Lauro: nuovo ddl contro il gioco d'azzardo (Roma, 19 gennaio 2012)
SENATO DELLA REPUBBLICA
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———– XVI LEGISLATURA ———–
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore LAURO
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Norme antimafia, anti-illecito, antievasione e per la tutela della trasparenza, anche societaria, nel gioco d'azzardo
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Onorevoli Senatori. - L'aggravarsi della situazione del gioco d'azzardo in Italia ha raggiunto livelli allarmanti. Il CNR ha confermato, con dati inconfutabili, la drammaticità di questa situazione: quattro italiani su dieci sono dediti al gioco, per un totale di 17 milioni di persone coinvolte, direttamente o indirettamente. Secondo questa ricerca, il giocatore tipo è un maschio, con la licenza media inferiore, che beve alcolici e fuma. Ma la categoria più a rischio è quella dei giovani giocatori, che abusano anche di farmaci, come i tranquillanti. Il 42% della popolazione, campionata nelle fasce di età 15-24 e 25-64, ha giocato somme di denaro almeno una volta nel corso degli ultimi 12 mesi. Il gioco d’azzardo, quindi, è divenuto una sorta di epidemia sociale che condiziona i già magri bilanci di molte famiglie italiane.
Va considerata, inoltre, anche la denunzia fatta dall'associazione "Libera" di Don Luigi Ciotti, nella quale è stato indicato il numero dei clan mafiosi, che si spartiscono, sul territorio nazionale, la torta del gioco, confermando le conclusioni della commissione antimafia, che ha dimostrato la continuità criminale tra il gioco cosiddetto lecito e quello illecito.
Grazie alla convergenza di tutti i gruppi di maggioranza e di opposizione, appunto, la commissione antimafia aveva approvato all'unanimità le due relazioni sulle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito ed illecito e sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito ed illecito. Di seguito, solo il Senato ha approvato all'unanimità le relazioni della commissione e, nel corso del relativo dibattito parlamentare, i rappresentanti dei gruppi hanno chiesto l'immediata calendarizzazione dei disegni di legge sulle misure urgenti per la tutela dei giovani, per il divieto di pubblicità ingannevole e per il contrasto al riciclaggio del danaro sporco nelle scommesse, indicati nelle relazioni (A.S. 2484 Li Gotti; A.S. 2714 Lauro), nonché del disegno di legge presentato dal sen. De Sena (A.S. 2909).
Finora, nonostante gli appelli di molti senatori, questi disegni di legge non sono stati ancora calendarizzati, per cui lo scrivente ha chiesto al Governo un decreto legge con le misure urgenti di tutela. In attesa, quindi, che il Parlamento ed il Governo affrontino, con determinazione, la questione, si rende necessario, di fronte alla gravità della situazione, un ulteriore disegno di legge, integrativo dei precedenti, che contenga norme più stringenti in termini di antimafia, di anti-illecito, di antievasione e per la tutela della trasparenza, anche societaria,
nel gioco d'azzardo.
