 221 del 2010; in senso conforme anche la sentenza n. 114 del 2011);
preso atto che:
- in questo quadro non desta sorpresa se, tanto il citato art. 14-vicies ter, del decreto-legge n. 115 del 2005, quanto il DPCM del 18 novembre 2005, siano stati oggetto di abrogazione (rispettivamente ad opera del cosiddetto "Codice dei contratti pubblici" e del relativo regolamento governativo di esecuzione);
- a tale necessitato adeguamento ai principi del diritto comunitario, della legislazione vigente in materia di servizi sostitutivi di mensa non si è accompagnato, però, un mutamento degli indirizzi osservati dalla CONSIP, sicché può fondatamente affermarsi che quella rigidità nel sistema di aggiudicazione, eliminata sul piano delle previsioni legislative, continua, purtroppo, a persistere sul piano delle prassi amministrative;
valutato che:
- il perdurante, e pressoché esclusivo, ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, oltre ad apparire illegittimo per le ragioni già illustrate, appare inopportuno, specie in una congiuntura economica, come l’attuale, nella quale massimamente si impone l’esigenza di contenimento della spesa pubblica. Del resto, il ricorso al criterio del prezzo più basso si inquadra coerentemente nell’azione posta in essere dall’attuale governo in tema di liberalizzazioni, favorendo una più ampia e libera concorrenza che, nella specie, oltretutto, si unisce ad un effettivo risparmio per la pubblica amministrazione, permettendo al governo di destinare le risorse così risparmiate ad altri fini socialmente rilevanti;
chiede ai citati ministri:
- se non ritengano di porre in essere tutte le opportune iniziative necessarie ad un mutamento degli indirizzi nel sistema di aggiudicazione degli appalti, di cui alla presente interpellanza osservati dalla CONSIP, anche in considerazione dell’avvenuto adeguamento ai principi del diritto comunitario e della legislazione vigente in materia di servizi sostitutivi di mensa;
- se non ritengano indispensabile e prioritario, in un momento storico così critico per il Paese, porre in essere tutte quelle necessarie iniziative volte al contenimento della spesa pubblica, minimizzando i costi a carico della stazione appaltante e se questo obbiettivo non possa essere raggiunto attraverso l’aggiudicazione dei servizi sostitutivi di mensa secondo il criterio del prezzo più basso.
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RAFFAELE LAURO - Al ministro dell'Economia e delle Finanze
Premesso che:
- il Comune di Sorrento (Napoli) nell’anno 2007 non ha rispettato il Patto di Stabilità Interno;
- l’unica sanzione residuale prevista dalla norma (art. 1, commi 686, 691 e 692 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) era l’aumento dello 0,3% dell’addizionale comunale all’IRPEF;
- tale aumento sarebbe stato automatico, ossia non necessitava di atto da parte del Comune;
- le regole sul Patto di Stabilità degli anni successivi (dal 2008) precisarono che non potevano essere considerate entrate valide ai fini del saldo conseguito il gettito derivante da tale sanzione, proprio perché l’ente non poteva avere benefici da una sanzione;
- tale sanzione, nel corso del 2008, fu sospesa in attesa dell’introduzione del federalismo fiscale,
si chiede di sapere, con ogni possibile urgenza:
- se, ad oggi, la norma che prevedeva la sanzione sia stata abolita, se sia ancora sospesa o sia in attesa di disposizioni relative alla sua applicazione;
- se il Consiglio Comunale, nelle proprie deliberazioni che annualmente adotta, debba specificare o meno che l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF sia comprensiva della sanzione dello 0,3% attualmente sospesa.
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RAFFAELE LAURO - Al presidente del Consiglio dei Ministri e ministro dell'Economia e delle Finanze
Premesso che:
- il Senato è chiamato, martedì prossimo, a votare la dichiarazione d'urgenza per varare norme di trasparenza nel gioco d'azzardo, sempre più infiltrato dalla criminalità organizzata;
- nel decreto liberalizzazioni non è stata specificata alcuna riserva per quanto riguarda questo tipo di attività, per cui diventa prevedibile una ulteriore ed aggressiva espansione del mercato del gioco, senza regole e senza controlli;
- tutte le associazioni antiusura, antiazzardo ed antiludopatia sono in allarme, insieme con quelle amministrazioni comunali meritorie che hanno emanato regolamenti ed ordinanze ad hoc per contrastare l'espansione di questa particolare patologia commerciale,
si chiede al Governo:
- di proporre, con urgenza, un emendamento al provvedimento in itinere parlamentare per escludere dalle liberalizzazioni questo tipo di attività commerciali, pericolose per i giovani e socialmente devastanti per la stessa unità familiare.
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