Il Sen. Lauro interroga il Ministro Sacconi sui marittimi esposti all'amianto (14 luglio 2009)
Atto n. 3-00859
Pubblicato il 14 luglio 2009
Seduta n. 238
LAURO - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. -
Premesso che:
il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2004, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, prevede che le domande, dirette ad usufruire del beneficio, devono essere corredate dall’elenco delle attività lavorative comportanti l’esposizione all’amianto;
non poche sono le difficoltà di allegare all’istanza la dichiarazione del datore di lavoro attestante il reale impiego in lavorazioni comportanti l’esposizione all’amianto, in modo diretto ed abituale, per un periodo non inferiore ad otto ore continuative giornaliere, anche in considerazione del fatto che molti armatori hanno cessato, nel tempo, ogni attività;
pur rilevandosi altamente probabile l’esposizione all’amianto nel lavoro svolto a bordo delle navi, le attività lavorative elencate all’art. 2, comma 2, del citato decreto, non sono ad esso facilmente riconducibili;
anche il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto di previdenza del settore marittimo (IPSEMA) ha denunciato tale situazione, la quale impedisce, di fatto, di poter dare una risposta concreta alle attese dell'utenza marittima;
considerato che:
con il decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, ai lavoratori marittimi sono stati riconosciuti i diritti conseguenti all’esposizione all’amianto ed i relativi benefici previdenziali;
la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, comma 567, ha trasferito la competenza relativa all’accertamento ed alla certificazione di esposizione all’amianto all’IPSEMA;
il decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 individua la documentazione da produrre a corredo della domanda, ai fini dell'avvio dell'attività istruttoria, prevedendo inoltre, all’art. 3, comma 3, che l’avvio del procedimento di accertamento e successiva certificazione è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del “curriculum lavorativo”, "rilasciato dal datore di lavoro dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative di cui all’art. 2, comma 2, del medesimo decreto, comportanti l'esposizione all'amianto";
molteplici sono state le difficoltà operative emerse nell’applicazione, al settore marittimo, della disciplina generale dettata dal citato decreto ministeriale;
le attività lavorative elencate all’art. 2, comma 2, del decreto, non sono facilmente riconducibili al lavoro svolto sulle navi anche se l’esposizione degli stessi all’amianto sia stata altamente probabile,
pur riconoscendo l'impegno del Ministro in indirizzo per giungere ad un'adeguata soluzione del problema, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda valutare l'opportunità di modificare l’art. 3, comma 3, del decreto 27 ottobre 2004, nel senso di rendere possibile che il curriculum lavorativo previsto venga attestato dal marittimo attraverso la produzione di copia del proprio estratto matricolare e/o copia conforme del libretto di navigazione, nonché di modificare l’art. 2, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, nel senso di inserire, tra le attività lavorative comportanti esposizione all’amianto, il lavoro svolto a bordo di navi e/o galleggianti, su cui risulta la presenza di amianto nei materiali di costruzione, da accertare in relazione alle tecniche di costruzione impiegate in passato nella cantieristica.
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