Nell'art. 1 viene disciplinato l'utilizzo del personale dipendente dell'AAMS e delle forze di polizia ai fini dell'acquisizione di elementi di prova in ordine alla violazione di norme sul gioco pubblico. L'art. 2 integra il decreto legislativo n. 504 del 1998, con una norma a garanzia delle entrate erariali a titolo di imposta unica sui giochi, prevedendo una responsabilità solidale in capo a: rappresentanti legali, amministratori, anche di fatto, soci di società per azioni con meno di quattro soci, di società a responsabilità limitata e di società di persone. L'art. 3 introduce una sanzione amministrativa da 100 a 200 mila euro per i soggetti che, a qualunque titolo, attuino o promuovano in Italia campagne informative e di pubblicità in favore di soggetti esteri che raccolgono gioco in Italia e per coloro i quali realizzano attività di gioco sul territorio nazionale per conto di operatori di gioco non autorizzati da AAMS. L'art. 4 introduce una sanzione pecuniaria a carico del giocatore, rapportata alla somma giocata attraverso la rete internet presso operatori di gioco non abilitati alla raccolta in Italia. Nel caso in cui il giocatore alimenti conti di gioco tenuti da operatori non autorizzati, lo stesso è punito, oltre che con la sanzione rapportata alla somma giocata, anche con una sanzione pecuniaria pari al doppio delle somme trasferite sul conto di gioco. L'art. 5 rende ancor più severo il sistema sanzionatorio, previsto dall'art. 110, comma 9, del TULPS, in tema di apparecchi da gioco con vincita in denaro, inasprendo le sanzioni per chiunque favorisca la disponibilità sul mercato o consenta l'accesso ai giocatori ad apparecchi da gioco con vincita in denaro, non conformi alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS. L'art. 6 afferma un principio di valenza generale secondo il quale le società che operano nel settore dei giochi, per l'ottenimento e per il mantenimento delle relative concessioni, devono far conoscere l'identità degli effettivi proprietari delle partecipazioni. A tale fine, l'articolo prevede l'obbligo per le società fiduciarie ed i trust che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale od al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l'identità del soggetto mandante. L'obbligo è esteso anche ai fondi di investimento, per i quali l'obbligo è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al 5% del relativo patrimonio. L'obbligo in esame si pone anche, quale adempimento strumentale per le finalità indicate dall'art. 24, commi 24 e 25, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale presuppone la necessità di conoscere le persone fisiche che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale sociale delle società concessionarie, di ammontare superiore al 2%. È vietata anche la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipati, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, trust o fondi che non dichiarino l'identità del soggetto mandante. Inoltre, allo scopo di adeguare le concessioni già in corso, la disposizione consente novanta giorni di tempo per fornire, a richiesta dell'AAMS, l'elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, trust o fondi. L'art. 7 è finalizzato ad evitare la fittizia intestazione o esterovestizione di soggetti che operano in Italia nel settore dei giochi, prevedendo, a pena della revoca della concessione, che le società nazionali concessionarie di giochi debbano dimostrare l'effettività dei rapporti commerciali con società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea, aventi regimi fiscali privilegiati. L'art. 8 intende colmare una lacuna normativa concernente le modalità per l'effettuazione dei controlli di polizia e di natura economica e finanziaria nei confronti dei soggetti stabiliti all'estero. A tal proposito, la disposizione sancisce che tali controlli siano eseguiti tramite gli ordinari canali di polizia (ad esempio, Interpol) e diplomatici, mentre per quanto concerne i requisiti di natura economica e finanziaria, in mancanza della possibilità di avvalersi dei predetti canali di polizia e diplomatici, l'AAMS potrà fare ricorso a società di revisione, scelte con procedure ad evidenza pubblica. L'art. 9 amplia la tutela antimafia, intervenendo sull'art. 3-bis del D.P.R. n. 252 del 1998. L'art. 10, integrando le modifiche apportate dal comma 25 dell'art. 24 del D. L. n. