La riforma dei patti agrari inizia il cammino parlamentare.
Martedi prossimo, 28 aprile 2008, nella sede della Commissione Agricoltura del Senato, sotto la Presidenza del sen. Paolo Scarpa Bonazza Buora, con relatore la senatrice Laura Allegrini, la riforma dei patti agrari (A. S. 1346: Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203, in materia di equo canone per i contratti agrari) inizierà il cammino parlamentare, che, mi auguro, sia rapido. Ringrazio ancora l'avv. Antonino Cuomo di Sorrento che mi allertato sul problema e mi ha convinto a presentare un disegno di legge ad hoc. Appare del tutto condivisibile il presupposto del provvedimento: garantire, con un equo canone, un giusto reddito al lavoro del coltivatore che conduce in affitto un fondo rustico, correggendo gli artt.9 e 62 della legge 203/82, dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale, con sentenza del 5° Luglio 2002 n.318.
Il motivo della sentenza è l’applicazione dei coefficienti moltiplicativi al reddito dominicale del 1939, non più attuale, dopo oltre sessant’anni. Si deve ritenere non più applicabile tale norma, anche in considerazione che, negli anni dal 1982 al 2002, il suddetto reddito ha subito delle variazioni, specie dopo l’adeguamento per effetto dell’entrata in vigore dell’Euro.
Prendendo esempio dal reddito di un terreno valutato, per ogni ettaro, nel 1939, in £.5.000, nel 1985 risulta di £.433.000 (cioè 85 volte tante) e nel 2006 è giunto ad Euro 426,09 (pari alle vecchie lire 825.025) e, quindi, di altre 95 volte tante.
Conseguentemente, un ettaro di terreno che nel 1939 aveva un reddito dominicale di Euro 2,58 nel 2006 è pervenuto ad Euro 426,09 (cioè da 5.000 a 825.000 lire).
Valutando che questo ettaro di terreno possa dare un reddito reale di Euro 5.000 (considerando un agrumeto in agro sorrentino che produce annualmente q.li 100 di agrumi da vendere per Euro 0,50 al Kg.) un canone equo potrebbe essere della misura del 25%, cioè di Euro 1.250. Rapportando questo importo al reddito dominicale, il coefficiente moltiplicatore dovrebbe essere contenuto fra 2 e 3 (fra 846,18 e 1.282,7)
In questi sensi si dovrebbe modificare quanto previsto, sia al secondo che al terzo comma del nuovo art.9.
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