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, amplia le fattispecie penali che precludono l'accesso alle concessioni in materia di giochi pubblici ed il mantenimento delle stesse, includendo, in particolare, i reati di frode fiscale, reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio. La medesima disposizione estende ai familiari dei soggetti, indicati dalle predette norme, le preclusioni ai fini della partecipazione alle gare o al mantenimento delle relative concessioni. In particolare, con l'obiettivo di contrastare fenomeni di infiltrazione mafiosa nell'ambito delle società operanti nel settore dei giochi, si dispone che gli accertamenti antimafia devono essere estesi anche ai familiari dei rappresentanti legali, dei componenti del consiglio di amministrazione, dei soci qualificati (partecipazione superiore al 2% del capitale) e che la preclusione alla partecipazione alle gare nel settore dei giochi, già prevista nel caso in cui il soggetto il cui socio qualificato o il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale, ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dalla norma, così come modificata dall'articolo in argomento, si applica anche nel caso in cui tali reati siano stati commessi o contestati ai familiari dei predetti soggetti. L'art. 11, integrando l'art. 1, comma 78, lett. a), della legge n. 220/2010, colma una lacuna normativa, prevedendo che non possano partecipare alle gare pubbliche in materia di giochi i soggetti stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata, ancorché situati nello "Spazio economico europeo". L'art. 12, al fine di realizzare parità di trattamento, stabilisce il principio che i requisiti e gli obblighi previsti dalla legge 220/2010, in materia di concessioni dei giochi pubblici, si applicano anche alle concessioni per i giochi on line, così come quelli introdotti dal D. L. n. 98/2011 operano per entrambi i comparti (giochi su rete fisica e giochi su rete on line). A questo proposito, l'articolo prevede l'obbligo per i concessionari di integrare le convenzioni di concessione, al fine di recepire le previsioni recate delle citate disposizioni di legge, oltre a quelle che vengono introdotte dal presente provvedimento. L'art 13 intende razionalizzare l'attività dell'AAMS, prevedendo la costituzione di apposite commissioni di esperti, composte da giudici, dirigenti della Pubblica amministrazione, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per una duplice attività: da un lato, per la predisposizione dei documenti di gara finalizzati alle selezioni in materia di giochi pubblici e, dall'altro, per la definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario. Ai fini di cui sopra, l'articolo, a tutela del principio di trasparenza, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un apposito albo cui siano iscritti i soggetti abilitati e che saranno scelti in base a determinati criteri. L'art. 14 stabilisce le sanzioni penali in materia di scommesse. L'art. 15, al fine di rendere ancora più dure le sanzioni in caso di evasione, introduce la sanzione penale da uno a tre anni, a carico di soggetti che evadano o, comunque, sottraggano quote rilevanti di imposta nel settore dei giochi pubblici, quantificate in almeno 50 mila euro annui. L'art. 16, infine, stabilisce i requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari di gioco.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
Gli Uffici centrali e periferici dell'AAMS, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori, autorizzano i propri dipendenti ad accedere presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) o b), del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, per effettuare operazioni di gioco. A tal fine, avvalendosi delle risorse proprie, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato costituisce un fondo destinato alle operazioni previste dal presente comma, di importo non superiore a cento mila euro annui. Con decreto del Direttore generale dell'AAMS viene costituito il predetto fondo, cui affluiscono anche le eventuali vincite conseguite nelle attività di gioco. Per le operazioni effettuate ai sensi del presente comma gli appartenenti all'AAMS non sono punibili ad alcun titolo e non possono essere sottoposti ad accertamenti o procedimenti di natura penale, amministrativa, contabile, fiscale, né possono essere ritenuti responsabili per gli eventuali danni causati agli operatori privati ed ai concessionari nell’esercizio delle loro funzioni.
Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza.
Le citate forze di polizia, ai fini dell’utilizzo del fondo previsto dal presente comma agiscono previo concerto con le competenti strutture dell’AAMS.
Art. 2
Nell’articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è aggiunto il seguente comma 1-bis: “I rappresentanti legali, gli amministratori, anche di fatto, e i soci di società per azioni con meno di quattro soci, di società a responsabilità limitata e di società di persone sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di imposta unica, interessi e sanzioni.ˮ
Art. 3
Chiunque, in qualsiasi modo, effettua, consente o promuove pubblicità di attività di gioco esercitate senza autorizzazione o concessione o in favore di soggetti che gestiscono o promuovono le predette attività illecite, è punito con la sanzione amministrativa da 100 a 200 mila euro. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, effettua, consente o promuove pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte autorizzazioni di polizia o delle concessioni amministrative rilasciate dall’AAMS. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale dell'AAMS competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'AAMS è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi.
Art. 4
Ferme restando le sanzioni amministrative e penali previste da altre disposizioni di legge, chiunque, residente, domiciliato o, comunque, stabilito nel territorio dello Stato partecipa, anche attraverso internet, reti telematiche o di telecomunicazione, a giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro offerti da soggetti che operano in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall’AAMS:
a) è punito con la sanzione amministrativa pari al mille per cento della somma complessivamente giocata e, comunque, non inferiore a euro dieci mila;
b) è punito, in aggiunta alla sanzione di cui alla lettera a), con una sanzione pecuniaria pari al doppio delle somme complessivamente trasferite per costituire o alimentare conti di gioco.
Art. 5
Il comma 9 dell’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, è così sostituito: “In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce, importa, distribuisce, installa o comunque tollera, facilita o consente l'uso in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o privato di apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi o sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro e con la chiusura dell’esercizio aperto al pubblico da 30 a 60 giorni;
b) la stessa sanzione di cui alla lettera a) si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
c) chiunque produce, importa, distribuisce, installa o comunque tollera, facilita e consente l'uso in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o privato di apparecchi e congegni diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7, con funzionamento “a rulli” o che prevedono l’accumulo di crediti o con funzionamento a led luminosi o che riproducono il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali o attivabili mediante l’inserimento di moneta o banconote o che consentono vincite in denaro o in beni diversi da quelli di cui al comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro e con la chiusura dell’esercizio aperto al pubblico da 30 a 60 giorni; in tali casi, si applica lo stesso regime impositivo ed amministrativo nonché le norme tributarie in materia di controlli, accertamento, sanzioni e responsabilità previsti per gli apparecchi e congegni di cui al comma 6 a;
d) nei casi di tre violazioni di cui alle lettere a), b), e c) commesse nell’arco di un triennio è disposta la cancellazione dall’elenco di cui al comma 533 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un periodo da sei mesi a un anno, dell’autore della violazione e del soggetto solidalmente responsabile ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ove intervengano gli estremi per disporre la seconda sospensione dall’elenco la cancellazione dall’elenco ha carattere di definitività e per i titolari di concessione la stessa è revocata;
e) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio”.
Art. 6
Ai fini delle certificazioni ed accertamenti in materia di antimafia e di quanto previsto dall’articolo 24, commi 24 e 25, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è fatto obbligo alle società fiduciarie, ai trust e ai fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale od al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l’identità del soggetto mandante. E’ vietata la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipanti, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, trust o fondi che non dichiarino l’identità del soggetto mandante. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le società concessionarie e le società per le quali è in corso l’ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono fornire, a richiesta dell’AAMS, l’elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, trust o fondi. Per i fondi l’obbligo di dichiarazione previsto dal presente comma è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al cinque per cento del relativo patrimonio.
Art. 7
A pena della revoca della concessione e ferma restando ogni altra disposizione ai fini fiscali o amministrativi, i concessionari di giochi pubblici che sostengono spese, costi o altri oneri per acquisti di beni e servizi forniti da imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o che pagano dividendi a tali società, forniscono la prova che le imprese estere siano realmente esistenti, svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
Art. 8
Con riferimento ai controlli relativi ai requisiti previsti per l’accesso alle concessioni in materia di gioco pubblico ovvero per il mantenimento dei requisiti stessi da parte di soggetti con domicilio, sede o comunque stabiliti in Paesi esteri, l’AAMS si avvale:
a) degli ordinari canali di polizia e diplomatici, per il controllo dei requisiti in materia di antimafia e di quelli concernenti i precedenti penali ed i carichi pendenti;
b) dei predetti canali di polizia e diplomatici o, in mancanza, di primarie società di revisione, scelte con procedure ad evidenza pubblica, per il controllo dei requisiti di natura economica e finanziaria.
Art. 9
Nel comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, come sostituito dal comma 24 dell’articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: “La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche ai familiari dei soggetti ivi indicati.”
Art. 10
All’articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 dopo la parola “rinnovo” aggiungere le seguenti: “o il mantenimento” e dopo le parole “dagli articoli”, aggiungere le seguenti; “2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322,” e dopo le parole “648-ter” aggiungere e seguenti: “nonché dagli articoli di cui al capo I del Titolo XIII”. Nello stesso comma 25 sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: “Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o il mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l’imputazione o la condizione di indagato sia riferita a familiari dei soggetti ivi indicati.”.
Art. 11
Nel comma 78, lettera a), dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2010, n. 220, dopo le parole “Spazio economico europeo,” aggiungere le seguenti: “non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,”.
Art. 12
Al fine di realizzare parità di trattamento e di coordinare le convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi pubblici, ferme restando le norme previste dalla legge 7 luglio 2009, n. 88:
a) i requisiti di cui all’articolo 1, comma 78 della legge 23 dicembre 2010, n. 220, quelli di cui all’articolo 24, commi da 24 a 26, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e quelli previsti dal presente articolo, si applicano sia ai concessionari dei giochi pubblici su rete fisica sia a quelli con raccolta a distanza;
b) i requisiti di cui alla lettera a) trovano applicazione anche per le gare indette anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto legge n. 98 del 2011;
c) per gli effetti di cui alle lettere a) e b), i concessionari, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente articolo, sottoscrivono, a pena di decadenza del rapporto concessorio, appositi atti integrativi.
Art. 13
Fermo restando il decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 78, lettera a), numeri 4) e 5), lettera b) numeri 4), 9) e 10.1) e 20) della legge 23 dicembre 2010, n. 220, con provvedimento dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono istituite commissioni per:
a) la stesura dei documenti di gara ai fini del rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici;
b) la definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.
Ai fini di cui sopra è istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze apposito albo in cui sono iscritti soggetti, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, dirigenti della Pubblica amministrazione e della Polizia di Stato, professori universitari, soggetti abilitati a svolgere l’attività di controllo contabile. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono previste le disposizioni di attuazione per l’istituzione, la formazione e la tenuta dell’albo e sono stabiliti i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni, secondo criteri di rotazione. Gli oneri relativi all’attività delle commissioni sono a carico dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Al fine di consentire la costituzione delle predette commissioni e di stipulare le convenzioni non onerose di cui all’articolo 1, comma 80, della citata legge n. 220 del 2010, il controllo dei requisiti di solidità patrimoniale, di cui all’articolo 1, comma 78, lettera a), numero 4), lettera b) numeri 4), 8) e 10.1), della stessa n. 220 del 2010, si effettua a partire dal bilancio in corso al 31 dicembre 2012.
Art. 14
1. L’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 è sostituito dal seguente: articolo 4 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa).
1. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero con autorizzazione o licenza inefficace, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo della suddetta autorizzazione o licenza, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.
2. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta concessione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – AAMS è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da dieci a trenta mila euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo di concessione, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.
3. Gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 procedono alla immediata chiusura dell’esercizio e al sequestro delle attrezzature ivi contenute, destinate all’esercizio dell’attività di scommessa. In caso di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 le attrezzature sono confiscate.
4. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da cinquecento a cinquemila euro.
5. Fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai commi 1, 2 e 4, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità ad attività di gioco esercitate senza autorizzazioni o concessioni o ai soggetti che gestiscono o promuovono le predette attività illecite, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da venti mila a cento mila euro. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte autorizzazioni di polizia o delle concessioni amministrative rilasciate dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
6. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cento a mille euro. Se la partecipazione avviene a distanza su siti non autorizzati dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la pena dell’arresto è raddoppiata e l’ammenda non può essere inferiore a 800 euro.
Art. 15
Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: «Art. 4-bis (Sanzioni penali in materia di giochi pubblici). Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste da altre disposizioni di legge in materia di gioco pubblico, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque sottrae o evade l’imposta unica sulle scommesse o il prelievo erariale unico per un ammontare superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila per anno.».
Art. 16
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 78, lettera a), numero 4), lettera b) numeri 4), 8) e 10.1), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si applicano a decorrere dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2013.
2. Con provvedimento dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possono essere istituite commissioni per la definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario. Può essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza, dirigenti della Pubblica amministrazione, professori universitari, soggetti abilitati a svolgere l’attività di controllo contabili.
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